domenica 12 dicembre 2010

Disciplina degli omaggi per i professionisti

Ogni anno, con l'arrivo delle festività natalizie, è frequente che i professionisti acquistino beni per cederli a titolo di omaggio a clienti e collaboratori.
Ai fini del reddito di lavoro autonomo, occorre distinguere il trattamento fiscale dei suddetti beni sulla base del soggetto destinatario dell'omaggio.
Per quanto riguarda gli omaggi destinati ai clienti del professionista, il TUIR, stabilisce che sono comprese tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, comunemente noti come “omaggi”. Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13 luglio 2009 n. 34, le disposizioni relative alla qualificazione delle spese di rappresentanza previste in sede di determinazione del reddito d’impresa (art. 108 comma 2 del TUIR e DM 19 novembre 2008) rilevano anche ai fini del reddito di lavoro autonomo, ovviamente fermi restando i diversi limiti di deducibilità previsti dall’art. 54 comma 5 del TUIR.
Diversamente da quanto previsto nell’ambito del reddito d’impresa, le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell’esercizio. Infatti il comma 5 dell'art.54 del TUIR dice espressamente che "il costo dei beni oggetto di cessione gratuita o omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista, a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta".
Si riporta un esempio al fine di chiarire meglio quanto sopra scritto: si supponga che l’ammontare dei compensi di un professionista, nel periodo d’imposta 2010, sia pari a 100.000 euro e che le spese di rappresentanza ammontino a 1.200 euro, di cui 250 per beni di costo inferiore a 50 euro. Ai fini della deducibilità dal reddito si avrà che:
- le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro, pari a 250 concorrono a formare il plafond di deducibilità dei compensi;
- le spese di rappresentanza sono deducibili soltanto fino a 1.000 euro (1% di 100.000,00 = 1.000,00);
- l’ammontare delle spese di rappresentanza indeducibile è pari a 200 euro.
In ordine invece agli omaggi destinati ai dipendenti e/o collaboratori del professionista, in assenza di una specifica disciplina, si ritiene che il relativo costo sia deducibile in misura integrale, ai sensi dell’art. 54 comma 1 del TUIR.

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