venerdì 24 dicembre 2010

Buone feste!


Lo studio Fanni augura a tutti i clienti e ai navigatori buon Natale e felice anno nuovo!

mercoledì 15 dicembre 2010

Acconto iva 2010

A decorrere dal 1991, l'art.6 della L.29/12/90 n.405 ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo di pagamento di un acconto sull'IVA relativa all'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre).
Sono obbligati a versare l'acconto IVA i contribuenti che effettuano:
- liquidazioni e versamenti mensili ex art.1 del DPR 100/98;
- liquidazioni e versamenti trimestrali ex art.7 del DPR 542/99 e art.74 co.4 del DPR 633/72.

Non sono invece tenuti al versamento dell'acconto IVA i seguenti soggetti:
- coloro che hanno iniziato l'attività nel corso del 2010;
- coloro che hanno cessato o cesseranno l'attività nel corso del 2010, ma in ogni caso anteriormente all'1/12/2010, se contribuenti mensili, o all'1/10/2010, se contribuenti trimestrali;
- i contribuenti mensili che, nel mese di dicembre del 2009, hanno evidenziato un credito IVA di cui possono o meno aver richiesto il rimborso;
- i contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2009, ovvero dalla dichiarazione relativa al 2009 (per i trimestrali per opzione), risultava un credito IVA;
- i soggetti che prevedono di chiudere l'ultima liquidazione dell'anno in corso con un'eccedenza detraibile d'imposta;
- i contribuenti trimestrali per opzione che prevedono di evidenziare un credito IVA nella dichiarazione annuale per il 2010;
- i contribuenti in regime agricolo di esonero ex art.34, cco.6 del DPR 633/72;
- i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art.74, co.6 del DPR 633/72;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui all L.398/91;
- i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2009, hanno usufruito del regime agevolativo delle nuove attività produttive (art.13 della L.388/2000);
- i contribuenti minimi (di cui all'art.1, co.96-117 della L.244/2007;
- i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA.

L'acconto IVA 2010 può essere determinato applicando alternativamente:
- il metodo storico
- il metodo previsionale
- il metodo della pre-liquidazione

Deve essere versato solo se l'importo è uguale o superiore a € 103,29 e, come previsto dall'art.20, co.1 del D.Lgs.241/97, non può essere rateizzato.

Per il versamento degli acconti, tutti i soggetti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24 inserendo i seguenti codici tributo:
- 6013, per i contribuenti mensili;
- 6035, per i contribuenti trimestrali.

Si ricorda che il versamento deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro la data del 27/12/2010, così come previsto dall'art.6, co.2 della L.405/90.

domenica 12 dicembre 2010

Disciplina degli omaggi per i professionisti

Ogni anno, con l'arrivo delle festività natalizie, è frequente che i professionisti acquistino beni per cederli a titolo di omaggio a clienti e collaboratori.
Ai fini del reddito di lavoro autonomo, occorre distinguere il trattamento fiscale dei suddetti beni sulla base del soggetto destinatario dell'omaggio.
Per quanto riguarda gli omaggi destinati ai clienti del professionista, il TUIR, stabilisce che sono comprese tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, comunemente noti come “omaggi”. Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13 luglio 2009 n. 34, le disposizioni relative alla qualificazione delle spese di rappresentanza previste in sede di determinazione del reddito d’impresa (art. 108 comma 2 del TUIR e DM 19 novembre 2008) rilevano anche ai fini del reddito di lavoro autonomo, ovviamente fermi restando i diversi limiti di deducibilità previsti dall’art. 54 comma 5 del TUIR.
Diversamente da quanto previsto nell’ambito del reddito d’impresa, le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell’esercizio. Infatti il comma 5 dell'art.54 del TUIR dice espressamente che "il costo dei beni oggetto di cessione gratuita o omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista, a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta".
Si riporta un esempio al fine di chiarire meglio quanto sopra scritto: si supponga che l’ammontare dei compensi di un professionista, nel periodo d’imposta 2010, sia pari a 100.000 euro e che le spese di rappresentanza ammontino a 1.200 euro, di cui 250 per beni di costo inferiore a 50 euro. Ai fini della deducibilità dal reddito si avrà che:
- le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro, pari a 250 concorrono a formare il plafond di deducibilità dei compensi;
- le spese di rappresentanza sono deducibili soltanto fino a 1.000 euro (1% di 100.000,00 = 1.000,00);
- l’ammontare delle spese di rappresentanza indeducibile è pari a 200 euro.
In ordine invece agli omaggi destinati ai dipendenti e/o collaboratori del professionista, in assenza di una specifica disciplina, si ritiene che il relativo costo sia deducibile in misura integrale, ai sensi dell’art. 54 comma 1 del TUIR.

lunedì 6 dicembre 2010

Saldo ICI 2010: scadenza 16 dicembre


Entro il 16 dicembre deve essere versata la seconda rata relativa all'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) 2010.

Presupposto per l'applicazione dell'ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato.

Al pagamento sono tenuti coloro che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Sono soggetti passivi ICI anche il locatario di locazione finanziaria e il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.

L'ICI è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente ai mesi di possesso; il versamento è previsto in due soluzioni:

- il 16 giugno è prevista la rata di acconto

- tra il 1 e il 16 dicembre si deve versare invece il saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il contribuente ha comunque facoltà di dar luogo al versamento dell'ICI dovuta in un'unica soluzione, versando l'intero ammontare del tributo comunale entro il termine previsto per l'acconto (16 giugno).

I versamenti dell’ICI dovuta a Comuni che non hanno deliberato di gestire in proprio la riscossione del tributo possono essere effettuati presso un qualsiasi ufficio postale, presso lo sportello dell’agente della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune, ovvero presso le banche convenzionate col suddetto agente della riscossione. In tali ipotesi, il versamento deve essere effettuato avvalendosi di un bollettino di c/c postale conforme al modello ministeriale approvato con DM 25 marzo 2009, opportunamente intestato all’agente della riscossione. Il versamento può essere operato anche tramite il servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A. o tramite il modello F24.

Se i Comuni hanno deliberato di gestire in proprio la riscossione del tributo, i versamenti possono essere effettuati, in alternativa, direttamente alle casse comunali, sul conto corrente postale del Comune o presso gli sportelli del tesoriere comunale, in base alle previsioni del regolamento comunaledell’imposta, presso un qualsiasi ufficio postale, utilizzando gli appositi bollettini di c/c, oppure tramite il modello F24.


sabato 4 dicembre 2010

Visto di conformità sulla dichiarazione: soggetti abilitati al rilascio

Il TAR del Lazio 19.11.2010 n. 33676 ha confermato che i professionisti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale senza essere iscritti in specifici Albi professionali (c.d. "tributaristi") non possono rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 35 del DLgs. 9.7.97 n. 241.
Per rilasciare il visto di conformità non è sufficiente essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (per i tributaristi, ai sensi del DM 19.4.2001), in quanto occorre anche essere:
- dottori commercialisti, esperti contabili o consulenti del lavoro, iscritti negli appositi Albi;
- oppure soggetti iscritti, alla data del 30.9.93, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria.
L'esclusione dei tributaristi dal novero dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità è valida indipendentemente dalla specifica rilevanza attribuita al visto sulle dichiarazioni IVA, al fine di compensare nel modello F24 i relativi crediti per un importo superiore a 15.000,00 euro annui, ai sensi dell'art. 10 del DL 78/2009, stante l'assenza di diverse indicazioni al riguardo da parte del legislatore.
Analoga preclusione al rilascio del visto di conformità, anche se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, riguarda altresì i soggetti iscritti:
- solo nel registro dei revisori contabili;
- nell'Albo degli avvocati;
- negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
È stato quindi rigettato il ricorso presentato da un'associazione di tributaristi (LAPET) e da un tributarista, con il quale si richiedeva l'annullamento della circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2009 n. 57, nella parte in cui ha escluso i tributaristi dal novero dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità.

sabato 27 novembre 2010

Incentivi per il fotovoltaico: nuova procedura telematica.

