lunedì 28 giugno 2010

Novità sulla casa, il rogito con il notaio si potrà fare online

Arriva il rogito notarile on line. Il consiglio dei ministri stamattina hanno dato l'ok definitivo allo schema di decreto legislativo, che riscrive nuove norme sugli atti pubblici informatici redatti da un notaio. Dopo il via libera di oggi, il provvedimento è pronto per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore.

La novità interessa tutti gli atti notarili informatici relativi all'acquisto di una casa, compresa l'apertura di un mutuo e l'eventuale costituzione di una società. La decisione di utilizzare o meno il nuovo strumento è rimessa ai cittadini, che potranno anche scegliere di stipulare il tradizionale atto pubblico su carta. Con la scelta del rogito on line ci saranno, però, più vantaggi. Primo fra tutti, la riduzione di tempi e di costi, visto che si eviteranno del tutto le spese di trasferta. Con il rogito on line, infatti, si potrà acquistare una casa a Roma, restando comodamente a Milano, con il medesimo livello di sicurezza. Anche le spese notarili non subiranno aggravi. La parcella resterà identica a quella che si paga attualmente per un rogito su carta, solo che, se si sceglie la via telematica, sarà divisa tra il notaio che segue la trattavia a Milano e l'altro che la perfeziona a Roma.

«La realizzazione dell'atto notarile informatico risponde alle esigenze del Paese: garantire la sicurezza, l'autenticità e la conservazione degli atti pubblici anche su supporto informatico"», ha dichiarato il presidente del Consiglio nazionale del notariato,Giancarlo Laurini. Laurini ha ricordato, poi, gli investimenti tecnologici della categoria,«14 milioni di euro in dieci anni», ed evidenziato come questo provvedimento «sia all'avanguardia sul piano internazionale».

La procedura di stipula on line è molto semplice. Il cittadino dovrà utilizzare la propria firma elettronica (anche non qualificata). Il notaio, che continua a fare da garante, compilerà l'atto sul proprio pc, lo leggerà alle parti e, alle fine, apporrà il suo sigillo, che comporterà la conclusione del contratto. I rogiti on line saranno conservati dai notai, finché sono in esercizio, utilizzando un'apposita struttura informatica centralizzata gestita dal Consiglio nazionale del notariato. Le spese di conservazione degli archivi sono a carico esclusivo del notariato.

In arrivo, quindi, procedure più snelle e una graduale eliminazione della carta. Del resto, già oggi, è possibile non utilizzare la carta per alcuni tipi di atti, più semplici, come le procure o le piccole fideiussioni. Non tutto, però, partirà con l'entrata in vigore del decreto legislativo. Saranno immediatamente esigibili dai cittadini, il rilascio di copie, l'attestazione di conformità di copie e documenti formati su qualsiasi supporto (e, quindi, anche per via telemativa) e la rettifica di errori mediante certificazione dello stesso notaio. I rogiti on line e la loro conservazione, invece, acquisteranno efficacia in tempi successivi, con appositi decreti attuativi, che dovranno determinare, tra l'altro, le regole tecniche di redazione e di mantenimento in archivio.


(Claudio Tucci - Sole24ore del 24 giugno 2010)

giovedì 24 giugno 2010

Il terzismo dei commercialisti


In un articolo su Style Magazine, il mensile del Corriere della Sera, Dario Di Vico commenta in questo modo la campagna pubblicitaria voluta dal Consiglio nazionale

La nuova campagna pubblicitaria dei commercialisti italiani continua a far discutere. E del resto leggere a piena pagina che una professione o una categoria sostiene che «è tempo di pensare meno ai nostri diritti e più ai nostri doveri» non capita certo di sovente. In passato altri Ordini erano ricorsi all'advertising ma quasi sempre di rimando o in mera chiave rivendicativa. Per difendersi dalle critiche, per litigare con la politica o al massimo per illustrare le proprie competenze. I commercialisti, invece, hanno deciso di parlare un'altra lingua e si sono innanzitutto auto-definiti come «utili al Paese». L'operazione è dunque ambiziosa e tenta di ridisegnare la figura di una professione largamente diffusa e diventata un punto di incrocio tra singoli cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Il commercialista conosce forse meglio di molti altri l'andamento dell'economia reale, possiede informazioni sui patrimoni personali dei clienti e ovviamente sa quali sono le esigenze improrogabili delle controparti pubbliche.

