mercoledì 15 dicembre 2010

Acconto iva 2010

A decorrere dal 1991, l'art.6 della L.29/12/90 n.405 ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo di pagamento di un acconto sull'IVA relativa all'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre).
Sono obbligati a versare l'acconto IVA i contribuenti che effettuano:
- liquidazioni e versamenti mensili ex art.1 del DPR 100/98;
- liquidazioni e versamenti trimestrali ex art.7 del DPR 542/99 e art.74 co.4 del DPR 633/72.

Non sono invece tenuti al versamento dell'acconto IVA i seguenti soggetti:
- coloro che hanno iniziato l'attività nel corso del 2010;
- coloro che hanno cessato o cesseranno l'attività nel corso del 2010, ma in ogni caso anteriormente all'1/12/2010, se contribuenti mensili, o all'1/10/2010, se contribuenti trimestrali;
- i contribuenti mensili che, nel mese di dicembre del 2009, hanno evidenziato un credito IVA di cui possono o meno aver richiesto il rimborso;
- i contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2009, ovvero dalla dichiarazione relativa al 2009 (per i trimestrali per opzione), risultava un credito IVA;
- i soggetti che prevedono di chiudere l'ultima liquidazione dell'anno in corso con un'eccedenza detraibile d'imposta;
- i contribuenti trimestrali per opzione che prevedono di evidenziare un credito IVA nella dichiarazione annuale per il 2010;
- i contribuenti in regime agricolo di esonero ex art.34, cco.6 del DPR 633/72;
- i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art.74, co.6 del DPR 633/72;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui all L.398/91;
- i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2009, hanno usufruito del regime agevolativo delle nuove attività produttive (art.13 della L.388/2000);
- i contribuenti minimi (di cui all'art.1, co.96-117 della L.244/2007;
- i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA.

L'acconto IVA 2010 può essere determinato applicando alternativamente:
- il metodo storico
- il metodo previsionale
- il metodo della pre-liquidazione

Deve essere versato solo se l'importo è uguale o superiore a € 103,29 e, come previsto dall'art.20, co.1 del D.Lgs.241/97, non può essere rateizzato.

Per il versamento degli acconti, tutti i soggetti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24 inserendo i seguenti codici tributo:
- 6013, per i contribuenti mensili;
- 6035, per i contribuenti trimestrali.

Si ricorda che il versamento deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro la data del 27/12/2010, così come previsto dall'art.6, co.2 della L.405/90.

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