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giovedì 30 maggio 2013

Unico 2013 verso la proroga

Ore decisive per la proroga dei versamenti di Unico. L'ipotesi su cui si sta lavorando è uno spostamento delle scadenze all'8 luglio senza maggiorazione e al 20 agosto con lo 0,40% in più per i circa 3,5 milioni di contribuenti (imprenditori, autonomi e società) soggetti a studi di settore. Salvo ripensamenti dell'ultima ora, la decisione del posticipo rispetto al termine attuale del 17 giugno potrebbe essere ufficializzata già oggi in commissione Finanze della Camera all'interrogazione presentata da Maurizio Bernardo (Pdl). Mentre al momento non sembra esserci alcun margine per spostare in avanti i versamenti per l'acconto Imu in scadenza sempre il 17 giugno.
La proroga su Unico dovrebbe, quindi, ricalcare grosso modo quella già concessa lo scorso anno: si andrebbe alla cassa fino all'8 luglio senza maggiorazione e dal 9 luglio al 20 agosto con lo 0,40% aggiuntivo. Il differimento andrebbe incontro alle richieste arrivate dalle associazioni di categoria e dai professionisti nel corso delle ultime settimane. Non a caso l'interrogazione di Bernardo prende le mossa proprio dall'appello al ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, da parte dell'Ordine dei commercialisti di Roma e condiviso da altri 62 Ordini (si veda Il Sole 24 Ore del 25 maggio). Un appello che sottolineava il ritardo nel rilascio della versione definitiva del software Gerico per i contribuenti soggetti a studi di settore e l'incrocio "pericoloso" con l'acconto Imu che - nonostante la sospensione sulla prima casa in attesa del restyling complessivo della tassazione sugli immobili - riguarda comunque quasi 30 milioni di immobili.
Va ricordato che la risposta fornita mercoledì scorso all'interrogazione presentata dal vicepresidente della commissione Finanze della Camera, Enrico Zanetti, aveva escluso uno slittamento per gli studi di settore perché l'iter di definizione di tutta la procedura fosse a buon punto. Negli ultimi giorni l'agenzia delle Entrate ha accelerato sul fronte degli strumenti necessari per il calcolo delle imposte dovute. Lunedì, infatti, è stata pubblicata la release definitiva del programma per determinare gli importi dell'autotassazione insieme ai 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti che sono parte integrante di Unico 2013. Il pressing della politica starebbe convincendo l'amministrazione finanziaria (nonostante le smentite su una proroga arrivate anche ieri) della difficoltà di gestire due scadenze ravvicinate come l'Imu e il prelievo sui redditi dello scorso anno (Irpef o Ires ma anche Irap), di fronte al quale commercialisti, altri professionisti abilitati e Caf sarebbero chiamati a un vero e proprio tour de force nelle prossime due settimane.
Del resto, anche sul 730 la scelta è stata quella di optare per un differimento, motivato proprio dall'Imu. Il Dpcm anticipato nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore è stato firmato dal ministro dell'Economia ed è andato alla firma del presidente del Consiglio, Enrico Letta. La pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» è attesa per oggi anche in vista della scadenza per la consegna della dichiarazione ai Caf entro domani, venerdì 31 maggio. L'ufficializzazione porterà a lunedì 10 giugno il termine ultimo per affidare il modello nelle mani dei centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati, che poi dovranno consegnare entro il 24 giugno la copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il prospetto di liquidazione al contribuente ed entro l'8 luglio dovranno inviarla alle Entrate. Anche in questa circostanza sono state le difficoltà emerse prima con le incertezze e poi con le novità introdotte dal Dl 54/2013 sull'Imu a richiedere un intervento per i tempi supplementari. In particolare la consulta dei Caf aveva lanciato l'allarme su circa 100mila dichiarazioni di lavoratori dipendenti e pensionati da rifare dopo il congelamento dell'Imu sull'abitazione principale e le relative pertinenze (con l'esclusione naturalmente degli immobili di pregio). Si tratta dei casi in cui i contribuenti interessati avevano scelto di destinare il credito Irpef che emergeva dal 730 per abbattere l'imposta sulla prima casa e che, senza proroga, avrebbero richiesto la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il 25 ottobre. La proroga sul 730 e quella che potrebbe maturare sui versamenti dei contribuenti soggetti a studi di settore finisce con il rendere molto difficile se non impossibile lo slittamento per l'Imu, anche alla luce dell'impatto negativo di un eventuale differimento per la tenuta dei bilanci degli enti locali. Bilanci su cui proprio ieri l'Anci ha chiesto una proroga per l'approvazione (si veda a pagina 20).
Marco Mobili
Giovanni Parente
(Fonte Sole24Ore del 30/05/2013)

