giovedì 25 febbraio 2010

Contratti di locazione - Registrazione e versamento



Il 2 Marzo i titolari di contratti di locazione dovranno provvedere al versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o la cui annualità decorre dal 1° febbraio.
I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli atti.
A meno che non si ricorra alla registrazione telematica , prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione occorre calcolare l'imposta dovuta e versarla presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale utilizzando il mod. F23. La copia dell'attestato di versamento va poi consegnata entro 30 giorni dalla data del contratto (per gli immobili urbani) all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione compilata sull'apposito stampato in distribuzione presso l'Ufficio.
I codici tributo da utilizzare sono:
-107T (imposta registro contratto di locazione intero periodo);
-108T (imposta registro affitti fondi rustici);
-112T(imposta registro contratto di locazione annualità successive);
-114T(imposta registro per proroghe contratto di locazione);
-115T( imposta registro contratto di locazione prima annualità).
In caso di tardivo versamento la sanzione amministrativa prevista è pari al 30% dell'importo non versato.

Normativa di riferimento

- D.P.R. 26/4/1986, n. 131, art. 17;
- D.P.R. 26/4/86, n. 131, art. 5;
- D.Lgs 9/7/1997, n. 237, art. 4;
- L. 27.12.97, n. 449, art. 21;
- L. 21.11.2000 n. 342, art. 68


Note

- D. Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13

martedì 23 febbraio 2010

Spese sanitarie - deduzione/detrazione


L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 17.2.2010 n. 10, ha chiarito alcuni aspetti relativi alle modalità di certificazione degli acquisti di medicinali, ai fini della loro deducibilità o detraibilità IRPEF, ai sensi degli artt. 10 co. 1 lett. b) e 15 co. 1 lett. c) del TUIR.
Innanzitutto ricordo che Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito che la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario (il cosidetto "scontrino parlante").
Per quanto riguarda la natura del prodotto acquistato, la risoluzione n.156 del 5.7.2007 dell'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che è sufficiente che lo scontrino fiscale rechi la dizione generica di "farmaco" o "medicinale. Tuttavia l'Agenzia stessa ha specificato che tali diciture non sono tassative per cui è consentito l'utilizzo di altre terminologie, sigle o abbreviazioni (purché siano chiaramente riferibili ai farmaci ovviamente). Oltre agli scontrini che riportano la dicitura "omeopatico" e quelli sui quali viene indicata la dicitura "ticket", sono valide anche le specifiche sigle previste dalla normativa farmaceutica, quali "SOP" per i medicinali non soggetti a prescrizione medica, oppure "OTC" per i medicinali da banco o di automedicazione e le abbreviazioni delle parole medicinale o farmaco, quali "med." o "f.co.".
Con riferimento alla "qualità" dei farmaci acquistati, dall'1.1.2010 sullo scontrino non deve più essere indicata la denominazione commerciale del farmaco, in quanto suscettibile di rivelare informazioni sullo stato di salute e sulle patologie di cui si soffre, ma il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco e rilevato mediante la lettura ottica del codice a barre di ciascun farmaco.
L'individuazione "codificata" della qualità del bene, unitamente alla sua natura, quantità e prezzo, infatti, consente di identificare in modo univoco ogni confezione farmaceutica venduta, anche ai fini degli eventuali controlli fiscali. Fanno eccezione le preparazioni galeniche, in quanto medicinali prodotti in farmacia e quindi privi del codice a barre, per le quali può essere utilizzata la dicitura "preparazione galenica".
E per gli obblighi di conservazione della documentazione? Le nuove disposizioni sulla certificazione dell'acquisto dei farmaci tramite "scontrino parlante" hanno fatto venire meno l'obbligo di conservare la prescrizione medica e la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in relazione ai medicinali acquistati con il ticket.

Normativa:
art. 10 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917 (oneri deducibili)
art. 15 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917 (detrazioni per oneri)
Risoluzione Agenzia Entrate 17.2.2010 n. 10

giovedì 18 febbraio 2010

L'Agenzia "abbuona" le sanzioni!

