sabato 3 luglio 2010

Compilazione della parte previdenziale del Modello 770/2010 Semplificato - Chiarimenti (circ. INPS 30.6.2010 n. 81)

Entro il prossimo 2.8.2010, i sostituti d'imposti dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, il Modello 770/2010 Semplificato.
L'INPS, con la circolare 30.6.2010 n. 81, ha fornito chiarimenti per la compilazione della parte C del Modello, recante i dati previdenziali ed assistenziali di competenza dell'Istituto.
Composizione della parte C
La parte C "Dati previdenziali e assistenziali INPS" del Modello 770/2010 Semplificato è suddivisa in due sezioni:
- la sezione 1, relativa ai lavoratori subordinati;
- la sezione 2, relativa ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, e agli altri soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS, ex art. 2 co. 26 della L. 335/95, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.
Imponibile previdenziale dei lavoratori subordinati
Per quanto concerne i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS per i lavoratori dipendenti, l'Istituto ricorda, innanzitutto, che, al punto 4 della sezione 1 ("Imponibile previdenziale") deve essere indicato l'importo complessivo:
- delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, competenze accessorie, ecc.);
- delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la tredicesima o quattordicesima mensilità, premi di risultato, importi dovuti per ferie non godute, utilizzo di autovetture e altri fringe benefits, ecc.).
Ciò posto, la circolare in commento precisa, altresì, che:
- per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su base convenzionale devono essere indicate le retribuzioni convenzionali. Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (es. lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali), deve essere indicata la retribuzione assoggettata al contributo IVS;
- per quanto riguarda i premi di risultato, in relazione alla disciplina introdotta dall'anno 2008 dalla L. 247/2007 e dai DM 7.5.2008 e 17.12.2009, deve essere indicato l'intero premio od erogazione, compresa la parte soggetta al particolare sgravio corrispondente ad un massimo di 25 punti a favore del datore di lavoro e all'intera quota contributiva a favore del lavoratore;
- l'indennità sostitutiva di preavviso va ricompresa in tale punto anche se copre parte dell'anno 2010;
- gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto sono unicamente quelli corrisposti nell'anno 2009 in forza di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo. Sono, invece, esclusi gli arretrati corrisposti nel 2009 ma riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza, i quali saranno assoggettati a contribuzione mediante il Modello DM10/V e imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando i Modelli O1/M-vig, SA/vig e, per i periodi dal gennaio 2005, l'Emens.
Imponibile previdenziale dei collaboratori coordinati e continuativi
Quanto alla sezione 2, con riferimento alla compilazione del punto 12 di tale sezione (concernente l'imponibile contributivo di collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto), l'INPS ribadisce che:
- deve essere indicato il totale dei compensi corrisposti al collaboratore nel 2009, nei limiti del massimale della base imponibile contributiva stabilito per tale anno (pari a euro 91.507,00);
- in virtù del c.d. "principio di cassa allargato" (artt. 50 e 51 co. 1 del TUIR), si devono considerare erogati nel 2009, anche ai fini contributivi, i compensi corrisposti entro il 12.1.2010, se relativi all'anno 2009.


Approfondimenti:

- art. 4 DPR 22.7.1998 n. 322
- Circolare INPS 1.3.2010 n. 27
- Circolare INPS 30.6.2010 n. 81

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