domenica 12 febbraio 2012

CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE PROROGATA AL 31 MARZO 2012

Il DL 216/2011ha prorogato al 31 marzo 2012 (essendo il 31 marzo un sabato, il termine è ulteriormente prorogato al 2 aprile 2012) il termine entro il quale i contribuenti che, avendo cessato l’attività svolta senza presentare apposita dichiarazione di cessazione dell’attività all’Agenzia delle entrate entro i 30 giorni successivi, possono regolarizzare tale inadempienza.
Il DL 216/2011 ha modificato l’art.23, comma 23, del DL 98/2011 disponendo che “I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, entro il 31 marzo 2012, un importo pari alla sanzione minima indicata nell’articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto”.
Per cui il contribuente che abbia omesso di presentare la dichiarazione di cessazione attività ai sensi dell’art.35 del DPR 633/72 e tale violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente stesso, può regolarizzare la propria posizione entro i nuovi termini stabiliti dal DL 216/2011 versando esclusivamente la somma di euro 129,00 (1/4 di euro 516,00, sanzione minima di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997).
Tale versamento dovrà essere effettuato mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” utilizzando il codice tributo 8110 “Sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35, c. 3, del D.P.R. 633/1972 – Sanatoria
di cui all’art. 23, c. 23, d.l. n. 98/2011”.
La Risoluzione Ministeriale 93/E del 21 settembre 2011 prevede che “non sono posti a carico del contribuente ulteriori adempimenti” e, in particolare, “non è richiesta la presentazione della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle entrate” così come “non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/2010 o AA9/10 in quanto l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all’art. 35 del DPR 633/72”.
L’effetto sanatoria della regolarizzazione in esame vale anche per le irregolarità derivanti dall’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed Iva relative ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività, con importi a zero.
Qualora si scelga di non usufruire entro il 2 aprile di tale agevolazione, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla chiusura d’ufficio della partita IVA con l’irrogazione della sanzione prevista per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività da 516,00 a 2.065,00 euro.