A decorrere dall'1.12.2010, le richieste di incentivazione per fruire dei benefici del "secondo" Conto energia devono essere effettuate esclusivamente in via telematica, attraverso il portale WEB predisposto dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE SPA, seguendo la procedura descritta nell’apposita guida. L’unico documento da inviare in forma cartacea - a mezzo raccomandata A/R, posta celere, prioritaria, ordinaria, consegna a mano o tramite corriere - resta la dichiarazione di accettazione della convenzione, con allegata la fotocopia del documento d’identità del soggetto responsabile. Sotto il profilo procedurale, i soggetti responsabili devono presentare al GSE, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto (pena la decadenza dall'ammissibilità alle tariffe incentivanti), l'apposita richiesta di concessione della tariffa pertinente. Si ricorda che il “secondo” Conto energia, ossia quello previsto dal DM 19.2.2007, riguarda gli impianti fotovoltaici entrati in funzione entro il 31.12.2010; per gli impianti che entreranno in funzione a decorrere dall'1.1.2011 si applica infatti il "nuovo" conto energia di cui al DM 6.8.2010.
Ulteriori informazioni sul sito: http://www.gse.it/

venerdì 26 novembre 2010

Addizionale comunale: come si calcola? Come si paga?

Le regole di prelievo dell'addizionale comunale irpef sono le stesse di quelle previste per l'addizionale regionale. Si applicano, quindi, i criteri previsti per l'irpef ordinaria.
Per il calcolo è necessario applicare due quote distinte: una, l'aliquota di compartecipazione, è fissata annualmente dallo Stato con proprio decreto ministeriale. L'altra quota viene stabilita su facoltà del Comune ed è variabile da Comune a Comune.
Per la base imponibile si applicano le medesime regole dettate per l'addizionale regionale all'irpef.
Ai sensi dell'art.1, co.143, L.296/2006, dal 2007 il versamento dell'addizionale comunale irpef va effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo, distinto per ciascun Comune.
In attuazione dell'art.1, co.143, L.296/2006, con il D.M. 5/10/2007 sono state stabilite le modalità operative per effettuare, dall'1/1/2008, il versamento a titolo di acconto e di saldo dell'addizionale comunale irpef direttamente al Comune nel quale il contribuente ha il proprio domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale. Tali modalità si applicano ai sostituti d'imposta e ai contribuenti per le imposte proprie. In particolare, con riferimento ai soggetti privati, il versamento dell'addizionale va eseguito con il Mod.F24 o il Mod.F24 EP, evidenziando quanto dovuto ad ogni Comune in base al domicilio fiscale dei contribuenti alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale ed utilizzando gli appositi codici tributo da associare ai codici catastali dei Comuni disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
I codici tributo per il versamento dell'addizionale comunale irpef sono quelli istituiti con la R.M. n°368/2007 per i versamenti tramite Mod.F24 (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento), e quelli istituiti con la R.M. n°367/2007 per i versamenti tramite Mod.F24 EP (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento) per gli enti pubblici in regime di tesoreria unica.

lunedì 22 novembre 2010

Addizionale regionale: come si calcola? Chi lo paga?

L'addizionale regionale all'irpef segue le regole di prelievo dell'irpef ordinaria. Ai sensi dell'art.3,co.1,D.Lgs.56/2000, le singole Regioni, con provvedimento da pubblicare sulla "Gazzetta Ufficiale" entro il 30 novembre di ciascun anno, possono maggiorare l'aliquota dell'addizionale regionale, pari allo 0,9% fino ad un massimo dell'1,4%.
La base imponibile si calcola applicando le relative aliquote sul reddito complessivo determinato ai fini irpef, al netto degli oneri deducibili. In ogni caso, se l'irpef ordinaria risulta pari a zero o negativa, non sono dovute nemmeno le addizionali.
L'obbligo di assoggettamento all'addizionale è previsto solo per i soggetti per i quali è effettivamente dovuta irpef; pertanto sono esonerati dall'addizionale i possessori di redditi:
- esenti da irpef o tassati con imposte sostitutive irpef;
- soggetti a tassazione separata;
ai quali corrisponde un'irpef dovuta di ammontare pari a zero o non superiore a € 12,00.
Per i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, l'addizionale regionale, viene determinata all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da parte del sostituto d'imposta, il quale ha l'obbligo di indicare l'ammontare dell'addizionale trattenuta nella certificazione unica per i dipendenti e assimilati (CUD) rilasciata al soggetto sostituito a norma dell'art.4,co.6-ter e 6-quater, DPR322/1998. L'importo dell'addizionale dovuta è trattenuto nell'anno successivo a quello di riferimento da un minimo di 9 ad un massimo di 11 rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

venerdì 12 novembre 2010

Controlli dell'Agenzia delle Entrate

Questo mese di novembre è iniziato all'insegna degli avvisi dell'Agenzia delle Entrate con la quale vengono comunicate ai contribuenti anomalie o irregolarità riscontrate nei modelli dichiarativi.
Le dichiarazioni inviate dai contribuenti (dichiarazioni dei redditi, Iva, Irap) sono soggette a tre distinte tipologie di controlli: automatico, formale e sostanziale. Spenderei due parole sui primi due tipi di controllo, perchè sono quelli che colpiscono i contribuenti nella generalità dei casi.
Con il controllo automatico, l'Agenzia delle Entrate è in grado di verificare la coerenza interna di ciascuna dichiarazione e di far emergere eventuali anomalie. E' previsto dall'art. 36-bis del DPR 600/1973 e dice che "avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta . 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione; f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione. 4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta".
Ma se il controllo automatico è attuato nei confronti di tutte le dichiarazioni entro la data in cui è possibile inviare la dichiarazione del periodo d’imposta successivo, per il controllo formale è previsto un tempo più ampio: può essere attuato, infatti, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata inviata la dichiarazione.
Il controllo formale comporta il confronto fra i dati della dichiarazione e gli altri dati in possesso dall’Agenzia da altre fonti: per esempio, si confrontano gli acconti formalmente dichiarati dal contribuente con quelli che si sono effettivamente versati, oppure si verifica che il credito riportato dalla dichiarazione dell’anno precedente non sia stato compensato nel frattempo con altri debiti.
E' previsto dall'art. 36-ter del DPR 600/1973 e dice che " gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici (25/l). 2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi. 4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale".
Anche questa tipologia di controllo è attuata ormai con metodi automatizzati nei confronti di tutte le dichiarazioni, ed eventuali anomalie molto raramente possono sfuggire alla rete delle verifiche.
Qualora il contribuente si vedesse recapitare presso il proprio domicilio una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate dei precedenti tipi, prima ancora di farsi prendere dal panico è necessario che capisca davanti a che tipo di documento si trova, analizzi freddamente che tipo di richiesta gli viene fatta dall'amministrazione finanziaria e soprattutto verifichi se le somme che gli vengono richieste sono effettivamente dovute o meno.
Nei casi più complessi è consigliabile rivolgersi a un Dottore Commercialista.