venerdì 11 maggio 2012

La dichiarazione congiunta



I contribuenti nel Modello 730 possono avvalersi della "dichiarazione congiunta", ossia della possibilità di inviare un'unica dichiarazione per tassare i redditi propri e del coniuge e detrarne le relative spese.
Quando può essere utilizzata la dichiarazione congiunta?
- quando entrambi i coniugi possiedono tipologie di redditi che possono essere dichiarate nel modello 730;
- quando almeno uno dei coniugi ha un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione.
Presentare la dichiarazione congiunta può essere molto conveniente quando uno dei due coniugi ha maturato un credito molto alto e l'altro è a debito, in modo da compensare le partite opposte. Oppure può essere altrettanto conveniente quando uno dei due coniugi non ha sostituto d'imposta al momento della presentazione del modello e, utilizzando il datore di lavoro del contribuente dichiarante, ottiene in tempi brevi un eventuale rimborso.
Sin qua è tutto molto semplice, ma è evidente che quando si va a trattare i casi specifici emergono dubbi interpretativi che di volta in volta vanno chiariti. Di seguito riporterò alcune domande che mi sono state poste dai clienti in questa campagna 730:
Una coppia di coniugi, entrambi con reddito di lavoro dipendente, è obbligata a presentare la dichiarazione congiunta?
No, la dichiarazione congiunta di marito e moglie non è un obbligo ma una facoltà che il Fisco concede ai coniugi.
Una coppia convivente può presentare la dichiarazione congiunta?
No, la dichiarazione congiunta può essere presentata solo da soggetti che hanno contratto il matrimonio civile.
Due coniugi che contraggono matrimonio in corso d'anno, possono presentare la dichiarazione congiunta?
Si, purché il matrimonio sia antecedente alla presentazione della dichiarazione.
Nel caso di decesso del coniuge, il coniuge superstite può effettuare la dichiarazione 730 congiunta?
No, in caso di decesso di uno dei due coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, il coniuge superstite dovrà presentare il Modello Unico (non il 730!) in qualità di erede dichiarando i redditi del de cuius.

venerdì 6 aprile 2012

Casi di esonero dall'obbligo di presentazione del 730

Una domanda che spesso mi viene posta è: "Sono obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi?". Effettivamente esistono dei casi in cui è possibile non presentare la dichiarazione dei redditi, vediamo quali sono.

Innanzitutto vi è una condizione generale di esonero dalla presentazione del Modello 730 che vale per tutti ed è la seguente: è esonerato della presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33.
Poi, una volta verificato il caso generale di esonero, è necessario verificare se si rientra nei casi di esonero "sulla base del tipo di reddito" oppure "sulla base del livello di reddito conseguito".
Caso 1: esonero sulla base del tipo di reddito
Il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna è esonerato se si verificano anche le condizioni descritte nella seconda colonna:
TIPO DI REDDITO
CONDIZIONI
Abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)
1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio
Lavoro dipendente o pensione
2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.
Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Redditi esenti.
Esempi: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva.
Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico

Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili

Caso 2: esonero sulla base del livello di reddito conseguito
Il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, è esonerato se si verificano anche le condizioni descritte nella terza colonna:
TIPO DI REDDITO
LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a )
CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (compresa abitazione principale e sue pertinenze)
500

Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (*)
8.000
Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni
Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + altre tipologie di reddito (*)
7.500

Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)
7.500 (pensione)
185,92 (terreni)

Pensione + altre tipologie di reddito (*)
7.750
Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Contribuente di età pari o superiore a 75 anni.
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (*)
È escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli
7.500

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro
Esempi: compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale
4.800

Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche
28.158,28

(*) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.

giovedì 29 marzo 2012

Modello 730 o Modello Unico Persone Fisiche?

E' oramai partita la campagna di compilazione del Modello 730 e, come ogni anno, il nostro studio presterà assistenza nella predisposizione e nell'invio delle dichiarazioni.
Quest'anno ho scelto di informare il contribuente , cercando di rispondere a tutte quelle domande che, sempre più frequentemente, mi sento rivolgere.
La domanda più gettonata è: devo presentare il Modello 730 oppure il Modello Unico Persone Fisiche?
Preso come assodato e ovvio il fatto che sono tenuti a presentare la dichiarazione solo coloro che hanno conseguito redditi nell'anno 2011 e non rientrano in nessun caso di esonero (casi di esonero che nei prossimi articoli cercherò di analizzare nello specifico), il punto sul quale focalizzare l'attenzione è il seguente: Modello 730 o Modello Unico Persone Fisiche?