La campagna pubblicitaria si è snodata lungo due tappe e con dieci diversi messaggi, tutti tesi a sottolineare un processo di assunzione di responsabilità. I commercialisti come riserva di classe dirigente, «possiamo cambiare le cose perché siamo professionisti; vogliamo cambiarle perché siamo cittadini». E’ evidente che la ricaduta di questo nuovo posizionamento interessa in primo luogo la delicata materia tributaria. Il presidente Claudio Siciliotti sostiene una tesi scomoda: occorre rompere il patto perverso che ha visto lo Stato chiudere un occhio nei confronti della infedeltà fiscale dei lavoratori autonomi e chiuderne due nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione (ai quali non si richiedevano standard di produttività e raggiungimento di obiettivi). Per cambiar passo e costruire un patto sociale degno di uno Stato moderno ed efficiente, Siciliotti non si limita ad auspicare riforme più o meno praticabili («dire che oggi in Italia molte cose andrebbero cambiate è un'affermazione talmente ovvia da risultare superflua»), ma «offre» la collaborazione dei commercialisti che si vanno così a collocare in una posizione terza tra fisco e contribuenti.

La novità è più che considerevole (forse addirittura traumatica) e si corre, infarti, il rischio che non sia accettata dai clienti, abituati da sempre a considerare il proprio commercialista come un complice più che un consulente. E’ come se il medico della mutua si rifiutasse di prescrivere gratuitamente le medicine, hanno obiettato alcuni contribuenti commentando la campagna pubblicitaria sui blog specializzati.

E’ evidente che siamo solo alle prime battute di un confronto inaspettato e i commercialisti sembrano avere tutte le intenzioni di non mollare. Chiedono di diventare certificatori della veridicità delle dichiarazioni dei redditi e promettono di non farsi condizionare dalla paura di perdere il cliente. Tanto di cappello.

Link: http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=a2493ff2-a8c2-4514-9f16-8262090b44f5

venerdì 18 giugno 2010

Facilitazioni per assunzioni nella microimpresa


Sono ancora disponibili i contributi che facilitano l’assunzione di giovani disoccupati o inoccupati nelle microimprese quartesi. Con questa azione l’amministrazione comunale offre sostegno economico alle attività produttive che creano posti di lavoro. Il rapporto lavorativo, in part-time o a tempo pieno, dovrà comprendere un periodo minimo di 24 mesi.

Le imprese che accedono ai benefici devono essere regolarmente costituite, nelle diverse forme previste dalla normativa di legge, alla data di presentazione della domanda. Sono interessati a questa azione di sostegno i settori dell’artigianato, del turismo, dei servizi, dell’agricoltura e del commercio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi all’URP – Ufficio Relazioni col Pubblico (urp@comune.quartusantelena.ca.it) al piano terra del palazzo municipale di via Eligio Porcu 141, telefono 070 86012270.

Documenti disponibili sul sito:
- Bando contributi microimpresa
- Modello domanda microimpresa

giovedì 17 giugno 2010

Associazioni sportive dilettantistiche - Instaurazione di rapporti di Co.co.co. - Adempimenti lavoristici e contributivi