Sempre a proposito di elenchi Intrastat...si sa che ci sono delle importanti novità sopratutto riguardo al fatto che gli elenchi riepilogativi comprendono, oltre agli acquisti e cessioni di beni, anche le prestazioni di servizio intracomunitarie, per le quali il committente è debitore dell’imposta. Ma siccome la normativa interna di recepimento della novellata disciplina comunitaria non è stata ancora pubblicata, ne consegue che ad oggi gli operatori non hanno la possibilità di conoscere compiutamente il quadro normativo che disciplina i nuovi obblighi in materia di elenchi riepilogativi (c.d. Intrastat). E allora che si fa? Allora l'Agenzia informa che, date le “obiettive condizioni di incertezza” e il conseguente rischio che gli operatori possano incorrere in errori nella compilazione degli elenchi in questione, in sede di controllo non verranno applicate sanzioni per eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali.
Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi redatti secondo le modalità che saranno definite dalla normativa in corso di emanazione.


Approfondimenti:

Circolare n. 5 del 2010 con le istruzioni per i nuovi modelli INTRASTAT.

mercoledì 17 febbraio 2010

Intrastat scadenza 20 febbraio


Il 20 febbraio si dovranno presentare obbligatoriamente gli elenchi Intrastat relativi al mese precedente. Soggetti obbligati sono gli operatori intracomunitari con obbligo mensile.

I modelli da utilizzare sono:

- INTRA 1: frontespizio dell'elenco riepilogativo delle cessioni;

- INTRA 1 - bis: sezione 1 dell'elenco riepilogativo delle cessioni;

- INTRA 1 - ter: sezione 2 dell'elenco riepilogativo delle cessioni;

- INTRA 2: frontespizio dell'elenco riepilogativo degli acquisti;

- INTRA 2 - bis: sezione 1 dell'elenco riepilogativo degli acquisti;

- INTRA 2 - ter: sezione 2 dell'elenco riepilogativo degli acquisti.


La presentazione avviene mediante:

- consegna all'Ufficio Doganale;

- spedizione per raccomandata all'Ufficio Doganale;

- trasmissione telematica con procedura EDI (Electronic Data Interchange).

N.B. La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell'EDI.


In caso di omessa presentazione degli elenchi riepilogativi è prevista una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 1.032,00 per ciascuno di essi.

N.B. La sanzione è ridotta alla metà se gli elenchi sono presentati entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio abilitato a riceverli ovvero incaricato del loro controllo.


Normativa di riferimento:

- D.L. 23/01/1993, n.16, art.6

- D.M. 21/10/1992, n.602, art. 3 e 8

- D.P.R. 07/01/1999, n.10

- D.M. 27/10/2000

- D.M. 12/12/2002

- D.M. 15/04/2004

- D.M. 03/08/2005

- D.M. 20/12/2006


martedì 16 febbraio 2010

Compensazione automatica

Non esiste un "diritto" per il contribuente di compensare automaticamente i crediti che vanta nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La compensazione, in materia tributaria, è ammessa solo nei casi espressamente previsti, dato l'inderogabile principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso (nonché ogni deduzione) è regolata da specifiche ed inderogabili disposizioni di legge.
E nonostante l'art. 8 co. 1 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e l'art. 17 del DLgs. 241/97 sembrano andare in direzione contraria, tale principio resta fermo.
Ed infatti:
- da un lato, l'art. 8 della L. 212/2000, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione "tributaria" per compensazione, lascia sopravvivere, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002);
- dall'altro, l'art. 17 del DLgs. 241/97, nell'ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne limita l'applicazione all'ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore (cfr., tra le altre, Cass. 25.5.2007 n. 12262 e Cass. 30.6.2006 n. 15128).
Materiale di approfondimento:
- art.17 DLgs.9.7.1997 n.241
- art.8 L.27.7.2000 n.212
- Cass. 10.2.2010 n.2957
- Italia Oggi del 16.2.2010, p.24 "Lo statuto non garantisce le compensazioni dei crediti" (Alberici)