Genericamente potremmo dire che possono presentare il Modello 730 i contribuenti che nel 2011 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati al lavoro dipendente (es: co.co.co. o lavori a progetto);
- rediti dei terreni e di fabbricati;
- redditi di capitale;
-redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita iva;
- redditi diversi;
- alcune fattispecie di redditi assoggettabili a tassazione separata (indicati nella sezione II del quadro D).
Le categorie che nello specifico possono dichiarare i propri redditi mediante l'invio del 730 sono dunque:
- pensionati o lavoratori dipendenti;
- persone che percepiscono indennità sostitutive di lavoro dipendente (es: indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
a) al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2012;
b) a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno
dal mese di giugno al mese di luglio 2012 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2011 al mese di giugno dell’anno 2012;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2012 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione dal Modello di dichiarazione 770, IRAP e IVA.

Chi invece deve presentare il Modello Unico Persone Fisiche?
1) Tutti i contribuenti che nel 2011 hanno posseduto:
- redditi d'impresa;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita iva;
- redditi diversi (non compresi nel quadro D, righi D4 e D5);
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
– redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario.
2) Coloro che non sono residenti in Italia (nel 2011 e/o nel 2012);
3) Coloro che nel 2012 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (es. collaboratori familiari );
4) Coloro che devono presentare anche una delle dichiarazioni (IVA, IRAP, 770 ordinario e semplificato) o che devono presentarla per conto di contribuenti deceduti;
5) Tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, se al momento della presentazione della dichiarazione al Caf o al professionista abilitato il rapporto di lavoro è cessato, sempreché non si conoscano i dati del nuovo sostituto d’imposta che potrà effettuare i conguagli.





martedì 26 luglio 2011

La scelta dell'otto e del cinque per mille

Se si è esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico Pf) è possibile effettuare le scelte per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef, utilizzando l’apposita scheda allegata al Cud o, in alternativa, quella allegata al modello unico PF (fascicolo 1).
I contribuenti possono destinare:
-l’8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a un’istituzione religiosa
-il 5 per mille dell’Irpef a determinate finalità di interesse sociale.
Queste scelte non determinano maggiore imposta dovuta.
E’ possibile destinare una quota pari all’8 per mille del gettito Irpef:
- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario)
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo)
- all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero sia direttamente sia attraverso un ente appositamente costituito)
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo)
- alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale)
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate)
- all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché a interventi sociali e umanitari in particolare volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’antisemitismo).
Si può scegliere una sola istituzione. La scelta va indicata firmando solo all’interno di una delle caselle del modulo allegato alla dichiarazione dei redditi.
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse istituzioni avviene in proporzione alle scelte espresse.
Se il contribuente non firma, e quindi non indica la propria scelta, l’8 per mille dell’Irpef viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle istituzioni indicate nel modello. Tuttavia, la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia, è devoluta alla gestione statale.
E’ possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito alle seguenti finalità:
- sostegno degli enti del volontariato;
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Per esprimere la scelta è necessario apporre la firma nell’apposito riquadro del modello allegato alla dichiarazione dei redditi, corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef. Per alcune delle finalità, è possibile indicare anche il codice fiscale del soggetto cui si intende destinare direttamente la quota.

La scheda con le scelte dell’8 e del 5 per mille va presentata, in busta chiusa, entro il 30 settembre di ciascun anno:
- allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere le scelte all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita ricevuta
- a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, Caf, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.
La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.
La scheda deve essere integralmente presentata anche se è stata espressa soltanto una delle scelte consentite (8 o 5 per mille dell’Irpef).
Inoltre, la scheda per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate.

sabato 28 maggio 2011

Proroga scadenze versamenti e Mod.730/2011

Il Dpcm del 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 111 del 14 maggio 2011, ha introdotto degli slittamenti dei termini per le dichiarazioni dei redditi e per i relativi versamenti.
L'art.1 del Dpcm interviene sui termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2011 stabilendo che le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, potranno effettuare i predetti versamenti:
a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Si tratta dunque di uno slittamento dal 16 giugno al 6 luglio, senza alcun pagamento aggiuntivo.
L'art.2 interviene invece sui termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2011, infatti dal 31 maggio il termine slitta al 20 giugno 2011.
Mentre l'art.3 del Dpcm stabilisce che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.

domenica 15 maggio 2011

730 integrativo

Se, dopo un attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d’imposta o dall’intermediario, si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:
a) presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico
b) presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.

mercoledì 11 maggio 2011

730/2011: scadenze



Il modello 730 può essere presentato entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio a un Caf o a un Dottore Commercialista intermediario abilitato.
Il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.
Infine, entro il 30 giugno il datore di lavoro o ente pensionistico, il Caf o il professionista abilitato trasmettono il modello 730 all’Agenzia delle Entrate.

