sabato 24 luglio 2010

Precisazioni dell'Agenzia delle Entrate in materia di modelli INTRASTAT alla luce delle novità applicabili dal 2010


L'AdE fornisce ulteriori precisazioni in merito alle novità applicabili dal 2010 in materia di modelli INTRASTAT, a seguito del recepimento delle Direttive n. 2008/8/CE e 2008/117/CE.
In particolare, è stato chiarito che:
- per le prestazioni di servizi "generiche" rese e ricevute, i modelli non vanno presentati se la controparte, benché identificata nella UE, sia stabilita in un Paese extra-UE. Per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, invece, ciò che rileva è, sul piano oggettivo, la natura intracomunitaria dell'operazione, a prescindere - quindi - dal luogo di stabilimento del cedente e del cessionario, purché identificati nella UE;
- i contribuenti minimi che effettuano acquisti intracomunitari di beni e/o di servizi da fornitori stabiliti in altri Paesi UE devono presentare il relativo elenco riepilogativo dopo avere integrato con IVA la fattura ricevuta, senza esercitare la detrazione. Dal lato attivo, invece, i contribuenti minimi, nei rapporti con i propri clienti comunitari, non effettuano operazioni intracomunitarie, bensì interne, escluse pertanto dall'obbligo di dichiarazione ai fini INTRASTAT;
- il cessionario/committente italiano, per gli acquisti di beni/servizi da fornitori comunitari in regime di franchigia per le piccole imprese, deve emettere autofattura, senza però presentare il relativo elenco riepilogativo. Le operazioni attive, invece, mantengono natura intracomunitaria, per cui il cedente/prestatore italiano deve emettere fattura senza IVA, computandola negli elenchi riepilogativi;
- in caso di cambio di periodicità nel corso del trimestre, occorre presentare l'elenco trimestrale entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui il limite di 50.000,00 euro è stato superato, contrassegnando nel frontespizio l'apposita casella a seconda che del mese in cui è avvenuto il superamento della soglia;
- al fine di evitare duplicazioni d'imposta, se la fattura, per le prestazioni rese dal fornitore stabilito in altro Paese membro, è stata emessa, con addebito dell'IVA, nel 2009, in applicazione della normativa previgente, l'operazione non si considera rilevante nel 2010 anche se in tale anno è stato pagato il corrispettivo;
- l'autofattura deve essere annotata, nel registro delle fatture emesse, entro 15 giorni con riferimento alla data di emissione, che coincide con quella di effettuazione della prestazione, cioè del pagamento del corrispettivo. Posto che nei modelli INTRASTAT devono essere riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, l'autofattura emessa, per ipotesi, il 31 gennaio e registrata il 10 febbraio, deve essere inserita nell'elenco di gennaio. Lo stesso dicasi nei casi di anticipazione dell'emissione dell'autofattura o di integrazione della fattura;
- in base al criterio del momento di effettuazione dell'operazione, le fatture di acconto per servizi vanno incluse nei modelli in relazione al momento del pagamento della frazione di corrispettivo;
- in caso di pagamento con carta di credito, occorre indicare il codice "A" (accredito) come modalità d'incasso, mentre il pagamento con ricevuta bancaria richiede l'indicazione del codice "X" (altro) come modalità di pagamento. Se il pagamento non è stato ancora ricevuto al momento della presentazione dei modelli, occorre compilare il campo "Modalità di incasso", inserendo dati presunti.

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