sabato 30 ottobre 2010

Bando per finanziare azioni di educazione ambientale proposte dalle Onlus

Pubblicato un bando dall'Assessorato della Difesa dell'ambiente per il finanziamento di azioni di educazione all'ambiente e alla sostenibilità destinate alle scuole, alle istituzioni e alla popolazione in generale, con particolare riferimento agli adulti. Saranno finanziati, in particolare, progetti che rafforzino il legame tra cittadino e territorio e promuovano la diffusione di comportamenti più rispettosi dell'ambiente, attraverso un approccio multidisciplinare, partecipativo e innovativo. Le azioni proposte potranno riguardare le seguenti tematiche: - riduzione e risparmio energetico; - natura e biodiversità; - ambiente e salute; - alimentazione, uso sostenibile delle risorse; - mobilità; - riduzione dei rifiuti attraverso il riciclo e il riutilizzo dei materiali; - acquisti pubblici ecologici; - intercultura; - legalità; - integrazione. Possono presentare domanda di finanziamento, in forma singola o associata, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus iscritte nella relativa anagrafe tenuta presso l'Agenzia delle entrate, associazioni iscritte nel registro generale del volontariato tenuto presso la Presidenza della Regione, cooperative sociali …) che abbiano sede in Sardegna ed operino nel campo della sostenibilità ambientale e sociale. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 80.000 euro e per ciascun progetto sarà assegnato un contributo massimo di 10.000 euro. Le domande devono essere presentate entro il 15 dicembre 2010.
Link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=151521&v=2&c=3&t=1

martedì 26 ottobre 2010

I contribuenti minimi non pagano IRAP

L'art.1, comma 104, Legge n.244/2007 (Finanziaria 2008), prevede l'esenzione da IRAP per i contribuenti che hanno fatto ingresso nel regime dei "contribuenti minimi". Ma per valutare se versare o no l'IRAP, l'aver effettuato l'opzione per tale regime non è imprescindibile.
La Circolare n.45/2008 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "gli uffici possono considerare non sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione e, quindi, non portare avanti un contenzioso nei casi in cui l'artista o il professionista possa considerarsi contribuente minim0 ai sensi del comma 96 dell'art.1 della Finanziaria 2008, a prescindere dalla circostanza che lo stesso si sia avvalso o meno del relativo regime fiscale".

mercoledì 20 ottobre 2010

730 integrativo: scadenza 25 Ottobre


Fino al 25 ottobre è possibile effettuare una dichiarazione correttiva del modello 730 presentato ad aprile da chi si è rivolto al proprio datore di lavoro o a maggio per chi ha richiesto l'assistenza fiscale ad un Caf o ad un professionista abilitato.
Il Modello 730 integrativo va presentato da coloro che si sono accorti di aver commesso errori a proprio danno nella compilazione del modello 730.
Errori classici sono una fattura medica non conteggiata o una rata dei lavori di ristrutturazione della casa non riportato nel modello 730.
Il contribuente dovrà compilare un nuovo modello 730 indicando il codice 1 nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio e lo dovrà consegnare esclusivamente ad un Caf o ad un professionista abilitato.
Successivamente il lavoratore dipendente riceverà il rimborso derivante dal 730 integrativo sullo stipendio del mese di dicembre, così come i pensionati che lo riceveranno sulla pensione del mese di dicembre.

Normativa di riferimento:
- D.P.R. 04/09/1992, n. 395;
- D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 14;
- D.M. 07/05/2007, n. 63.

mercoledì 13 ottobre 2010

Legittimo lo scomputo delle ritenute senza certificazione del sostituto

Il contribuente, che dopo aver scomputato le ritenute subite ad opera del sostituto, non riesca, per le più svariate ragioni, ad ottenere da quest’ultimo l’apposita certificazione, non perde il diritto allo scomputo, sempre che dimostri, senza limitazioni nell’oggetto della prova, che la ritenuta è stata effettuata.
A queste conclusioni è giunta la settima sezione della Commissione tributaria provinciale di Treviso, con la sentenza depositata in data 22 settembre 2010 n. 105, che ha accolto il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento scaturita a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73.
E’ infatti frequente che il contribuente, pur subendo determinate ritenute, non riesca poi ad ottenere dal sostituto d’imposta la relativa certificazione. L’Amministrazione Finanziaria inizialmente era incline a negare il diritto allo scomputo delle ritenute subite in assenza della certificazione del sostituto (Risoluzione Ministeriale n.1034 del 31 Ottobre 1977), successivamente, con la Risoluzione n.68 del 2009, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di “concedere” il diritto allo scomputo a condizione che il contribuente sia in grado di produrre congiuntamente la fattura e la documentazione bancaria dalla quale risulta che l’importo è stato incassato al netto della ritenuta, il tutto corredato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nel caso esaminato dai giudici di Treviso, l’esecuzione della ritenuta è stata comprovata mediante l’esibizione di dichiarazioni rilasciate dai sostituti d’imposta, ove veniva attestato che gli importi erano stati pagati al netto delle ritenute.
In sede di controdeduzione, l’Ufficio ha basato le sue difese sulla mancata produzione della documentazione “richiesta” con la risoluzione 68 del 2009, costituita, come detto, dalle fatture, dai documenti bancari e dalla dichiarazione sostitutiva.
I giudici, correttamente, hanno rammentato che il sostituito/contribuente non può essere responsabile dell’operato del sostituto/cliente, visto che, a differenza degli uffici finanziari, egli non dispone di poteri coercitivi nei confronti di quest’ultimo.
L’Agenzia delle Entrate, per appurare la veridicità delle affermazioni del contribuente, avrebbe potuto richiedere dati e informazioni al sostituto d’imposta, considerato il fatto che essa ha anche a disposizione efficienti strumenti informatici strumentali a verificare “se la mancata trasmissione della certificazione corrisponda a una negligenza o ad un effettivo mancato versamento”.

domenica 26 settembre 2010

Chiarimenti sull'abolizione del canone RAI

La circ. Agenzia delle Entrate 20.9.2010 n. 46 ha fornito i chiarimenti relativi ai requisiti e alle modalità di fruizione dell'esenzione dal Canone RAI prevista, per i soggetti di età pari o superiore ai 75 anni, dall'art. 1 co. 132 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008).
L'agevolazione, riferita all'apparecchio televisivo del luogo di residenza, riguarda i soggetti che abbiano compiuto i 75 anni di età, con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 6.713,98 euro (516,46 euro per tredici mensilità), non conviventi con altri soggetti, diversi dal coniuge stesso e titolari di un reddito proprio.
Per avvalersi del beneficio, gli interessati devono presentare all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei suddetti requisiti entro:
- il 30 aprile di ciascun anno, per coloro che fruiscono dell'agevolazione per la prima volta;
- il 31 luglio, per coloro che intendono beneficiare dell'esenzione per la prima volta in relazione al secondo semestre dell'anno.
Limitatamente al 2010, il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva è il 30 novembre.
La circolare dell'Agenzie delle Entrate ha il sapore della beffa. E' vero che gli over 75 non dovranno più pagare l'abbonamento per la tv pubblica, ma le condizioni specificate rendono la notizia tragicomica: il provvedimento infatti riguarda gli anziani con un reddito pressoché alle soglie della miseria più nera per i quali, probabilmente, guardare la televisione è l’ultimo dei problemi.

giovedì 23 settembre 2010

Quadro RE - Disposizioni ai fini della compilazione

Nella compilazione del quadro RE del Modello UNICO 2010 PF, occorre prestare attenzione alle novità normative e interpretative recentemente intervenute.
Sotto il primo aspetto, rilevano le modifiche in materia di spese di vitto e alloggio, per le quali il 2009 è stato il primo anno di applicazione del regime di deducibilità al 75% introdotto dal DL 112/2008 (conv. L. 133/2008).
Per quanto riguarda i chiarimenti ufficiali, si ricordano quelli resi dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 38, in materia di:
- somme incassate da un professionista per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l'uso comune dei locali (spese telefoniche, per l'energia elettrica, ecc.): esse non costituiscono reddito di lavoro autonomo e quindi non rilevano quali componenti positivi di reddito. Il costo sostenuto dal professionista intestatario delle utenze può essere dedotto solo parzialmente, per la parte riferibile all'attività da lui svolta e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri. Infatti, la parte di costo riaddebitata o da riaddebitare non è inerente all'attività da questi svolta e quindi non assume rilevanza reddituale quale componente negativo. Per i professionisti che corrispondono il rimborso, il relativo costo è deducibile nell'esercizio di erogazione (principio di cassa);
- compensi incassati dal professionista tramite bonifico bancario: al fine di individuare il periodo d'imposta in cui il provento concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, rileva la data dell’accredito della somma sul conto corrente bancario (c.d. “data disponibile”), senza che assumano alcun rilievo la c.d. “data valuta”, utile esclusivamente per il computo degli (eventuali) interessi attivi maturati sul conto corrente, o il momento in cui viene impartito l’ordine di bonifico o, ancora, il momento in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito.

