venerdì 12 novembre 2010

Controlli dell'Agenzia delle Entrate

Questo mese di novembre è iniziato all'insegna degli avvisi dell'Agenzia delle Entrate con la quale vengono comunicate ai contribuenti anomalie o irregolarità riscontrate nei modelli dichiarativi.
Le dichiarazioni inviate dai contribuenti (dichiarazioni dei redditi, Iva, Irap) sono soggette a tre distinte tipologie di controlli: automatico, formale e sostanziale. Spenderei due parole sui primi due tipi di controllo, perchè sono quelli che colpiscono i contribuenti nella generalità dei casi.
Con il controllo automatico, l'Agenzia delle Entrate è in grado di verificare la coerenza interna di ciascuna dichiarazione e di far emergere eventuali anomalie. E' previsto dall'art. 36-bis del DPR 600/1973 e dice che "avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta . 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione; f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione. 4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta".
Ma se il controllo automatico è attuato nei confronti di tutte le dichiarazioni entro la data in cui è possibile inviare la dichiarazione del periodo d’imposta successivo, per il controllo formale è previsto un tempo più ampio: può essere attuato, infatti, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata inviata la dichiarazione.
Il controllo formale comporta il confronto fra i dati della dichiarazione e gli altri dati in possesso dall’Agenzia da altre fonti: per esempio, si confrontano gli acconti formalmente dichiarati dal contribuente con quelli che si sono effettivamente versati, oppure si verifica che il credito riportato dalla dichiarazione dell’anno precedente non sia stato compensato nel frattempo con altri debiti.
E' previsto dall'art. 36-ter del DPR 600/1973 e dice che " gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici (25/l). 2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi. 4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale".
Anche questa tipologia di controllo è attuata ormai con metodi automatizzati nei confronti di tutte le dichiarazioni, ed eventuali anomalie molto raramente possono sfuggire alla rete delle verifiche.
Qualora il contribuente si vedesse recapitare presso il proprio domicilio una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate dei precedenti tipi, prima ancora di farsi prendere dal panico è necessario che capisca davanti a che tipo di documento si trova, analizzi freddamente che tipo di richiesta gli viene fatta dall'amministrazione finanziaria e soprattutto verifichi se le somme che gli vengono richieste sono effettivamente dovute o meno.
Nei casi più complessi è consigliabile rivolgersi a un Dottore Commercialista.




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