Il Ministero del Lavoro, nell'interpello 9.6.2010 n. 22, ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti lavoristici e contributivi connessi all'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche.
Regime delle collaborazioni instaurate per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantisticheLe precisazioni ministeriali concernono, in primo luogo, le collaborazioni instaurate per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, i cui compensi sono soggetti - ove erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva o da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto - alla disciplina fiscale e previdenziale dei “redditi diversi” di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, con conseguente:
- esclusione dall'imponibilità fiscale fino ad un importo di 7.500,00 euro;
- assenza di obblighi di contribuzione previdenziale alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95, fermi restando i casi di contribuzione dovuta all'ENPALS in relazione alla natura dell'attività svolta.
Tali collaborazioni sono, inoltre, espressamente escluse dall'ambito di applicazione della disciplina del lavoro a progetto ai sensi dell'art. 61 co. 3 del DLgs. 276/2003.
Obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l'impiegoCiò posto, il Ministero conferma che, nelle ipotesi in esame, le associazioni e società sportive dilettantistiche sono soggette all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei rapporti di collaborazione. Ciò discende dall'art.9-bis co. 2 del DL 510/96, come modificato dalla L. 296/2006, nonché dalla precedente nota ministeriale 14.2.2007 n. 4746, nella quale sono state annoverate tra le tipologie contrattuali soggette al suddetto obbligo anche quelle sportive, se svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa ed utilizzate per i propri fini istituzionali dagli enti dilettantistici.
Iscrizione all'ENPALS per i tecnici sportivi
Con riguardo alla questione se, nei confronti dei tecnici, le associazioni e società sportive dilettantistiche debbano versare i contributi all'ENPALS, la risposta ministeriale in commento ricorda che, in base al DM 15.3.2005, gli "impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi", a prescindere dalla natura giuridica subordinata, parasubordinata o autonoma del rapporto di lavoro instaurato, sono soggetti a contribuzione presso il suddetto Ente. Il citato DM ha, infatti, ampliato le categorie dei soggetti iscrivibili all'ENPALS, determinando la modifica del regime previdenziale di alcuni lavoratori già assicurati all'INPS.
Per il resto, resta ferma anche per queste figure l'applicazione dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR ove ne sussistano i presupposti.
Iscrizione nel libro unico dei rimborsi percepiti da dipendenti pubblici
Quanto alle prestazioni gratuite svolte, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, dai dipendenti pubblici ex art. 90 co. 23 della L. 289/2002, il Ministero del Lavoro sottolinea come tali collaborazioni, in quanto disciplinate dalla predetta normativa, non possano in alcun modo rientrare nell'ambito di applicazione della disciplina sulle organizzazioni di volontariato.
Quest'ultima appare, infatti, riferibile esclusivamente alle associazioni aventi i requisiti individuati all'art. 3 della L. 266/91 e non sembra suscettibile di estensione analogica. I rimborsi eventualmente percepiti dai dipendenti pubblici ai sensi del più volte citato art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR devono, pertanto, essere riportati nel libro unico del lavoro, come già chiarito nel vademecum ministeriale del 5.12.2008.



Approfondimenti:

- art. 67 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917
- art. 90 co. 23 L. 27.12.2002 n. 289
- Interpello Min. Lavoro 9.6.2010 n. 22

domenica 13 giugno 2010

Versamento delle imposte risultanti dal Modello UNICO 2010 - Contribuenti soggetti agli studi di settore - Proroga dei termini di versamento