domenica 17 aprile 2011

730/2011: documentazione da presentare


Prima di recarsi dal commercialista il contribuente deve recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.
In particolare vanno esibiti i seguenti documenti:
  • il Cud (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati) rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e le altre certificazioni dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.
  • fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall’imposta lorda
  • altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale; per l’assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice, ecc.
  • per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo di Pescara per comunicare l’inizio lavori, ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni)
  • attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati autonomamente dal contribuente
  • ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un’eccedenza d’imposta che si intende far valere nel modello 730.
Vi sono, infine, alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione: per esempio, i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati e altri documenti relativi alle detrazioni spettanti.
Studio Fanni
Ufficio autorizzato CAF CGN
Via Loru, 15
09125 Cagliari
www.studiofanni.net

domenica 10 aprile 2011

Modello 730/2011: chi può utilizzarlo e chi no?



E' periodo di 730 e come ogni anno i contribuenti cominciano a prendere appuntamento negli studi dei Dottori Commercialisti per la predisposizione e per l'invio del modello.
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Utilizzare il Modello 730 presenta alcuni vantaggi:
- il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate perché a questo adempimento ci pensano, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato (Dottore Commercialista o Caf);
- il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre);
- se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel periodo d’imposta di presentazione sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale: per esempio, i dipendenti italiani inviati all’estero per lavoro)
- contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.)
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
- sacerdoti della Chiesa cattolica
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.)
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.
Non tutti i lavoratori dipendenti e pensionati possono utilizzare il modello 730. Infatti, non possono avvalersi della presentazione di questo modello (e devono presentare la dichiarazione modello Unico) coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni.
In particolare, non possono utilizzare il modello 730, ma devono presentare il modello Unico Persone fisiche, i contribuenti che nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione hanno posseduto:
- redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva (come ad esempio i redditi percepiti da chi esercita arti e professioni in forma abituale)
- redditi “diversi” (ad esempio, proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).
Non possono, inoltre, utilizzare il modello 730 i contribuenti che:
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, modelli 770 ordinario e semplificato (ad esempio, imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”)
- non sono residenti in Italia nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e/o in quello di presentazione del modello
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti
- nel periodo d’imposta di presentazione del modello, percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati a effettuare le ritenute d’acconto (ad esempio, collaboratori familiari e altri addetti alla casa).
Studio Fanni - Ufficio Autorizzato CAF CGN
Prenotazione appuntamenti per il 730: tutti i giorni dal lunedì al venerdì chiamando allo 070.2358120.

venerdì 12 novembre 2010

Controlli dell'Agenzia delle Entrate

Questo mese di novembre è iniziato all'insegna degli avvisi dell'Agenzia delle Entrate con la quale vengono comunicate ai contribuenti anomalie o irregolarità riscontrate nei modelli dichiarativi.
Le dichiarazioni inviate dai contribuenti (dichiarazioni dei redditi, Iva, Irap) sono soggette a tre distinte tipologie di controlli: automatico, formale e sostanziale. Spenderei due parole sui primi due tipi di controllo, perchè sono quelli che colpiscono i contribuenti nella generalità dei casi.
Con il controllo automatico, l'Agenzia delle Entrate è in grado di verificare la coerenza interna di ciascuna dichiarazione e di far emergere eventuali anomalie. E' previsto dall'art. 36-bis del DPR 600/1973 e dice che "avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta . 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione; f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione. 4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta".
Ma se il controllo automatico è attuato nei confronti di tutte le dichiarazioni entro la data in cui è possibile inviare la dichiarazione del periodo d’imposta successivo, per il controllo formale è previsto un tempo più ampio: può essere attuato, infatti, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata inviata la dichiarazione.
Il controllo formale comporta il confronto fra i dati della dichiarazione e gli altri dati in possesso dall’Agenzia da altre fonti: per esempio, si confrontano gli acconti formalmente dichiarati dal contribuente con quelli che si sono effettivamente versati, oppure si verifica che il credito riportato dalla dichiarazione dell’anno precedente non sia stato compensato nel frattempo con altri debiti.
E' previsto dall'art. 36-ter del DPR 600/1973 e dice che " gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici (25/l). 2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi. 4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale".
Anche questa tipologia di controllo è attuata ormai con metodi automatizzati nei confronti di tutte le dichiarazioni, ed eventuali anomalie molto raramente possono sfuggire alla rete delle verifiche.
Qualora il contribuente si vedesse recapitare presso il proprio domicilio una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate dei precedenti tipi, prima ancora di farsi prendere dal panico è necessario che capisca davanti a che tipo di documento si trova, analizzi freddamente che tipo di richiesta gli viene fatta dall'amministrazione finanziaria e soprattutto verifichi se le somme che gli vengono richieste sono effettivamente dovute o meno.
Nei casi più complessi è consigliabile rivolgersi a un Dottore Commercialista.