Approfondimenti:
- art.54 DPR 22.12.1986 n.917
- Circolare Agenzia Entrate n°38 del 23/06/2010
- Il Sole 24 Ore pag.36 del 23/09/2010 "Il riaddebito da un taglio ai costi" (Meneghetti)


sabato 18 settembre 2010

PEC: obbligo anche per i professionisti iscritti nell’elenco speciale

Con il Pronto Ordini n. 152/2010, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha ricordato che anche gli iscritti nell'elenco speciale sono tenuti a comunicare all'Ordine il proprio indirizzo PEC.
Ai sensi dell'art. 16 co. 7 del DL 185/2008, tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge statale sono obbligati a dotarsi di un indirizzo PEC. Per il Consiglio, il termine va inteso come albo/elenco, così come chiarito in una FAQ CNIPA, dove è detto che chi non svolge libera professione, ma è comunque iscritto in un albo o elenco istituito con legge dello Stato, è ugualmente obbligato a comunicare all’ordine di appartenenza il suo indirizzo di posta elettronica certificata.
Pertanto, in base al DL citato, i professionisti in questione avrebbero dovuto dotarsi di PEC e comunicare l'indirizzo ai rispettivi Ordini o Collegi territoriali entro il 29.11.2009, termine, tuttavia, ordinatorio e non perentorio, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di inottemperanza all'obbligo.
Per tutelare la privacy dei professionisti, inoltre, Ordini e Collegi dovrebbero provvedere a pubblicare in un elenco riservato, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con l'indicazione del relativo indirizzo PEC.

Riferimenti normativi:
Art.16 DL 29.11.2008 n.185

domenica 5 settembre 2010

De Minimis - Proroga termini istruttoria

Con deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 1° settembre 2010 è stato prorogato di 30 giorni il termine assegnato alla commissione per la valutazione delle domande di ammissione ai contributi “de minimis” (4° bando). La pubblicazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari avverrà quindi entro il termine massimo del 7 ottobre 2010.
La proroga è stata decisa per consentire l’integrazione e la regolarizzazione della documentazione presentata dai richiedenti, così da fornire alla commissione tutti gli elementi di valutazione necessari per la redazione della graduatoria provvisoria.
http://www.comune.quartusantelena.ca.it/notizia.php?id=338

giovedì 2 settembre 2010

Nuova Legge Antimafia - incertezze

Il 7 settembre 2010 entra in vigore la nuova "Legge antimafia" (L. 136/2010) che dispone l'obbligo di appoggiare tutti i pagamenti legati ad appalti pubblici su conti correnti dedicati.
La disciplina in esame è, però, oggetto di interpretazioni contrastanti.
Non è chiaro infatti se la nuova disciplina trovi applicazione anche ai contratti di appalto stipulati con fornitori pubblici prima del 7 settembre 2010. A tale interrogativo il Ministero degli Interni ha dato risposta negativa, in una nota sintetica di risposta ad un quesito, affermando che la nuova disciplina si applica solo ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Legge antimafia. Invece, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che è l'organismo indipendente che vigila sul mercato degli appalti di lavoro, servizi e forniture, sostiene il contrario, affermando l'applicabilità della nuova disciplina anche ai contratti già in essere.
Purtroppo si segnala il fatto che queste incertezze si accompagnano a sanzioni pesanti in caso di inosservanza della nuova disciplina. Infatti, in caso di mancato rispetto della tracciabilità il contratto è automaticamente risolto e si applicano sanzioni amministrative pecuniarie che vanno dal 5% al 20% nel caso di pagamento in contanti e dal 2% al 10% in caso di utilizzo di un conto corrente non dedicato.

sabato 31 luglio 2010



Si avvisano i navigatori del blog che lo studio rimarrà chiuso dal 09/08/2010 al 01/09/2010 per la pausa estiva.
Buone vacanze!

sabato 24 luglio 2010

Precisazioni dell'Agenzia delle Entrate in materia di modelli INTRASTAT alla luce delle novità applicabili dal 2010


L'AdE fornisce ulteriori precisazioni in merito alle novità applicabili dal 2010 in materia di modelli INTRASTAT, a seguito del recepimento delle Direttive n. 2008/8/CE e 2008/117/CE.
In particolare, è stato chiarito che:
- per le prestazioni di servizi "generiche" rese e ricevute, i modelli non vanno presentati se la controparte, benché identificata nella UE, sia stabilita in un Paese extra-UE. Per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, invece, ciò che rileva è, sul piano oggettivo, la natura intracomunitaria dell'operazione, a prescindere - quindi - dal luogo di stabilimento del cedente e del cessionario, purché identificati nella UE;
- i contribuenti minimi che effettuano acquisti intracomunitari di beni e/o di servizi da fornitori stabiliti in altri Paesi UE devono presentare il relativo elenco riepilogativo dopo avere integrato con IVA la fattura ricevuta, senza esercitare la detrazione. Dal lato attivo, invece, i contribuenti minimi, nei rapporti con i propri clienti comunitari, non effettuano operazioni intracomunitarie, bensì interne, escluse pertanto dall'obbligo di dichiarazione ai fini INTRASTAT;
- il cessionario/committente italiano, per gli acquisti di beni/servizi da fornitori comunitari in regime di franchigia per le piccole imprese, deve emettere autofattura, senza però presentare il relativo elenco riepilogativo. Le operazioni attive, invece, mantengono natura intracomunitaria, per cui il cedente/prestatore italiano deve emettere fattura senza IVA, computandola negli elenchi riepilogativi;
- in caso di cambio di periodicità nel corso del trimestre, occorre presentare l'elenco trimestrale entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui il limite di 50.000,00 euro è stato superato, contrassegnando nel frontespizio l'apposita casella a seconda che del mese in cui è avvenuto il superamento della soglia;
- al fine di evitare duplicazioni d'imposta, se la fattura, per le prestazioni rese dal fornitore stabilito in altro Paese membro, è stata emessa, con addebito dell'IVA, nel 2009, in applicazione della normativa previgente, l'operazione non si considera rilevante nel 2010 anche se in tale anno è stato pagato il corrispettivo;
- l'autofattura deve essere annotata, nel registro delle fatture emesse, entro 15 giorni con riferimento alla data di emissione, che coincide con quella di effettuazione della prestazione, cioè del pagamento del corrispettivo. Posto che nei modelli INTRASTAT devono essere riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, l'autofattura emessa, per ipotesi, il 31 gennaio e registrata il 10 febbraio, deve essere inserita nell'elenco di gennaio. Lo stesso dicasi nei casi di anticipazione dell'emissione dell'autofattura o di integrazione della fattura;
- in base al criterio del momento di effettuazione dell'operazione, le fatture di acconto per servizi vanno incluse nei modelli in relazione al momento del pagamento della frazione di corrispettivo;
- in caso di pagamento con carta di credito, occorre indicare il codice "A" (accredito) come modalità d'incasso, mentre il pagamento con ricevuta bancaria richiede l'indicazione del codice "X" (altro) come modalità di pagamento. Se il pagamento non è stato ancora ricevuto al momento della presentazione dei modelli, occorre compilare il campo "Modalità di incasso", inserendo dati presunti.