In data 10.6.2010 è stata predisposta la bozza di DPCM che proroga i termini per i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, in relazione ai contribuenti soggetti agli studi di settore. Lo schema di provvedimento è attualmente alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Contribuenti interessati
La proroga interessa i contribuenti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione.
Sono ricompresi nella proroga (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41, § 4, con riferimento all'analogo differimento disposto dal DPCM 14.6.2007) i soggetti per i quali operano cause di:
- esclusione dagli studi di settore, diverse da quella rappresentata dall'ammontare di ricavi o compensi;
- inapplicabilità degli studi stessi.
Non possono invece beneficiare della proroga i contribuenti:
- per i quali trovano applicazione i parametri;
- che applicano il regime dei minimi.
Soci di società e associazioni "trasparenti"
La proroga in esame interessa anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".
Nuovi termini di versamento
Nei confronti dei suddetti soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti in scadenza il 16.6.2010 sono effettuati:
- entro il 6.7.2010, senza alcuna maggiorazione;
- dal 7.7.2010 al 5.8.2010, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i contribuenti non coinvolti dagli studi di settore, rimangono fermi i termini ordinari:
- del 16.6.2010, senza maggiorazione di interessi;
- ovvero del 16.7.2010, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Versamenti prorogati
Oltre ai versamenti delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), delle relative addizionali e dell'IRAP, la proroga si applica anche agli altri versamenti che devono essere effettuati negli stessi termini delle imposte dirette.
Si tratta, ad esempio, dei versamenti relativi:
- ad imposte sostitutive (es. capital gain);
- al saldo IVA dei contribuenti che presentano la dichiarazione unificata (con le previste maggiorazioni dal 16.3.2010);
- al diritto annuale di iscrizione nel Registro delle imprese;
- al saldo e al primo acconto dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate.
Rateizzazione
In caso di opzione per la rateizzazione:
- la prima rata scade entro il termine prorogato;
- le rate successive alla prima devono invece essere versate entro i termini ordinari (giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti), anche se scadono nello stesso mese della prima rata.
Proroga del termine di trasmissione telematica dei modelli 730/2010
Viene altresì prorogato dal 30.6.2010 al 12.7.2010 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2010, da parte dei:
- professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale (dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro);
- CAF-dipendenti.
Tuttavia, la suddetta proroga si applica a condizione che la trasmissione telematica dei modelli 730/2010 non debba comprendere anche la comunicazione telematica del risultato contabile ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente che ha presentato il modello 730, cioè i modelli 730-4 da inviare ai sostituti d'imposta che sono stati inseriti nell'apposito elenco dell'Agenzia delle Entrate, in seguito alla comunicazione effettuata entro il 31.3.2010. In tale caso, infatti, rimane ferma l'ordinaria scadenza del 30.6.2010.

Approfondimenti: - art.17 DPR 7.12.2002 n.435 - Il sole 24 Ore del 11.06.2010, pag.31 "Per Unico proroga da 7,1 miliardi"(Criscione)

venerdì 4 giugno 2010

Come impugnare una cartella esattoriale
















In maniera sintetica, ma altrettanto chiara e semplice, cercherò di spiegare come dovete comportarvi quando ricevete una cartella esattoriale illegittima o viziata.
Innanzi tutto portatela immediatamente da un dottore commercialista, onde evitare di incorrere in decadenze.

• SE L’ENTE CREDITORE E’ L’AGENZIA DELLE ENTRATE il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica alla Commissione Tributaria Provinciale competente.
• SE L’ENTE CREDITORE E’ L’INPS O L’INAIL il ricorso va presentato al Giudice del Lavoro entro 40 giorni dalla notifica se si vuole trattare solo il merito della pretesa contributiva ed entro 20 giorni se si devono contestare anche vizi di notifica vizi formali.
Quali sono i vizi formali più frequenti (che potrebbero determinare l’annullamento della cartella)?
1. VIZI DI NOTIFICA non sanabili
L'atto tributario, va sempre notificato direttamente all'interessato, quando la cartella esattoriale o l'avviso di accertamento va notificato a terzi (esclusi i familiari conviventi), ad esempio il Portiere, il vicino il parente del piano superiore, e’ obbligatorio informarlo dell’avvenuta notifica, con la prescritta raccomandata di avvenuta notifica a terzi, come previsto dagli art.139 del cpc, comma 4 come modificato dall’art.174 comma 3 del Dlgs 30/06/2003 n.196. In caso di irreperibilità ai sensi dell’art.140 del cpc, e’ obbligatorio affiggere avviso sulla porta e procedere a darne notizia per raccomandata. Tale principio e’ stato affermato anche dalla suprema corte di Cassazione che ha stabilito che e’ obbligatorio il deposito di copia nella casa comunale, l’affissione alla porta dell'abitazione e la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, essendo questi i requisiti minimi da pretendersi per una corretta instaurazione del contraddittorio nel rispetto del codice di rito.
2. CARENZA DI MOTIVAZIONE
3. MANCATO INVIO DI AVVISO BONARIO
Risolvendo un contrasto di giurisprudenza in materia di procedimento di formazione della pretesa tributaria ai fini della riscossione delle imposte, le S.U. hanno affermato che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Alla cartella di pagamento devono ritenersi applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212), ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, tanto piu' quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento. Pertanto anche nella cartella di pagamento l'ente impositore ha 'l'obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni - intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria - dell'iscrizione nel ruolo dell'importo dovuto, in modo tale da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa
4. MANCATA INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA NOTIFICA
Decadenza dell’iscrizione a ruolo. Il ruolo previdenziale e quello tributario hanno termini differenti entro cui essere formati. Per la decadenza del ruolo tributario si richiama l’Art. 6 del D. Lgs. n. 46 del 1999, che ha innovato l’art. 17 del dpr 602/73; per il ruolo previdenziale si richiama l’ Art. 25 del D. Lgs. n. 46 del 1999;
5. DECADENZA DELLA NOTIFICA
Il ruolo previdenziale e quello tributario hanno termini differenti entro cui essere notificati. Per la decadenza della notifica del ruolo tributario si richiama articolo 25, del dpr n. 602/1973, modificato dall'articolo 1, comma 5 bis del decreto legge n. 106, del 2005; per la notifica del ruolo previdenziale si richiama l’art. 1 co. 417 della legge n.311 del 2004.