mercoledì 20 ottobre 2010

730 integrativo: scadenza 25 Ottobre


Fino al 25 ottobre è possibile effettuare una dichiarazione correttiva del modello 730 presentato ad aprile da chi si è rivolto al proprio datore di lavoro o a maggio per chi ha richiesto l'assistenza fiscale ad un Caf o ad un professionista abilitato.
Il Modello 730 integrativo va presentato da coloro che si sono accorti di aver commesso errori a proprio danno nella compilazione del modello 730.
Errori classici sono una fattura medica non conteggiata o una rata dei lavori di ristrutturazione della casa non riportato nel modello 730.
Il contribuente dovrà compilare un nuovo modello 730 indicando il codice 1 nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio e lo dovrà consegnare esclusivamente ad un Caf o ad un professionista abilitato.
Successivamente il lavoratore dipendente riceverà il rimborso derivante dal 730 integrativo sullo stipendio del mese di dicembre, così come i pensionati che lo riceveranno sulla pensione del mese di dicembre.

Normativa di riferimento:
- D.P.R. 04/09/1992, n. 395;
- D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 14;
- D.M. 07/05/2007, n. 63.

giovedì 23 settembre 2010

Quadro RE - Disposizioni ai fini della compilazione

Nella compilazione del quadro RE del Modello UNICO 2010 PF, occorre prestare attenzione alle novità normative e interpretative recentemente intervenute.
Sotto il primo aspetto, rilevano le modifiche in materia di spese di vitto e alloggio, per le quali il 2009 è stato il primo anno di applicazione del regime di deducibilità al 75% introdotto dal DL 112/2008 (conv. L. 133/2008).
Per quanto riguarda i chiarimenti ufficiali, si ricordano quelli resi dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 38, in materia di:
- somme incassate da un professionista per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l'uso comune dei locali (spese telefoniche, per l'energia elettrica, ecc.): esse non costituiscono reddito di lavoro autonomo e quindi non rilevano quali componenti positivi di reddito. Il costo sostenuto dal professionista intestatario delle utenze può essere dedotto solo parzialmente, per la parte riferibile all'attività da lui svolta e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri. Infatti, la parte di costo riaddebitata o da riaddebitare non è inerente all'attività da questi svolta e quindi non assume rilevanza reddituale quale componente negativo. Per i professionisti che corrispondono il rimborso, il relativo costo è deducibile nell'esercizio di erogazione (principio di cassa);
- compensi incassati dal professionista tramite bonifico bancario: al fine di individuare il periodo d'imposta in cui il provento concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, rileva la data dell’accredito della somma sul conto corrente bancario (c.d. “data disponibile”), senza che assumano alcun rilievo la c.d. “data valuta”, utile esclusivamente per il computo degli (eventuali) interessi attivi maturati sul conto corrente, o il momento in cui viene impartito l’ordine di bonifico o, ancora, il momento in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito.

Approfondimenti:
- art.54 DPR 22.12.1986 n.917
- Circolare Agenzia Entrate n°38 del 23/06/2010
- Il Sole 24 Ore pag.36 del 23/09/2010 "Il riaddebito da un taglio ai costi" (Meneghetti)


domenica 13 giugno 2010

Versamento delle imposte risultanti dal Modello UNICO 2010 - Contribuenti soggetti agli studi di settore - Proroga dei termini di versamento


