venerdì 19 agosto 2016

Regime forfetario





Qual è la principale agevolazione fiscale per chi si mette in proprio? Le persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa o un’arte o professione nel 2016 possono avvalersi del regime forfettario di determinazione del reddito, modificato dalla legge di Stabilità 2016 tagliando l’aliquota dell’imposta sostitutiva, per i primi cinque anni di nuove attività, dal 15 al 5%. 

I soggetti interessati 
Possono fruire del regime forfettario gli imprenditori individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali (se non danno luogo a società di fatto) e gli esercenti arti e professioni non in forma associata. Sono, quindi, escluse le società di persone e le associazioni tra artisti e professionisti.

Possono accedere al regime, oltre ai soggetti residenti in Italia, anche quelli che risiedono in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni con l’Italia e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto. 


Le cause di esclusione 
Occorre, però, verificare che non sussistano cause di esclusione. Non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche che nell’anno di applicazione della disciplina in esame: 
- si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Iva, o di regimi forfettari di determinazione del reddito (quale il patent box). I produttori agricoli che rispettano i limiti previsti all’articolo 32 del Tuir sono titolari di reddito fondiario e possono, quindi, applicare il regime in esame per le altre attività produttive di redditi d’impresa o di lavoro autonomo; 
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8) del Dpr 633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del Dl 331/1993; 
- partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir ovvero a Srl a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale, di cui al successivo articolo 116. L’esclusione non opera se la partecipazione è ceduta nel corso dell’anno, perchè al contribuente non sarà imputato il reddito di partecipazione.
L’accesso al regime è inoltre precluso a coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati che eccedono l’importo di 30.000 euro. La verifica di tale limite non deve essere operata se il rapporto di lavoro è cessato: rilevano, però, i redditi di pensione e quelli derivanti da nuovi lavori, che vanno considerati ai fini del raggiungimento della soglia. 


Le condizioni 
È possibile applicare il regime in esame, sia in fase di accesso che durante la sua applicazione, se:
- sono conseguiti ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie. In caso di svolgimento di più attività, il limite va calcolato assumendo l’importo più elevato, anche se relativo all’attività non prevalente;
- sono sostenute spese per prestazioni di lavoro per un importo complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi;
- il costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, non è superiore a 20.000 euro. Sono esclusi gli immobili, compresi quelli detenuti in locazione.
Rilevano il prezzo di acquisto (al netto dell’Iva anche non detratta), quello sostenuto dal concedente il bene in leasing e il valore normale dei beni in locazione, noleggio e comodato (determinato alla data del contratto). I beni utilizzati promiscuamente concorrono nella misura del 50%. 
La verifica dei presupposti in esame va effettuata con riguardo all’anno precedente a quello di primo accesso al regime e a ciascuno degli anni successivi in cui si fruisce dello stesso. 


Le nuove attività 
I soggetti che intraprendono una nuova attività possono avvalersi della riduzione dell’aliquota al 5 per cento, da applicare al reddito determinato forfettariamente, a condizione che:
- non sia stata esercitata, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’arte, o professione, o un’attività d’impresa, anche nell’ambito di imprese familiari, società o associazioni professionali;
- non venga proseguita l’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta salva la pratica obbligatoria professionale. L’attività non deve essere, in pratica, esercitata nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni di quella precedente. Si verifica la prosecuzione anche quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente. Non rilevano le attività di lavoro dipendente a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa “precarie”, cioè svolte per un periodo non superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio dell’attività e quella svolta in qualità di collaboratore dell’impresa familiare. Può fruire del regime forfetario il lavoratore andato in pensione che svolge la stessa attività in forma di lavoro autonomo;
- non sia proseguita un’attività d'impresa svolta da un altro soggetto che abbia realizzato, nell’anno precedente a quello di partenza del nuovo regime, ricavi superiori al limite stabilito per accedere al regime forfettario.



Fonte Sole24Ore - inserto "Focus Estate"