domenica 18 luglio 2010

Esecutività dell'accertamento - Riflessi

In presenza di ricorso, le somme richieste, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, mediante avviso di accertamento, non possono essere riscosse immediatamente.
Infatti, in base al combinato disposto degli artt. 15 del DPR 602/73 e 68 del DLgs. 546/92, l'iscrizione a ruolo deve avvenire:
- immediatamente, per la metà degli importi;
- per i restanti due terzi, dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente;
- per il rimanente, dopo la sentenza della C.T. Reg. sfavorevole al contribuente.
Per le sanzioni, invece, ai sensi dell'art. 19 del DLgs. 472/97, la riscossione non può avvenire sino alla sentenza di primo grado che respinge il ricorso e nella misura dei due terzi.
Le novità introdotte dall'art. 29 del DL 78/2010 (esecutività degli avvisi di accertamento) non modificano il suddetto sistema, per cui, per gli atti notificati dall'1.7.2011, in presenza di ricorso le imposte dovranno essere versate, entro 60 gg. dalla notifica dell'atto, per la metà del loro ammontare e non per l'intero.
Tanto nel sistema attuale che in quello delineato dal DL 78/2010, vi è una normativa particolare per gli accertamenti "antielusivi", emanati ai sensi dell'art. 37-bis del DPR 600/73. Come prevede la norma, tutte le somme (imposte e sanzioni) non possono essere richieste se non dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente e nella misura dei due terzi.
Sarebbe opportuno che la suddetta garanzia procedurale venisse estesa altresì agli accertamenti fondati sul c.d. "abuso del diritto".

Approfondimenti:

art.68 DLgs 31.12.1992 n.546
art.19 Dlgs 18.12.1997 n.472
art.37 bis DPR 29.9.1973 n.600
art.15 DPR 29.9.1973 n.602
art.29 DL 31.5.2010 n.78


domenica 4 luglio 2010

Spese per la riqualificazione energetica degli edifici - Detrazione del 55%

In relazione alla detrazione IRPEF/IRES del 55% prevista per le spese sostenute in relazione agli interventi volti alla riqualificazione energetica di edifici esistenti dall'art. 1 co. 344-349 della L. 296/2006, con la circ. 1.7.2010 n. 39, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione:
- non spetta se gli edifici vengono demoliti e ricostruiti con ampliamento;
- compete se sull'edificio vengono eseguiti lavori di ristrutturazione senza demolizione e ampliamento.
In quest'ultimo caso, sono detraibili le spese riconducibili alla parte di edificio esistente prima dei lavori e l'agevolazione non può comunque riguardare gli interventi di cui al co. 344 del citato art. 1 (si tratta di quegli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per il riscaldamento inferiore di almeno il 20% ai valori stabiliti dal DM 11.3.2008).

Circolare Agenzia delle Entrate n°39 del 1 Luglio 2010






sabato 3 luglio 2010

Compilazione della parte previdenziale del Modello 770/2010 Semplificato - Chiarimenti (circ. INPS 30.6.2010 n. 81)

Entro il prossimo 2.8.2010, i sostituti d'imposti dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, il Modello 770/2010 Semplificato.
L'INPS, con la circolare 30.6.2010 n. 81, ha fornito chiarimenti per la compilazione della parte C del Modello, recante i dati previdenziali ed assistenziali di competenza dell'Istituto.
Composizione della parte C
La parte C "Dati previdenziali e assistenziali INPS" del Modello 770/2010 Semplificato è suddivisa in due sezioni:
- la sezione 1, relativa ai lavoratori subordinati;
- la sezione 2, relativa ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, e agli altri soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS, ex art. 2 co. 26 della L. 335/95, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.
Imponibile previdenziale dei lavoratori subordinati
Per quanto concerne i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS per i lavoratori dipendenti, l'Istituto ricorda, innanzitutto, che, al punto 4 della sezione 1 ("Imponibile previdenziale") deve essere indicato l'importo complessivo:
- delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, competenze accessorie, ecc.);
- delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la tredicesima o quattordicesima mensilità, premi di risultato, importi dovuti per ferie non godute, utilizzo di autovetture e altri fringe benefits, ecc.).
Ciò posto, la circolare in commento precisa, altresì, che:
- per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su base convenzionale devono essere indicate le retribuzioni convenzionali. Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (es. lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali), deve essere indicata la retribuzione assoggettata al contributo IVS;
- per quanto riguarda i premi di risultato, in relazione alla disciplina introdotta dall'anno 2008 dalla L. 247/2007 e dai DM 7.5.2008 e 17.12.2009, deve essere indicato l'intero premio od erogazione, compresa la parte soggetta al particolare sgravio corrispondente ad un massimo di 25 punti a favore del datore di lavoro e all'intera quota contributiva a favore del lavoratore;
- l'indennità sostitutiva di preavviso va ricompresa in tale punto anche se copre parte dell'anno 2010;
- gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto sono unicamente quelli corrisposti nell'anno 2009 in forza di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo. Sono, invece, esclusi gli arretrati corrisposti nel 2009 ma riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza, i quali saranno assoggettati a contribuzione mediante il Modello DM10/V e imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando i Modelli O1/M-vig, SA/vig e, per i periodi dal gennaio 2005, l'Emens.
Imponibile previdenziale dei collaboratori coordinati e continuativi
Quanto alla sezione 2, con riferimento alla compilazione del punto 12 di tale sezione (concernente l'imponibile contributivo di collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto), l'INPS ribadisce che:
- deve essere indicato il totale dei compensi corrisposti al collaboratore nel 2009, nei limiti del massimale della base imponibile contributiva stabilito per tale anno (pari a euro 91.507,00);
- in virtù del c.d. "principio di cassa allargato" (artt. 50 e 51 co. 1 del TUIR), si devono considerare erogati nel 2009, anche ai fini contributivi, i compensi corrisposti entro il 12.1.2010, se relativi all'anno 2009.


Approfondimenti:

- art. 4 DPR 22.7.1998 n. 322
- Circolare INPS 1.3.2010 n. 27
- Circolare INPS 30.6.2010 n. 81

lunedì 28 giugno 2010

Novità sulla casa, il rogito con il notaio si potrà fare online

Arriva il rogito notarile on line. Il consiglio dei ministri stamattina hanno dato l'ok definitivo allo schema di decreto legislativo, che riscrive nuove norme sugli atti pubblici informatici redatti da un notaio. Dopo il via libera di oggi, il provvedimento è pronto per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore.

La novità interessa tutti gli atti notarili informatici relativi all'acquisto di una casa, compresa l'apertura di un mutuo e l'eventuale costituzione di una società. La decisione di utilizzare o meno il nuovo strumento è rimessa ai cittadini, che potranno anche scegliere di stipulare il tradizionale atto pubblico su carta. Con la scelta del rogito on line ci saranno, però, più vantaggi. Primo fra tutti, la riduzione di tempi e di costi, visto che si eviteranno del tutto le spese di trasferta. Con il rogito on line, infatti, si potrà acquistare una casa a Roma, restando comodamente a Milano, con il medesimo livello di sicurezza. Anche le spese notarili non subiranno aggravi. La parcella resterà identica a quella che si paga attualmente per un rogito su carta, solo che, se si sceglie la via telematica, sarà divisa tra il notaio che segue la trattavia a Milano e l'altro che la perfeziona a Roma.

«La realizzazione dell'atto notarile informatico risponde alle esigenze del Paese: garantire la sicurezza, l'autenticità e la conservazione degli atti pubblici anche su supporto informatico"», ha dichiarato il presidente del Consiglio nazionale del notariato,Giancarlo Laurini. Laurini ha ricordato, poi, gli investimenti tecnologici della categoria,«14 milioni di euro in dieci anni», ed evidenziato come questo provvedimento «sia all'avanguardia sul piano internazionale».

