martedì 26 luglio 2011

La scelta dell'otto e del cinque per mille

Se si è esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico Pf) è possibile effettuare le scelte per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef, utilizzando l’apposita scheda allegata al Cud o, in alternativa, quella allegata al modello unico PF (fascicolo 1).
I contribuenti possono destinare:
-l’8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a un’istituzione religiosa
-il 5 per mille dell’Irpef a determinate finalità di interesse sociale.
Queste scelte non determinano maggiore imposta dovuta.
E’ possibile destinare una quota pari all’8 per mille del gettito Irpef:
- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario)
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo)
- all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero sia direttamente sia attraverso un ente appositamente costituito)
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo)
- alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale)
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate)
- all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché a interventi sociali e umanitari in particolare volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’antisemitismo).
Si può scegliere una sola istituzione. La scelta va indicata firmando solo all’interno di una delle caselle del modulo allegato alla dichiarazione dei redditi.
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse istituzioni avviene in proporzione alle scelte espresse.
Se il contribuente non firma, e quindi non indica la propria scelta, l’8 per mille dell’Irpef viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle istituzioni indicate nel modello. Tuttavia, la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia, è devoluta alla gestione statale.
E’ possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito alle seguenti finalità:
- sostegno degli enti del volontariato;
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Per esprimere la scelta è necessario apporre la firma nell’apposito riquadro del modello allegato alla dichiarazione dei redditi, corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef. Per alcune delle finalità, è possibile indicare anche il codice fiscale del soggetto cui si intende destinare direttamente la quota.

La scheda con le scelte dell’8 e del 5 per mille va presentata, in busta chiusa, entro il 30 settembre di ciascun anno:
- allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere le scelte all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita ricevuta
- a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, Caf, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.
La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.
La scheda deve essere integralmente presentata anche se è stata espressa soltanto una delle scelte consentite (8 o 5 per mille dell’Irpef).
Inoltre, la scheda per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate.

domenica 10 luglio 2011

Cedolare secca sugli affitti



E’ stata introdotta a partire dal 2011 la "cedolare secca sugli affitti". Si tratta di un’imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni (articolo 3 del dlgs 23/2011). E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario.
La cedolare secca, in pratica, sostituisce:
- l’Irpef e le relative addizionali;
- l’imposta di registro;
- l’imposta di bollo.
E ancora:
- l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione;
- l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto.
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate. L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Non possono aderire al nuovo regime neppure le società e gli enti non commerciali.
In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione. L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.
L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo e alle relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione.
Sono interessate, quindi, soltanto:
- le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o studi privati);
- le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente all’abitazione).
La nuova tassazione sostitutiva non si applica agli immobili strumentali o relativi all’attività di impresa o di arti e professioni.
Il locatore (proprietario) che decide di avvalersi del nuovo regime deve darne comunicazione al conduttore (affittuario).
La comunicazione va effettuata con raccomandata e deve contenere la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
L’ importo della nuova imposta (“cedolare secca”) si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.
E’ stata introdotta, inoltre, un’aliquota ridotta del 19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
- nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia
- nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
La cedolare deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento Irpef (acconto e saldo).
Per il 2011, l’acconto deve essere versato nella misura dell’85% e, a partire dal 2012, nella misura del 95%.
Il versamento dell’acconto deve essere effettuato con gli stessi criteri di versamento dell’acconto Irpef, e quindi in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, se l’importo è inferiore a euro 257,52. Se l’importo dovuto è superiore a euro 257,52, si versa in due rate, di cui:
- la prima, del 40%, entro il 6 luglio 2011 oppure entro il 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse
- la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre 2011.
In particolare:
- Il primo acconto da versare entro il 6 luglio è dovuto per i contratti in corso al 31 maggio e non è dovuto per i contratti che decorrono dal 1° giugno
- l’acconto da versare entro il 30 novembre è dovuto per i contratti che decorrono tra il 1° giugno e il 31 ottobre 2011.
L’acconto non deve essere versato per i contratti con decorrenza dal 1° novembre 2011.
A partire dal 2012 l’acconto (pari al 95%) potrà essere calcolato anche con il metodo storico, sulla cedolare secca dell’anno precedente.
Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare l’opzione in sede di registrazione del contratto compilando il modello semplificato Siria oppure il modello 69.
L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga o per il residuo periodo nei casi in cui l’opzione viene esercitata per le annualità successive.
Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione durante ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione.
La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e obbliga al versamento della stessa imposta.
Resta salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive.
Il reddito assoggettato a cedolare:
- è escluso dal reddito complessivo
- sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni
- il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).