sabato 24 gennaio 2015

Diritto annuo alla Camera di Commercio: nuovi importi per il 2015



Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare 29 dicembre 2014, Prot. 0227775, con la quale fornisce le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1/1/2015 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio. L’articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), aveva previsto una riduzione graduale del diritto annualedelle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria:
  • del 35% per l’anno 2015;
  • del 40% per l’anno 2016;
  • del 50% a decorrere dall’anno 2017.
Per le imprese individuali l'importo del contributo è fisso (già ridotto del 35%):
  • imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese: € 57,20;
  • imprese individuali iscritte nella sezione Ordinaria del Registro delle imprese: € 130,00;
Dovranno versare in via transitoria in misura fissa (già ridotto del 35%):
  • i soggetti iscritti al REA versano un diritto annuale transitoriamente fissato in € 19,50. Nessun importo è per loro dovuto per le unità locali da loro possedute.
  • le imprese con ragione sociale di società semplice non agricola e le società tra avvocati, versano un diritto annuale di € 130;
  • le imprese con ragione sociale di società semplice agricola versano un diritto annuale di € 65.
Per le società iscritte nella sezione ordinaria l'importo del contributo è variabile per scaglioni di fatturato.
Il valore finale va RIDOTTO del 35% su valore calcolato.
Nel caso in cui l'importo calcolato preveda dei decimali, accorre arrotondare l'importo finale all'unità di euro (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 50, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 50, l'arrotondamento va effettuato per difetto).

giovedì 15 gennaio 2015

Perdite su crediti: sono insufficienti le lettere di sollecito al debitore per dedurre la perdita



Con l’ordinanza n. 403 del 14 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado con la quale l’invio di due lettere che sollecitavano l’adempimento dell’obbligo contrattuale è stato ritenuto requisito insufficiente a provare la certezza della perdita su crediti, con la conseguente indeducibilità della medesima.
La sentenza in commento, relativa a un periodo d’imposta in cui non risultavano ancora vigenti le fattispecie di deducibilità "automatica" introdotte dal DL 83/2012 e dalla L. 147/2013, ribadisce la necessità, in capo al contribuente che desideri portare in deduzione la perdita, di dimostrare gli elementi “certi e precisi” che l’hanno generata, chiarendo ulteriormente che si può parlare di perdita su crediti quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente.
La definitività della perdita (e la conseguente deducibilità) può essere dimostrata con ogni mezzo di prova utilizzabile nel processo tributario: al riguardo, il riferimento agli “elementi” certi e precisi lascia intendere che un solo elemento non è di sicuro sufficiente ai fini della prova della certezza della perdita.
In proposito, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/2013, ha fornito, nel rispetto dei margini di soggettività previsti dalla norma e sulla base della precedente prassi e delle posizioni espresse dalla giurisprudenza, alcune linee guida per individuare la sussistenza delle condizioni di deducibilità.

lunedì 5 gennaio 2015

La Legge di Stabilità 2015 introduce la patent box all'italiana




Con la legge di stabilità 2015, viene introdotto nel nostro ordinamento un regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti da beni immateriali, meglio noto come "patent box".
Il nuovo regime opzionale è applicabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, vale a dire dal 2015 per i soggetti "solari". È, tuttavia, prevista l'emanazione di un decreto attuativo, cui è demandata la definizione di molti aspetti sia di natura procedurale, sia inerenti all'ambito applicativo dell'agevolazione.
Ambito soggettivo
Possono fruire dell'agevolazione tutti i titolari di reddito d'impresa.
Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
L'opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni immateriali oggetto del beneficio fiscale in argomento
Ambito oggettivo
L'agevolazione riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo (diretto o indiretto) di:
- opere dell'ingegno;
- brevetti industriali;
- marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti;
- processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali
L'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito complessivo del 50% a regime (30% nel 2014 e 40% nel 2015) dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto dei suddetti beni immateriali.
In caso di utilizzo diretto è necessario individuare un importo corrispondente al contributo economico che i predetti beni immateriali apportano al reddito complessivo. La determinazione di tale importo richiede la preventiva attivazione di una procedura di ruling, conforme a quanto previsto dall'art. 8 del DL 269/2003.
La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:
- i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
- i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
Esenzione delle plusvalenze
Non concorrono a determinare il reddito complessivo, in quanto escluse dalla formazione del reddito, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei suddetti beni immateriali.
L'esclusione delle plusvalenze si applica a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito:
- nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili;
- prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione.
Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni relative al ruling.
Durata dell'opzione
L'opzione per il regime agevolato:
- ha durata per cinque esercizi sociali;
- è irrevocabile.