La procedura di stipula on line è molto semplice. Il cittadino dovrà utilizzare la propria firma elettronica (anche non qualificata). Il notaio, che continua a fare da garante, compilerà l'atto sul proprio pc, lo leggerà alle parti e, alle fine, apporrà il suo sigillo, che comporterà la conclusione del contratto. I rogiti on line saranno conservati dai notai, finché sono in esercizio, utilizzando un'apposita struttura informatica centralizzata gestita dal Consiglio nazionale del notariato. Le spese di conservazione degli archivi sono a carico esclusivo del notariato.

In arrivo, quindi, procedure più snelle e una graduale eliminazione della carta. Del resto, già oggi, è possibile non utilizzare la carta per alcuni tipi di atti, più semplici, come le procure o le piccole fideiussioni. Non tutto, però, partirà con l'entrata in vigore del decreto legislativo. Saranno immediatamente esigibili dai cittadini, il rilascio di copie, l'attestazione di conformità di copie e documenti formati su qualsiasi supporto (e, quindi, anche per via telemativa) e la rettifica di errori mediante certificazione dello stesso notaio. I rogiti on line e la loro conservazione, invece, acquisteranno efficacia in tempi successivi, con appositi decreti attuativi, che dovranno determinare, tra l'altro, le regole tecniche di redazione e di mantenimento in archivio.


(Claudio Tucci - Sole24ore del 24 giugno 2010)

giovedì 24 giugno 2010

Il terzismo dei commercialisti


In un articolo su Style Magazine, il mensile del Corriere della Sera, Dario Di Vico commenta in questo modo la campagna pubblicitaria voluta dal Consiglio nazionale

La nuova campagna pubblicitaria dei commercialisti italiani continua a far discutere. E del resto leggere a piena pagina che una professione o una categoria sostiene che «è tempo di pensare meno ai nostri diritti e più ai nostri doveri» non capita certo di sovente. In passato altri Ordini erano ricorsi all'advertising ma quasi sempre di rimando o in mera chiave rivendicativa. Per difendersi dalle critiche, per litigare con la politica o al massimo per illustrare le proprie competenze. I commercialisti, invece, hanno deciso di parlare un'altra lingua e si sono innanzitutto auto-definiti come «utili al Paese». L'operazione è dunque ambiziosa e tenta di ridisegnare la figura di una professione largamente diffusa e diventata un punto di incrocio tra singoli cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Il commercialista conosce forse meglio di molti altri l'andamento dell'economia reale, possiede informazioni sui patrimoni personali dei clienti e ovviamente sa quali sono le esigenze improrogabili delle controparti pubbliche.

La campagna pubblicitaria si è snodata lungo due tappe e con dieci diversi messaggi, tutti tesi a sottolineare un processo di assunzione di responsabilità. I commercialisti come riserva di classe dirigente, «possiamo cambiare le cose perché siamo professionisti; vogliamo cambiarle perché siamo cittadini». E’ evidente che la ricaduta di questo nuovo posizionamento interessa in primo luogo la delicata materia tributaria. Il presidente Claudio Siciliotti sostiene una tesi scomoda: occorre rompere il patto perverso che ha visto lo Stato chiudere un occhio nei confronti della infedeltà fiscale dei lavoratori autonomi e chiuderne due nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione (ai quali non si richiedevano standard di produttività e raggiungimento di obiettivi). Per cambiar passo e costruire un patto sociale degno di uno Stato moderno ed efficiente, Siciliotti non si limita ad auspicare riforme più o meno praticabili («dire che oggi in Italia molte cose andrebbero cambiate è un'affermazione talmente ovvia da risultare superflua»), ma «offre» la collaborazione dei commercialisti che si vanno così a collocare in una posizione terza tra fisco e contribuenti.

La novità è più che considerevole (forse addirittura traumatica) e si corre, infarti, il rischio che non sia accettata dai clienti, abituati da sempre a considerare il proprio commercialista come un complice più che un consulente. E’ come se il medico della mutua si rifiutasse di prescrivere gratuitamente le medicine, hanno obiettato alcuni contribuenti commentando la campagna pubblicitaria sui blog specializzati.

E’ evidente che siamo solo alle prime battute di un confronto inaspettato e i commercialisti sembrano avere tutte le intenzioni di non mollare. Chiedono di diventare certificatori della veridicità delle dichiarazioni dei redditi e promettono di non farsi condizionare dalla paura di perdere il cliente. Tanto di cappello.

Link: http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=a2493ff2-a8c2-4514-9f16-8262090b44f5

venerdì 18 giugno 2010

Facilitazioni per assunzioni nella microimpresa


Sono ancora disponibili i contributi che facilitano l’assunzione di giovani disoccupati o inoccupati nelle microimprese quartesi. Con questa azione l’amministrazione comunale offre sostegno economico alle attività produttive che creano posti di lavoro. Il rapporto lavorativo, in part-time o a tempo pieno, dovrà comprendere un periodo minimo di 24 mesi.

Le imprese che accedono ai benefici devono essere regolarmente costituite, nelle diverse forme previste dalla normativa di legge, alla data di presentazione della domanda. Sono interessati a questa azione di sostegno i settori dell’artigianato, del turismo, dei servizi, dell’agricoltura e del commercio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi all’URP – Ufficio Relazioni col Pubblico (urp@comune.quartusantelena.ca.it) al piano terra del palazzo municipale di via Eligio Porcu 141, telefono 070 86012270.

Documenti disponibili sul sito:
- Bando contributi microimpresa
- Modello domanda microimpresa

giovedì 17 giugno 2010

Associazioni sportive dilettantistiche - Instaurazione di rapporti di Co.co.co. - Adempimenti lavoristici e contributivi


Il Ministero del Lavoro, nell'interpello 9.6.2010 n. 22, ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti lavoristici e contributivi connessi all'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche.
Regime delle collaborazioni instaurate per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantisticheLe precisazioni ministeriali concernono, in primo luogo, le collaborazioni instaurate per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, i cui compensi sono soggetti - ove erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva o da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto - alla disciplina fiscale e previdenziale dei “redditi diversi” di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, con conseguente:
- esclusione dall'imponibilità fiscale fino ad un importo di 7.500,00 euro;
- assenza di obblighi di contribuzione previdenziale alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95, fermi restando i casi di contribuzione dovuta all'ENPALS in relazione alla natura dell'attività svolta.
Tali collaborazioni sono, inoltre, espressamente escluse dall'ambito di applicazione della disciplina del lavoro a progetto ai sensi dell'art. 61 co. 3 del DLgs. 276/2003.
Obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l'impiegoCiò posto, il Ministero conferma che, nelle ipotesi in esame, le associazioni e società sportive dilettantistiche sono soggette all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei rapporti di collaborazione. Ciò discende dall'art.9-bis co. 2 del DL 510/96, come modificato dalla L. 296/2006, nonché dalla precedente nota ministeriale 14.2.2007 n. 4746, nella quale sono state annoverate tra le tipologie contrattuali soggette al suddetto obbligo anche quelle sportive, se svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa ed utilizzate per i propri fini istituzionali dagli enti dilettantistici.
Iscrizione all'ENPALS per i tecnici sportivi
Con riguardo alla questione se, nei confronti dei tecnici, le associazioni e società sportive dilettantistiche debbano versare i contributi all'ENPALS, la risposta ministeriale in commento ricorda che, in base al DM 15.3.2005, gli "impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi", a prescindere dalla natura giuridica subordinata, parasubordinata o autonoma del rapporto di lavoro instaurato, sono soggetti a contribuzione presso il suddetto Ente. Il citato DM ha, infatti, ampliato le categorie dei soggetti iscrivibili all'ENPALS, determinando la modifica del regime previdenziale di alcuni lavoratori già assicurati all'INPS.
Per il resto, resta ferma anche per queste figure l'applicazione dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR ove ne sussistano i presupposti.
Iscrizione nel libro unico dei rimborsi percepiti da dipendenti pubblici
Quanto alle prestazioni gratuite svolte, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, dai dipendenti pubblici ex art. 90 co. 23 della L. 289/2002, il Ministero del Lavoro sottolinea come tali collaborazioni, in quanto disciplinate dalla predetta normativa, non possano in alcun modo rientrare nell'ambito di applicazione della disciplina sulle organizzazioni di volontariato.
Quest'ultima appare, infatti, riferibile esclusivamente alle associazioni aventi i requisiti individuati all'art. 3 della L. 266/91 e non sembra suscettibile di estensione analogica. I rimborsi eventualmente percepiti dai dipendenti pubblici ai sensi del più volte citato art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR devono, pertanto, essere riportati nel libro unico del lavoro, come già chiarito nel vademecum ministeriale del 5.12.2008.



