martedì 20 novembre 2012

Secondo acconto INPS per artigiani e commercianti


Se i professionisti iscritti alla gestione separata INPS si dovranno sobbarcare il peso del secondo acconto dei contributi dovuti entro il 30.11.2012, artigiani e commercianti non possono di certo gioire. Infatti anch'essi sono chiamati al pagamento del secondo acconto INPS alla medesima data di scadenza degli iscritti alla gestione separata.

Ma vediamo di fare un resoconto del "funzionamento" della gestione INPS artigiani e commercianti, in modo da capire meglio quali sono gli importi dovuti, le aliquote da applicare e le diverse scadenze da rispettare.

Gli Artigiani e Commercianti iscritti alle alle gestioni dei contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) devono versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi propri, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).
Fino al minimale di reddito, che per il 2012 è pari a € 14.930, i contributi IVS sono dovuti in misura fissa, applicando a tale importo minimale le seguenti aliquote contributive:
  • per gli artigiani:
    • 21,30% per i titolari di qualunque età ed i collaboratori di età superiore a 21 anni;
    • 18,30% per i collaboratori fino a 21 anni di età;
  • per i commercianti:
    • 21,39% per i titolari di qualunque età ed i collaboratori di età superiore a 21 anni;
    • 18,39% per i collaboratori fino a 21 anni di età.
Tali “contributi fissi” devono essere versati in 4 rate annuali (16 maggio 2012, 16 agosto 2012, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013).
Sulla quota di reddito eccedente il minimale di € 14.930 (e fino al massimale di € 73.673 frazionabile a mese, ovvero, per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 iscritti dal 1996, di € 96.149 non frazionabile a mese), invece, i contributi da versare sono calcolati in modo proporzionale applicando le suddette aliquote a tale quota di reddito eccedente (si tenga conto, comunque, che sull’eventuale parte di reddito eccedente € 44.204 le aliquote vanno aumentate di 1 punto percentuale).
L’acconto dei contributi 2012 eventualmente dovuto sulla quota di reddito eccedente il minimale deve essere versato in due rate di pari importo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, pertanto:
  • entro il 9 luglio 2012 (o 20 agosto 2012 con maggiorazione dello 0,40%) a titolo di 1° acconto 2012 (50% dell’acconto totale);
  • entro il 30 novembre 2012, a titolo di 2° acconto 2012 (restante 50% dell’acconto totale).
L’importo derivante dalla somma del contributo calcolato sul minimale di reddito e del contributo calcolato sul reddito eccedente il minimale costituisce l’acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2012 (non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza) sulla base del dato storico del 2011.
Se tale somma risulterà poi, in sede di UNICO PF 2013, inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa effettivamente realizzati nel 2012, sarà dovuto un ulteriore contributo a saldo 2012 da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche derivanti da UNICO PF 2013 e, quindi, entro il 16 giugno 2013 (o 16 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,40%).
I righi di UNICO PF 2012 da prendere in considerazione per individuare il reddito utile ai fini del calcolo dei contributi sono:
  • RF51 ed RG34 per il titolare;
  • RH14 per il socio di società di persone, il socio di Srl trasparente ed il collaboratore di impresa familiare;
  • RG29 per i soggetti che adottano il regime delle nuove iniziative produttive;
  • CM6 (eventualmente ridotto delle perdite pregresse, CM9) per i contribuenti minimi.
Resta salva la facoltà del contribuente di utilizzare il metodo previsionale in luogo di quello storico.
 



venerdì 16 novembre 2012

Gestione Separata INPS: chiamata all'acconto per i professionisti con partita iva




I professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95 devono versare il secondo acconto dei contributi dovuti per il 2012, entro il 30.11.2012.
I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 co. 1 del TUIR, assoggettati al contributo INPS di cui alla L. 335/95, sono tenuti al versamento dell'acconto del contributo per il 2012, calcolato sulla base del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2011.


Quali sono le aliquote contributive?
L'art. 22 co. 1 della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) ha previsto che, a decorrere dall'1.1.2012, le aliquote contributive applicabili agli iscritti alla suddetta Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 335/95 sono aumentate dell'1%. Pertanto, nel 2012 ai predetti soggetti si applicano le seguenti aliquote:
  • soggetti senza altra copertura previdenziale: 27,72%, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di 96.149,00 euro;
  • soggetti iscritti anche ad un'altra forma previdenziale obbligatoria (ad esempio, dipendenti pubblici e privati, professionisti con Cassa, artigiani e commercianti, ecc.) o titolari di pensione (diretta o indiretta): 18%, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di 96.149,00 euro.
Il pagamento dell'acconto del contributo INPS va effettuato in due rate di eguale importo. Le rate sono pari al 40% del contributo dovuto sul reddito di lavoro autonomo professionale dell'anno precedente.
A tale proposito, la circ. INPS 9.6.98 n. 123 ha chiarito che, ai fini della determinazione dell'ammontare degli acconti e, quindi, delle rate, occorre fare riferimento alle aliquote vigenti nell'anno di riferimento degli acconti medesimi. Pertanto, i professionisti in esame devono applicare ai fini degli acconti le aliquote per il 2012 sopra indicate, a seconda della loro "posizione" soggettiva.

Per i professionisti titolari di partita IVA soggetti all'aliquota del 18%, i termini di versamento sono i seguenti:
  • la prima rata, pari al 7,2% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 (o RE21) del modello UNICO 2012 PF, doveva essere versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal medesimo modello;
  • la seconda rata, pari sempre al 7,2% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 (o RE21) del modello UNICO 2012 PF, deve essere versata entro il 30.11.2012.
Per i professionisti titolari di partita IVA soggetti all'aliquota del 27,72%, i termini di versamento sono i seguenti:
  • la prima rata, pari all'11,088% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 (o RE21) del modello UNICO 2012 PF, doveva essere versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal medesimo modello;
  • la seconda rata, pari sempre all'11,088% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 (o RE21) del modello UNICO 2012 PF, deve essere versata entro il 30.11.2012.