In data 10.6.2010 è stata predisposta la bozza di DPCM che proroga i termini per i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, in relazione ai contribuenti soggetti agli studi di settore. Lo schema di provvedimento è attualmente alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Contribuenti interessati
La proroga interessa i contribuenti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione.
Sono ricompresi nella proroga (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41, § 4, con riferimento all'analogo differimento disposto dal DPCM 14.6.2007) i soggetti per i quali operano cause di:
- esclusione dagli studi di settore, diverse da quella rappresentata dall'ammontare di ricavi o compensi;
- inapplicabilità degli studi stessi.
Non possono invece beneficiare della proroga i contribuenti:
- per i quali trovano applicazione i parametri;
- che applicano il regime dei minimi.
Soci di società e associazioni "trasparenti"
La proroga in esame interessa anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".
Nuovi termini di versamento
Nei confronti dei suddetti soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti in scadenza il 16.6.2010 sono effettuati:
- entro il 6.7.2010, senza alcuna maggiorazione;
- dal 7.7.2010 al 5.8.2010, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i contribuenti non coinvolti dagli studi di settore, rimangono fermi i termini ordinari:
- del 16.6.2010, senza maggiorazione di interessi;
- ovvero del 16.7.2010, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Versamenti prorogati
Oltre ai versamenti delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), delle relative addizionali e dell'IRAP, la proroga si applica anche agli altri versamenti che devono essere effettuati negli stessi termini delle imposte dirette.
Si tratta, ad esempio, dei versamenti relativi:
- ad imposte sostitutive (es. capital gain);
- al saldo IVA dei contribuenti che presentano la dichiarazione unificata (con le previste maggiorazioni dal 16.3.2010);
- al diritto annuale di iscrizione nel Registro delle imprese;
- al saldo e al primo acconto dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate.
Rateizzazione
In caso di opzione per la rateizzazione:
- la prima rata scade entro il termine prorogato;
- le rate successive alla prima devono invece essere versate entro i termini ordinari (giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti), anche se scadono nello stesso mese della prima rata.
Proroga del termine di trasmissione telematica dei modelli 730/2010
Viene altresì prorogato dal 30.6.2010 al 12.7.2010 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2010, da parte dei:
- professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale (dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro);
- CAF-dipendenti.
Tuttavia, la suddetta proroga si applica a condizione che la trasmissione telematica dei modelli 730/2010 non debba comprendere anche la comunicazione telematica del risultato contabile ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente che ha presentato il modello 730, cioè i modelli 730-4 da inviare ai sostituti d'imposta che sono stati inseriti nell'apposito elenco dell'Agenzia delle Entrate, in seguito alla comunicazione effettuata entro il 31.3.2010. In tale caso, infatti, rimane ferma l'ordinaria scadenza del 30.6.2010.

Approfondimenti: - art.17 DPR 7.12.2002 n.435 - Il sole 24 Ore del 11.06.2010, pag.31 "Per Unico proroga da 7,1 miliardi"(Criscione)

lunedì 3 maggio 2010

Destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare:
l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.
Le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto,essere entrambe espresse. Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.
Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l’apposita scheda (Mod. 730-1) da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite. Anche i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, indicati al precedente paragrafo 2, possono comunque effettuare la scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF alle condizioni sottoindicate, utilizzando l’apposita scheda allegata allo schema di certificazione unica (CUD 2010) o al modello UNICO Persone Fisiche 2010 e seguendo le relative istruzioni per le modalità di presentazione.

Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF
Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all’otto per mille del gettito IRPEF:
• a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
• a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
• ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, sia direttamente sia attraverso un ente appositamente costituito da parte dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
• ad interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
• a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
• agli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
• alla tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo a diretta gestione dell’Unione delle Comunità ebraiche.
La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d’imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; la quota non attribuita proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale. La scelta va espressa sul modello 730-1, apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle sette istituzioni beneficiarie dell’otto per mille dell’IRPEF.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF
Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all’articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università.
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009). La scelta va espressa sul “Modello 730-1” apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell’IRPEF. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’IRPEF. Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell’Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

martedì 20 aprile 2010

Elenco documenti per la compilazione del Mod.730/2010


In questi giorni spesso mi si chiede: "Ma che documenti devo allegare per l'invio del modello 730?".
Ecco un chiaro e sintetico elenco dei documenti che vi verranno richiesti in occasione della compilazione del Modello 730/2010.


ELENCO DOCUMENTI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD.730/2010
IN ORIGINALE E FOTOCOPIA


DOCUMENTI INDISPENSABILI
• Codice fiscale del dichiarante e di tutti i componenti del nucleo familiare
• Fotocopia carta d’identità del dichiarante (per l’autocertificazione)
• Per i cittadini extracomunitari: stato di famiglia o certificato equivalente
• Per i soggetti portatori di handicap: verbale di riconoscimento ivalidità e/o certificazione legge 104/92
• MODELLO CUD/2010 (redditi 2009) per redditi relativi a: lavoro dipendente, a progetto,
pensione, mobilità, indennità di disoccupazione/maternità, borse di studio, gettoni di
presenza, indennità Inail, ecc..
• MODELLO 730/UNICO 2009 relativi ai redditi 2008 (anche eventuale dichiarazione
Integrativa e/o correttiva)
• MODELLI F24 pagati a Giugno e/o Novembre 2009 per gli acconti versati

PER I PROPRIETARI DI TERRENI o FABBRICATI
• Prospetto dei dati utilizzati per il calcolo dell’Ici dovuta per l’anno 2009 di tutti i
fabbricati.
• Per gli immobili acquisiti / venduti nell’anno 2009: atti notarili
• In caso di eredità: dichiarazione di successione con allegata domanda di voltura al catasto
• Per variazioni o attribuzioni di rendita definitiva: visure catastali aggiornate
• Per gli immobili affittati: contratto di locazione e ricevute di pagamento