Approfondimenti:

- art. 67 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917
- art. 90 co. 23 L. 27.12.2002 n. 289
- Interpello Min. Lavoro 9.6.2010 n. 22

domenica 13 giugno 2010

Versamento delle imposte risultanti dal Modello UNICO 2010 - Contribuenti soggetti agli studi di settore - Proroga dei termini di versamento


In data 10.6.2010 è stata predisposta la bozza di DPCM che proroga i termini per i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, in relazione ai contribuenti soggetti agli studi di settore. Lo schema di provvedimento è attualmente alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Contribuenti interessati
La proroga interessa i contribuenti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione.
Sono ricompresi nella proroga (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41, § 4, con riferimento all'analogo differimento disposto dal DPCM 14.6.2007) i soggetti per i quali operano cause di:
- esclusione dagli studi di settore, diverse da quella rappresentata dall'ammontare di ricavi o compensi;
- inapplicabilità degli studi stessi.
Non possono invece beneficiare della proroga i contribuenti:
- per i quali trovano applicazione i parametri;
- che applicano il regime dei minimi.
Soci di società e associazioni "trasparenti"
La proroga in esame interessa anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".
Nuovi termini di versamento
Nei confronti dei suddetti soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti in scadenza il 16.6.2010 sono effettuati:
- entro il 6.7.2010, senza alcuna maggiorazione;
- dal 7.7.2010 al 5.8.2010, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i contribuenti non coinvolti dagli studi di settore, rimangono fermi i termini ordinari:
- del 16.6.2010, senza maggiorazione di interessi;
- ovvero del 16.7.2010, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Versamenti prorogati
Oltre ai versamenti delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), delle relative addizionali e dell'IRAP, la proroga si applica anche agli altri versamenti che devono essere effettuati negli stessi termini delle imposte dirette.
Si tratta, ad esempio, dei versamenti relativi:
- ad imposte sostitutive (es. capital gain);
- al saldo IVA dei contribuenti che presentano la dichiarazione unificata (con le previste maggiorazioni dal 16.3.2010);
- al diritto annuale di iscrizione nel Registro delle imprese;
- al saldo e al primo acconto dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate.
Rateizzazione
In caso di opzione per la rateizzazione:
- la prima rata scade entro il termine prorogato;
- le rate successive alla prima devono invece essere versate entro i termini ordinari (giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti), anche se scadono nello stesso mese della prima rata.
Proroga del termine di trasmissione telematica dei modelli 730/2010
Viene altresì prorogato dal 30.6.2010 al 12.7.2010 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2010, da parte dei:
- professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale (dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro);
- CAF-dipendenti.
Tuttavia, la suddetta proroga si applica a condizione che la trasmissione telematica dei modelli 730/2010 non debba comprendere anche la comunicazione telematica del risultato contabile ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente che ha presentato il modello 730, cioè i modelli 730-4 da inviare ai sostituti d'imposta che sono stati inseriti nell'apposito elenco dell'Agenzia delle Entrate, in seguito alla comunicazione effettuata entro il 31.3.2010. In tale caso, infatti, rimane ferma l'ordinaria scadenza del 30.6.2010.

Approfondimenti: - art.17 DPR 7.12.2002 n.435 - Il sole 24 Ore del 11.06.2010, pag.31 "Per Unico proroga da 7,1 miliardi"(Criscione)

venerdì 4 giugno 2010

Come impugnare una cartella esattoriale
















In maniera sintetica, ma altrettanto chiara e semplice, cercherò di spiegare come dovete comportarvi quando ricevete una cartella esattoriale illegittima o viziata.
Innanzi tutto portatela immediatamente da un dottore commercialista, onde evitare di incorrere in decadenze.

• SE L’ENTE CREDITORE E’ L’AGENZIA DELLE ENTRATE il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica alla Commissione Tributaria Provinciale competente.
• SE L’ENTE CREDITORE E’ L’INPS O L’INAIL il ricorso va presentato al Giudice del Lavoro entro 40 giorni dalla notifica se si vuole trattare solo il merito della pretesa contributiva ed entro 20 giorni se si devono contestare anche vizi di notifica vizi formali.
Quali sono i vizi formali più frequenti (che potrebbero determinare l’annullamento della cartella)?
1. VIZI DI NOTIFICA non sanabili
L'atto tributario, va sempre notificato direttamente all'interessato, quando la cartella esattoriale o l'avviso di accertamento va notificato a terzi (esclusi i familiari conviventi), ad esempio il Portiere, il vicino il parente del piano superiore, e’ obbligatorio informarlo dell’avvenuta notifica, con la prescritta raccomandata di avvenuta notifica a terzi, come previsto dagli art.139 del cpc, comma 4 come modificato dall’art.174 comma 3 del Dlgs 30/06/2003 n.196. In caso di irreperibilità ai sensi dell’art.140 del cpc, e’ obbligatorio affiggere avviso sulla porta e procedere a darne notizia per raccomandata. Tale principio e’ stato affermato anche dalla suprema corte di Cassazione che ha stabilito che e’ obbligatorio il deposito di copia nella casa comunale, l’affissione alla porta dell'abitazione e la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, essendo questi i requisiti minimi da pretendersi per una corretta instaurazione del contraddittorio nel rispetto del codice di rito.
2. CARENZA DI MOTIVAZIONE
3. MANCATO INVIO DI AVVISO BONARIO
Risolvendo un contrasto di giurisprudenza in materia di procedimento di formazione della pretesa tributaria ai fini della riscossione delle imposte, le S.U. hanno affermato che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Alla cartella di pagamento devono ritenersi applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212), ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, tanto piu' quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento. Pertanto anche nella cartella di pagamento l'ente impositore ha 'l'obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni - intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria - dell'iscrizione nel ruolo dell'importo dovuto, in modo tale da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa
4. MANCATA INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA NOTIFICA
Decadenza dell’iscrizione a ruolo. Il ruolo previdenziale e quello tributario hanno termini differenti entro cui essere formati. Per la decadenza del ruolo tributario si richiama l’Art. 6 del D. Lgs. n. 46 del 1999, che ha innovato l’art. 17 del dpr 602/73; per il ruolo previdenziale si richiama l’ Art. 25 del D. Lgs. n. 46 del 1999;
5. DECADENZA DELLA NOTIFICA
Il ruolo previdenziale e quello tributario hanno termini differenti entro cui essere notificati. Per la decadenza della notifica del ruolo tributario si richiama articolo 25, del dpr n. 602/1973, modificato dall'articolo 1, comma 5 bis del decreto legge n. 106, del 2005; per la notifica del ruolo previdenziale si richiama l’art. 1 co. 417 della legge n.311 del 2004.