venerdì 12 febbraio 2010

Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande

Si ricordano alcuni concetti riguardanti il regime di deducibilità delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di bevande.
A partire dal periodo d'imposta successivo a quello che si è chiuso al 31/12/2008, la deducibilità del reddito d'impresa e di lavoro autonomo di tali oneri è limitata al 75% del relativo ammontare. Per ciò che riguarda chi esercita arti e professioni, bisogna in aggiunta tener conto del fatto che tali spese sono deducibili per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nell'arco dell'esercizio.
Si segnala che la limitazione della deducibilità del costo al 75% non opera con riferimento alle spese di vitto e alloggio sostenute dalle imprese per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, deducibili ai sensi dell'art.95 co.3 del TUIR.
Il riflesso di tale regime di deducibilità sarà ovviamente evidente nel Modello Unico 2010 SC in cui è necessario indicare tra le variazioni in aumento:
- nel rigo RF24, colonna 2, il totale delle spese di rappresentanza diverse da quelle di vitto e alloggio;
- nel rigo RF24, colonna 1, il totale delle spese di vitto e alloggio per le quali la deducibilità dal reddito d'impresa è limitata al 75% del relativo ammontare (quindi differenti da quelle di cui all'art.95 co.3 del TUIR).
Questi importi vanno a confluire poi nella colonna 3 del rigo RF24, assieme alle altre spese pluriennali indeducibili in tutto o in parte.
La quota deducibile delle spese di vitto e alloggio e di quelle di rappresentanza sarà indicata in un apposito rigo del quadro RF (ovviamente come variazione in diminuzione).
Scendendo nel particolare si evidenzia che nel rigo RF43, colonna 1, si dovrà riportare l'ammontare deducibile delle spese di vitto e alloggio sostenute con finalità di rappresentanza; mentre nel rigo RF43, colonna 4, dovrà evidenziarsi l'ammontare deducibile delle spese di rappresentanza comprensivo dell'importo indicato in colonna 1, nonchè dell'ammontare delle spese di vitto e alloggio diverse da quelle sostenute con finalità di rappresentanza, deducibili nel limite del 5% del loro importo (quindi differenti da quelle di cui all'art.95 co.3 del TUIR).
Si segnalano:
art.109 co.5 del DPR 917/86
art.95 co.3 del DPR 917/86
art.54 co.5 del DPR 917/86

martedì 9 febbraio 2010

Presentazione comunicazione dati IVA

I contribuenti IVA, salvo alcune eccezioni espressamente previste, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati IVA relativi all'anno precedente. Tale comunicazione viene utilizzata, dall'Amministrazione finanziaria per ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario.Infatti, la natura e gli effetti dell'adempimento non sono quelli propri della "Dichiarazione IVA" bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.
Contribuenti che devono presentare la comunicazione e contribuenti esonerati.
Come accennato, l'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA riguarda tutti i titolari di partita IVA, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche. Sono esclusi dall'adempimento:
- i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio gli imprenditori agricoli in regime di esonero, oppure gli imprenditori individuali che hanno affittato l'unica azienda o, ancora, i contribuenti che, per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972);
- gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000 euro anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale;
- le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi.


* Attenzione: a partire da quest'anno, sono esonerati dalla presentazione della comunicazione Iva anche i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA, in forma autonoma, entro il mese di febbraio.
Quali dati vanno indicati nella comunicazione
Nel modello il contribuente deve sostanzialmente riportare l'indicazione complessiva del risultato delle liquidazioni periodiche (ovvero il dato annuale per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento), al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito.Non si tiene conto, e pertanto non vano indicati:
- le eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo;
- le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta;
- il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente;
- i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.
Tali dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell'imposta, devono essere indicati esclusivamente nella dichiarazione annuale IVA.

Termini e modalità di presentazione
Come accennato, il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato esclusivamente in via telematica, entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Pertanto, relativamente ai dati del 2009, il termine di presentazione scade il 1° marzo 2010 (termine così prorogato in quanto la scadenza "naturale" cade di domenica).La presentazione telematica può avvenire: a) direttamente a cura del contribuente;b) tramite intermediari abilitati.La prova della presentazione della comunicazione dati IVA è data dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne conferma l'avvenuto ricevimento. Tale attestazione è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio entro cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della comunicazione dati suddetta.

