mercoledì 13 ottobre 2010

Legittimo lo scomputo delle ritenute senza certificazione del sostituto

Il contribuente, che dopo aver scomputato le ritenute subite ad opera del sostituto, non riesca, per le più svariate ragioni, ad ottenere da quest’ultimo l’apposita certificazione, non perde il diritto allo scomputo, sempre che dimostri, senza limitazioni nell’oggetto della prova, che la ritenuta è stata effettuata.
A queste conclusioni è giunta la settima sezione della Commissione tributaria provinciale di Treviso, con la sentenza depositata in data 22 settembre 2010 n. 105, che ha accolto il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento scaturita a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73.
E’ infatti frequente che il contribuente, pur subendo determinate ritenute, non riesca poi ad ottenere dal sostituto d’imposta la relativa certificazione. L’Amministrazione Finanziaria inizialmente era incline a negare il diritto allo scomputo delle ritenute subite in assenza della certificazione del sostituto (Risoluzione Ministeriale n.1034 del 31 Ottobre 1977), successivamente, con la Risoluzione n.68 del 2009, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di “concedere” il diritto allo scomputo a condizione che il contribuente sia in grado di produrre congiuntamente la fattura e la documentazione bancaria dalla quale risulta che l’importo è stato incassato al netto della ritenuta, il tutto corredato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nel caso esaminato dai giudici di Treviso, l’esecuzione della ritenuta è stata comprovata mediante l’esibizione di dichiarazioni rilasciate dai sostituti d’imposta, ove veniva attestato che gli importi erano stati pagati al netto delle ritenute.
In sede di controdeduzione, l’Ufficio ha basato le sue difese sulla mancata produzione della documentazione “richiesta” con la risoluzione 68 del 2009, costituita, come detto, dalle fatture, dai documenti bancari e dalla dichiarazione sostitutiva.
I giudici, correttamente, hanno rammentato che il sostituito/contribuente non può essere responsabile dell’operato del sostituto/cliente, visto che, a differenza degli uffici finanziari, egli non dispone di poteri coercitivi nei confronti di quest’ultimo.
L’Agenzia delle Entrate, per appurare la veridicità delle affermazioni del contribuente, avrebbe potuto richiedere dati e informazioni al sostituto d’imposta, considerato il fatto che essa ha anche a disposizione efficienti strumenti informatici strumentali a verificare “se la mancata trasmissione della certificazione corrisponda a una negligenza o ad un effettivo mancato versamento”.

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