PER EVENTUALI ALTRI REDDITI PERCEPITI NEL 2009
• Certificazioni relative a lavori occasionali
• Certificazioni relative ai dividendi su azioni percepiti nel 2009
• Certificazioni relative a redditi di partecipazioni societarie
• Somme percepite per pensioni estere o da pensioni integrative
• Assegni mantenimento percepiti dal coniuge (produrre sentenza di separazione/divorzio)

DOCUMENTI NECESSARI PER POTER RECUPERARE LE SPESE SOSTENUTE NEL 2009
• Spese Mediche: visite, ticket, scontrini farmacia con indicato Codice Fiscale dell’interessato, fatture occhiali, dentista, degenze ospedaliere, protesi e attrezzature sanitarie, assistenza infermieristica e riabilitativa, cure termali, ecc..
• Documentazione relativa alle spese sostenute per l’assistenza di soggetti non autosufficienti, comprensiva del certificato medico attestante lo stato di non autosufficienza
• Spese per l’acquisto di veicoli per portatori di handicap (Legge 140/92, art.3, comma 3)
• Spese per il ricovero in case di riposo (solo parte relativa a spese sanitarie)
• Spese veterinarie per gli animali domestici
• Ricevute di pagamento interessi passivi per mutui ipotecari (atto di mutuo ed acquisto)
• Fattura del notaio relativa al solo contratto di mutuo e dell’agenzia immobiliare
• Quietanze di assicurazione vita e/o infortuni, con relativo contratto in corso di validità.
• Ricevute di versamento di contributi obbligatori e/o volontari a enti/casse previdenziali per se stessi e per familiari fiscalmente a carico
• Ricevute di versamento per contributi colf/badanti
• Spese funebri sostenute per i famigliari
• Spese per l’istruzione secondaria superiore e/d universitaria
• Spese per la retta di frequenza per asili nidi
• Erogazioni liberali a favore di ONLUS, di partiti politici, di associazioni di promozione sociale, di associazioni sportive dilettantistiche, di società di mutuo soccorso
• Copia sentenza di separazione/divorzio per deduzione dell’assegno di mantenimento corrisposto al coniuge separato/divorziato, incluso il codice fiscale del beneficiario
• Quietanze di assicurazioni per i veicoli (solo per la quota di contributo SSN)
• Contributi versati alle forme pensionistiche complementari ed individuali
• Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose e alle ONG
• Spese per pratiche di adozione di minori stranieri
• Documentazione relativa alla detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie (ricevuta
della raccomandata al Centro di Servizio, fatture, bonifici bancari o, se trattasi di spese condominiali, dichiarazione sostitutiva dell’Amministratore)
• Fattura e bonifico bancario o postale relativo all’acquisto di mobili, apparecchi televisivi,
elettrodomestici e computer finalizzati all’arredo di immobili interessati da ristrutturazione
• Per gli inquilini contratto d’affitto relativo all’unità immobiliare di residenza
• Documentazione relativa alle spese di autoaggiornamento e formazione docenti
• Abbonamenti relativi ai servizi di trasporto pubblico
• Contributi di riscatto laurea
• Fattura per l’acquisto di PC da parte di docenti scuole pubbliche
• Fatture/ricevute rilasciate da associazioni sportive, palestre, piscine, ecc.. per iscrizione/abbonamenti dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni
• Contratto affitto e relative ricevute per contratti affitto di studenti universitari fuori sede
• Fattura/scontrino parlante per l’acquisto di frigoriferi/congelatori di classe energetica non
inferiore a A+, nonché autocertificazione per la rottamazione del vecchio apparecchio.
• Ricevuta di versamento rilasciata dalla scuola per le erogazioni liberali a favore di istituti
scolastici
• Documentazione relativa alle spese sostenute per il risparmio energetico 55%: fatture,
bonifici, comunicazione all’Enea con la ricevuta di raccomandata e gli allegati “E” o “F”.
• Fattura emessa per il compenso agli intermediari immobiliari

sabato 10 aprile 2010

Modello 730/2010: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sugli adempimenti dei sostituti d'imposta, dei CAF dipendenti e dei professionisti abilitati