Sanzioni
La natura non dichiarativa della comunicazione annuale dati IVA comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione. Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale. Comunque, in caso di omissione della comunicazione o dell'invio della stessa con dati incompleti o inesatti si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.

lunedì 8 febbraio 2010

Diritto camerale annuale per l'anno 2010

Il D.M. 22/12/2009 ha fissato la misura del diritto camerale annuale relativo al 2010. Con un gioco di parole si potrebbe dire che "la novità è che non ci sono novità". Infatti sono sostanzialmente riconfermati gli importi dell'anno precedente.
A partire dal 1 gennaio 2010 il diritto annuale è dovuto in misura fissa dai soggetti iscritti nella sezione speciale del registro imprese:
88,00 euro saranno richiesti a imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici agricole e imprese artigiane;
- 144,00 euro saranno richiesti alle società semplici non agricole;
- 170,00 euro alle società tra avvocati.
Per la sede legale delle imprese iscritte nella sezione ordinaria, il diritto viene determinato in funzione del fatturato del 2009 applicando le aliquote stabilite dal decreto interministeriale.
Oltre a questo importo l'impresa dovrà versare, per ogni eventuale sede secondaria:
- 110,00 euro per unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero;
- il 20% di quanto dovuto per la sede principale (sino ad un massimo di 200,00 euro) negli altri casi.
Se invece le imprese si iscrivono nel corso del 2010 devono invece versare:
- i predetti importi fissi (per i soggetti che si iscrivono nella sezione speciale);
- 200,00 euro (imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria);
- 40,00 euro per le unità locali di imprese già iscritte nella sezione ordinaria.
Il pagamento è da effettuarsi col Modello F24, il codice tributo da indicare nella sezione "ici e altri tributi locali" è 3850. Si ricorda che il termine coincide con quello di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

venerdì 5 febbraio 2010

Imposta di bollo - versamento assegni circolari

In scadenza il 9 febbraio 2010 il versamento dell'imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del 4° trimestre dell'anno precedente.
I soggetti coinvolti sono le banche e gli Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari.
Il versamento va fatto utilizzando il modello F23 presso:
- banche convenzionate
- agenzie postali
- concessionari della riscossione
Il codice tributo è: 456T (imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa).
Le eventuali sanzioni amministrative per omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sono: sanzione da 1 a 5 volte l'imposta evasa.
Si elenca la normativa di riferimento:
D.P.R. 26/10/1972, n.642, art.10, Tar.1.
D. Dir. 17/12/1998
Provv. Agenzia delle Entrate 14/11/2001.

Incentivo aumenti di capitale

Oggi 5 febbraio è il termine ultimo per effettuare gli aumenti di capitale (nel limite massimo di 500.000 euro), al fine di usufruire della deduzione quinquennale dal reddito pari al 3% dell'incremento di capitale.
I soggetti interessati sono soci persone fisiche di società di capitali e di società di persone.
Per quanto riguarda invece le modalità da utilizzare per l'aumento di capitale si ricorda che è necessario l'intervento notarile per la redazione della delibera di assemblea straordinaria per l'aumento del capitale sociale e la conseguente iscrizione della stessa nel registro imprese.
Sono inoltre previsti altri adempimenti variabili a seconda del tipo di conferimento.
Per eventuali approfondimenti si rimanda alla normativa di riferimento: il D.L. 1/7/2009, n.78, art.5, comma 3-ter.

giovedì 4 febbraio 2010

Il mio blog

Buongiorno e benvenuti a tutti!
Questo è il blog del sottoscritto Giovanni Fanni, tratterà principalmente temi legati alla mia professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti.
Con questo spazio spero di poter in futuro esser utile sia al cittadino che deve spedire un semplice modello 730 che all'impresa e ai professionisti sempre più immersi in una situazione economica non facile.
In quanto Revisore Contabile e socio dell'AMAC ( http://www.amac-pisa.it/ ) talvolta probabilmente mi soffermerò su aspetti specifici di Auditing e Controllo Interno, tuttavia cercherò di mantenere il senso principale di questo blog che è quello di essere utile trattando quelle tematiche che concretamente e quotidianamente sono incontrate dai contribuenti.
Considero fondamentali la condivisione del "sapere" e l'umiltà con la quale si da una consulenza, non mi sono mai interessati i particolarismi e gli individualismi.
Per questo mi auguro che oltre che un mezzo utile per il contribuente possa diventare anche uno spazio in cui i lettori possano interagire inserendo commenti e magari integrando i post migliorandoli e completandoli.
Che il viaggio inizi.