I righi della dichiarazione da assumere per il calcolo dell'acconto del contributo INPS ex L. 335/95 sono i seguenti:
SECONDO ACCONTO 2012 - CONTRIBUTO INPS EX L. 335/95 
Soggetti
Modello
Rigo della dichiarazione
%
Termine
Professionisti iscritti solo all'INPS e non pensionati (27,72%)
UNICO 2012
RE25 (o RE21)
11,088%
30.11.2012
Differenza tra rigo CM6 e
rigo CM9 colonna 2
("nuovi" contribuenti minimi)
Professionisti iscritti anche ad altre gestioni previdenziali
o titolari di una pensione diretta o indiretta (18%)
UNICO 2012
RE25 (o RE21)
7,2%
30.11.2012
Differenza tra rigo CM6 e 
rigo CM9 colonna 2 
("nuovi" contribuenti minimi)

giovedì 15 novembre 2012

L'obbligo della PEC si estende alle imprese individuali




A partire dal 20 ottobre 2012 possedere un indirizzo di posta elettronica certificata è diventato un obbligo anche per le imprese individuali. E' quanto previsto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 5, comma 1 e 2, che estende alle imprese individuali l'obbligo che, in base al D.L. 29 novembre 2008, n. 186, art. 6, era già attivo per le società e i professionisti.
Le imprese individuali di nuova costituzione dovranno dunque comunicare la loro PEC al momento dell'iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane, pena la sospensione della domanda per tre mesi, in attesa che avvenga l'integrazione richiesta.
Le imprese già iscritte, invece, avranno tempo fino al 31 dicembre 2013 per dotarsi di PEC e comunicarla al Registro delle imprese competente.
Lo scopo della norma è quello di facilitare le comunicazioni telematiche tra le imprese, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, poiché, conferendo valore legale alle e-mail, la PEC assolve la funzione di una raccomandata con ricevuta di ricezione.
A tale scopo il comma 3, art. 2 del D.L. 179/2012 istituisce presso il Ministero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, un elenco pubblico contenente le PEC delle imprese e dei professionisti, denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), la cui consultazione sarà consentita alle pubbliche amministrazioni e alle stesse imprese presenti.

domenica 11 novembre 2012

Detrazioni su ristrutturazioni edilizie e interventi di riqualificazione energetica



Sulle detrazioni per spese di ristrutturazione e di riqualificazione energetica si è detto e scritto tanto sul web nei mesi passati. In questo post cercherò di riassumere sinteticamente la normativa mettendo le due misure a confronto.

Detrazione del 36%-50%                                        Detrazione del 55%

I tempi
I tempi
Per le spese sostenute dal 26/06/2012 fino al 30/06/2013 la detrazione irpef per i lavori di recupero edilizio è del 50% su una spesa massima di 96.000 euro.
Dal 01/07/2013 tornerà al 36% su una spesa massima di 48.000 euro.
Per le spese di riqualificazione energetica (risparmio energetico) sostenute fino al 30/06/2013 la detrazione irpef/ires è del 55%.
Dal 01/07/2013, salvo proroghe, la detrazione finirà e al risparmio energetico potrà essere applicato il 36%.

Detrazione del 36%-50%                                        Detrazione del 55%

Spese e lavori
Spese e lavori
Spesa massima: 96.000 euro
Detrazione 50%: 48.000 euro
-          Manutenzione ordinaria condominio (ad esempio tinteggiatura facciata);
-          Manutenzione straordinaria nelle singole unità immobiliari abitative (ad esempio rifacimento del bagno);
-          Opere per prevenire il compimento di atti illeciti (ad esempio porta blindata);
-          Opere per la sicurezza domestica (ad esempio interruttore con salvavita);
-          Opere contro le barriere architettoniche (ad esempio nuovo ascensore).
Spesa massima: 181.818 euro
Detrazione 55%: 100.000 euro
-          Riqualificazione energetica di edifici esistenti
Spesa massima: 109.091 euro
Detrazione 55%: 60.000 euro
-          Sostituzione di finestre e/c coibentazione di pareti e coperture;
-          Installazione di pannelli solari per l’acqua calda
Spesa massima: 54.545 euro
Detrazione 55%: 30.000 euro
- Sostituzione dell’impianto di riscaldamento con una nuova caldaia

Detrazione del 36%-50%                                        Detrazione del 55%

La procedura
La procedura
Per i cantieri avviati dal 14/05/2011 non è più necessario inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo delle Entrate di Pescara.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori va mandata in via telematica all’Enea la documentazione dei lavori, che cambia a seconda del tipo di intervento

Per entrambe le tipologie di detrazione

I pagamenti
Le fatture emesse dal 14/05/2011 non devono più contenere l’indicazione della manodopera. I pagamenti vanno eseguiti sempre con bonifico bancario “tracciabile” da cui risultino:
1)       La causale del pagamento;
2)       Il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
3)       Il numero di partita iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è eseguito il pagamento.

Per entrambe le tipologie di detrazione

La detrazione
Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono sostenute le spese, si può iniziare a scontare la detrazione dall’imposta dovuta. Ad esempio, chi effettua bonifici per 10.000 euro a novembre di quest’anno, può detrarre 500 euro all’anno per 10 anni a partire dal 730 o Unico 2013.