giovedì 3 giugno 2010

Antiriciclaggio

Tracciabilità e limiti all'utilizzo del contante - Novità della manovra correttiva
La manovra correttiva interviene anche in materia di limitazioni all'uso del denaro contante, assegni e titoli al portatore (art. 49 del DLgs. 231/2007). In particolare, passa da 12.500,00 euro a 5.000,00 euro il limite:
- a partire dal quale sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Per tali trasferimenti sarà, quindi, necessario ricorrere ad intermediari finanziari (provvedendo, ad esempio, tramite un bonifico);
- a partire dal quale gli assegni bancari e postali dovranno recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- fino al quale potra essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza clausola di non trasferibilità;
- sotto il quale deve essere mantenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. Ai titolari di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000,00 euro, inoltre, è imposto l’obbligo di estinzione, ad opera del portatore, ovvero di riduzione del saldo ad una somma non eccedente il predetto importo, entro il 30.6.2011. Si tenga, peraltro, presente che la manovra si limita a modificare il riferimento al 30.6.2009 con quello al 30.6.2011 nel contesto dell'art. 49 co. 13 del DLgs. 231/2007. Ma tale disposizione si riferisce ai libretti esistenti al 29.12.2007 (data di entrata in vigore del DLgs. 231/2007). La circ. 20.3.2008 del Ministero dell’Economia aveva poi ritenuto applicabili tali obblighi a tutti i libretti emessi prima del 30.4.2008 (data di entrata in vigore del solo art. 49 del DLgs. 231/2007).
Novità relative alla disciplina sanzionatoria
La disciplina sanzionatoria per la violazione delle prescrizioni sopra ricordate è collocata nell'art. 58 del DLgs. 231/2007. La manovra correttiva precisa che per tutte le violazioni ivi contemplate la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.
Le sanzioni vengono, inoltre, rese maggiormente gravose nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro.
In particolare si evidenzia che:
- nel caso di violazioni all’utilizzo del denaro contante ovvero in caso di emissione di assegni bancari o postali senza indicare il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Si applica, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito ove questo sia inferiore o pari a 50.000,00 euro e la sanzione dal 5% al 40% dell’importo trasferito ove questo sia superiore a 50.000,00 euro;
- con riguardo, invece, alla violazione della disposizione che impone di tenere il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore sotto i 5.000,00 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%. Quindi, si applica la sanzione dal 20% al 40% del saldo, ove questo sia compreso tra 5.000,00 e 50.000,00 euro, e la sanzione dal 30% al 60% del saldo, ove questo sia superiore a 50.000,00 euro.
Approfondimenti:
- art. 49 DLgs. 21.11.2007 n. 231
- Il Sole24Ore del 27.5.2010, p. 12 - ''Tracciabilità a 5mila euro''(Deotto-Mobili)