L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 27.3.2010 n. 16, ha fornito chiarimenti in relazione alla compilazione del Modello 730/2010 ed ai connessi adempimenti di assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, CAF e professionisti abilitati.
Fra le novità principali si segnala:
- la riduzione dell'interesse dallo 0,5% allo 0,33% mensile, dovuto dai contribuenti che scelgono di rateizzare e che presentano il modello 730;
- la trasmissione telematica all'Agenzia entro il 30.6.2010, da parte dei sostituti che prestano assistenza fiscale diretta, dei dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione.
In relazione ai flussi dei Modelli 730-4, da quest'anno, tutti i sostituti d'imposta (tranne alcuni "grandi contribuenti") possono richiedere di ricevere i suddetti modelli, indipendentemente dal domicilio fiscale.
Per quanto riguarda l’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, il contribuente deve presentare entro il 30.4.2010 il Modello 730/2010 compilato e sottoscritto, nel quale devono essere indicati anche gli acconti trattenuti, nonché il Modello 730-1 per la scelta del 5 e dell'8 per mille. La documentazione relativa ai redditi dichiarati non deve essere trasmessa al datore di lavoro, ma solo conservata sino al termine di scadenza per l’accertamento (31.12.2014).
Per quanto riguarda, invece, l’assistenza fiscale prestata dai CAF e dai professionisti, il termine di consegna dei Modelli 730 e 730-1 è fissato al 31.5.2010.
I professionisti e i CAF sono tenuti a verificare la rispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con la documentazione esibita (es. CUD, ultima dichiarazione presentata se a credito, certificazioni, fatture e scontrini relativi a spese sanitarie o ad altri oneri detraibili, quali ad esempio le detrazioni del 36% o del 55% per gli interventi sugli immobili). Il contribuente può invece omettere l’esibizione della documentazione relativa ai redditi dichiarati (es. certificati catastali, contratti di locazione ecc.).
I conguagli sono eseguiti dai sostituti d’imposta sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio. Nel caso di conguaglio a credito, il rimborso è effettuato mediante una riduzione corrispondente delle ritenute operate sui compensi di competenza del mese di luglio e, in caso di incapienza, sui compensi delle successive mensilità. Stesso principio vale nel caso di conguaglio a debito, con la differenza che, in caso di incapienza delle retribuzioni di competenza del mese di luglio, è prevista l’applicazione di interessi nella misura dello 0,40% mensile. In caso di rateizzazione delle somme a debito, gli interessi da scontare sono pari allo 0,33% mensile.


sabato 27 marzo 2010

Fisco: arriva nuovo modello 730


Parte la stagione delle dichiarazioni fiscali. Il primo appuntamento è con il nuovo 730, il modello utilizzato da 17 milioni di contribuenti, che quest'anno arriva in versione aggiornata e con parecchie novità, illustrate da una circolare dell'Agenzia delle Entrate.
CHI PUO' PRESENTARLO?
Possono utilizzarlo i lavoratori dipendenti, i pensionati e molte altre tipologie di contribuenti, tra cui i lavoratori a tempo determinato, chi percepisce redditi di collaborazione coordinata e continuativa, i soci di cooperative, i lavoratori socialmente utili e il personale della scuola a tempo determinato, se il contratto dura almeno da settembre 2009 a giugno 2010. Non possono utilizzarlo, invece, i contribuenti che sono tenuti a presentare anche una dichiarazione Iva o Irap o il 770 per i sostituti d'imposta (datori di lavoro o enti pensionistici); chi non era residente in Italia nel 2009; chi presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto o chi possiede solo reddito da lavoro dipendente ma il suo datore di lavoro non è obbligato a effettuare ritenute (per esempio, chi si avvale di badanti e colf). Con il 730, ricorda l'Agenzia, i rimborsi si ricevono più celermente, perché finiscono direttamente nella busta paga di luglio o nella pensione di agosto.
CI SONO NOVITA' FISCALI?
Quest'anno il pagamento rateizzato del saldo e del primo acconto dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sconta un tasso d'interesse pari allo 0,33% invece dello 0,50% dell'anno scorso. Gli interessi sono calcolati dal sostituto d'imposta. Mano al portafoglio, invece, per chi ha goduto a novembre del differimento del 20% dell'acconto Irpef previsto dalle norme anticrisi: il saldo allora era più leggero e ovviamente il saldo sarà adesso più "pesante". Chi, invece, a novembre non ha scelto questa opzione e ha compensato la somma pagata in eccesso con il modello F24, deve necessariamente indicare nel 730 la cifra utilizzata in compensazione: i coniugi che presentano la dichiarazione congiunta devono farlo separatamente. Tra le altre novità, l'Agenzia segnala che è stata allargata la platea interessata a ricevere telematicamente i risultati contabili delle dichiarazioni contenuti nel modello 730-4.
DOVE SI CONSEGNA?
Il modello 730 si può presentare direttamente al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, oppure ci si può rivolgere al Caf o a un professionista abilitato. Nel caso in cui si scelga l'intermediario, il 730 deve essere corredato dalla documentazione necessaria a verificare i dati dichiarati, come ad esempio il Cud (in fase di invio proprio in questi giorni), ma anche scontrini e ricevute.
CI SONO DEI TERMINI?
I termini per la presentazione sono il 30 aprile per chi consegna al datore di lavoro o all'ente e il 31 maggio per chi sceglie il Caf o il professionista.