giovedì 3 giugno 2010

Antiriciclaggio

Tracciabilità e limiti all'utilizzo del contante - Novità della manovra correttiva
La manovra correttiva interviene anche in materia di limitazioni all'uso del denaro contante, assegni e titoli al portatore (art. 49 del DLgs. 231/2007). In particolare, passa da 12.500,00 euro a 5.000,00 euro il limite:
- a partire dal quale sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Per tali trasferimenti sarà, quindi, necessario ricorrere ad intermediari finanziari (provvedendo, ad esempio, tramite un bonifico);
- a partire dal quale gli assegni bancari e postali dovranno recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- fino al quale potra essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza clausola di non trasferibilità;
- sotto il quale deve essere mantenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. Ai titolari di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000,00 euro, inoltre, è imposto l’obbligo di estinzione, ad opera del portatore, ovvero di riduzione del saldo ad una somma non eccedente il predetto importo, entro il 30.6.2011. Si tenga, peraltro, presente che la manovra si limita a modificare il riferimento al 30.6.2009 con quello al 30.6.2011 nel contesto dell'art. 49 co. 13 del DLgs. 231/2007. Ma tale disposizione si riferisce ai libretti esistenti al 29.12.2007 (data di entrata in vigore del DLgs. 231/2007). La circ. 20.3.2008 del Ministero dell’Economia aveva poi ritenuto applicabili tali obblighi a tutti i libretti emessi prima del 30.4.2008 (data di entrata in vigore del solo art. 49 del DLgs. 231/2007).
Novità relative alla disciplina sanzionatoria
La disciplina sanzionatoria per la violazione delle prescrizioni sopra ricordate è collocata nell'art. 58 del DLgs. 231/2007. La manovra correttiva precisa che per tutte le violazioni ivi contemplate la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.
Le sanzioni vengono, inoltre, rese maggiormente gravose nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro.
In particolare si evidenzia che:
- nel caso di violazioni all’utilizzo del denaro contante ovvero in caso di emissione di assegni bancari o postali senza indicare il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Si applica, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito ove questo sia inferiore o pari a 50.000,00 euro e la sanzione dal 5% al 40% dell’importo trasferito ove questo sia superiore a 50.000,00 euro;
- con riguardo, invece, alla violazione della disposizione che impone di tenere il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore sotto i 5.000,00 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%. Quindi, si applica la sanzione dal 20% al 40% del saldo, ove questo sia compreso tra 5.000,00 e 50.000,00 euro, e la sanzione dal 30% al 60% del saldo, ove questo sia superiore a 50.000,00 euro.
Approfondimenti:
- art. 49 DLgs. 21.11.2007 n. 231
- Il Sole24Ore del 27.5.2010, p. 12 - ''Tracciabilità a 5mila euro''(Deotto-Mobili)

sabato 29 maggio 2010

Autotrasportatori: agevolazioni fiscali


Autotrasportatori (comunicato stampa Agenzia Entrate 24.5.2010 n. 109)

Con riferimento alle imprese di autotrasporto merci, il comunicato stampa Agenzia delle Entrate 24.5.2010 n. 109 segnala che, anche nel 2010, sono applicabili alcune agevolazioni, per effetto dell'emanazione dei provvedimenti attuativi della L. 191/2009 (Finanziaria 2010).
Credito d'imposta per il recupero del contributo SSN
Le imprese di autotrasporto merci (per conto terzi o per conto proprio) possono recuperare quanto versato nel 2009 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati. Tali somme possono essere recuperate fino alla concorrenza di 300,00 euro per ciascun veicolo.
Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione mediante F24 per i versamenti effettuati nel 2010.
Deduzione forfetaria spese non documentate
È altresì riconosciuta una deduzione forfetaria dal reddito d'impresa per spese non documentate in caso di trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa di autotrasporto per conto terzi (art. 66 co. 5 del TUIR).
In particolare, è prevista una deduzione forfetaria per le spese non documentate pari a:
- 56,00 euro, per i trasporti effettuati fuori dal territorio comunale ma all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. Tale deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
- 92,00 euro, per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

Materiale di approfondimento:
- art.66 co.5 DPR 22.12.1986 n.917
- art.1 co.103 L.23.12.2005 n.266
- Comunicato stampa Agenzia Entrate 24.5.2010 n.109
- Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2010 - "Bonus autotrasportatori "in strada" anche nel 2010" - Alberti

mercoledì 19 maggio 2010

Plusvalenza da cessione d’azienda e tassazione separata

In base all’art. 17 del TUIR, non si applica per redditi conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice.
In presenza di determinati presupposti soggettivi ed oggettivi, la plusvalenza realizzata mediante la cessione di un complesso aziendale può essere assoggetta a tassazione separata.
La lett. g) del co. 1 dell’art. 17 del TUIR contempla infatti tra i redditi suscettibili di tassazione separata anche le “plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni”.
La tassazione “separata” implica che il presupposto imponibile non confluisce nel reddito complessivo (come componente positivo di reddito di impresa o come reddito diverso) assoggettato a tassazione IRPEF con le ordinarie aliquote progressive, bensì viene tassato “a parte”, sulla base di un’aliquota fiscale determinata secondo le regole dell’art. 21 del TUIR.
Ai sensi dell’art. 21 co. 1 secondo periodo del TUIR, l’imposta è determinata applicando alla plusvalenza imponibile l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nei due periodi di imposta antecedenti.
L’aliquota deve essere determinata rapportando l’imposta del biennio (calcolata con le aliquote marginali in vigore nel periodo in cui viene realizzata la plusvalenza) al reddito del biennio ridotto della metà.
La prima parte del co. 2 dell’art. 17 del TUIR stabilisce però che i redditi indicati nella lett. g) del precedente co. 1 “sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice”.
In definitiva, l’assoggettamento a tassazione separata delle plusvalenze da cessione d’azienda è subordinato al fatto che:
- dal punto di vista soggettivo, il cedente che realizza la plusvalenza sia una persona fisica;
- dal punto di vista oggettivo, l’azienda che viene ceduta risulti posseduta da più di cinque anni dal cedente.
Giova sottolineare che la possibilità di avvalersi della tassazione separata non è subordinata alla cessazione dell’attività di impresa da parte dell’imprenditore individuale, il quale può dunque esperirla (se, ben inteso, ne sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi) anche se prosegue nella propria attività imprenditoriale.
In ogni caso, la tassazione separata rappresenta sempre una possibilità e mai un obbligo per il cedente.
La tassazione separata è una possibilità e mai un obbligo per il cedente.
Infatti:
- la seconda parte del co. 2 dell’art. 17 del TUIR stabilisce che i redditi in questione, “se conseguiti da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa”;
- il primo periodo del co. 3 dell’art. 17 del TUIR stabilisce che per i redditi in questione “non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione”.
In altre parole:
- nel caso (generale) in cui la plusvalenza rappresenti per il cedente un componente positivo di reddito di impresa, la tassazione separata costituisce la modalità di tassazione opzionale, nel senso che essa si applica solo se viene espressamente esercitata la relativa opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la plusvalenza confluirebbe altrimenti nel reddito di impresa (e, a sua volta, nel reddito complessivo) come suo componente positivo;
- nei due casi particolari previsti dall’art. 67 del TUIR (cessione dell’unica azienda dell’imprenditore individuale previamente concessa in affitto e cessione dell’azienda ricevuta in donazione o successione senza suo esercizio da parte del donatario o dell’erede), in cui la plusvalenza assume invece in capo al cedente la natura di reddito diverso, la tassazione separata costituisce la modalità di tassazione naturale, fermo restando però che anche in questo caso rimane possibile non avvalersene, facendo constare la relativa opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione del corrispettivo di cessione dell’azienda.