sabato 28 maggio 2011

Proroga scadenze versamenti e Mod.730/2011

Il Dpcm del 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 111 del 14 maggio 2011, ha introdotto degli slittamenti dei termini per le dichiarazioni dei redditi e per i relativi versamenti.
L'art.1 del Dpcm interviene sui termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2011 stabilendo che le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, potranno effettuare i predetti versamenti:
a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Si tratta dunque di uno slittamento dal 16 giugno al 6 luglio, senza alcun pagamento aggiuntivo.
L'art.2 interviene invece sui termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2011, infatti dal 31 maggio il termine slitta al 20 giugno 2011.
Mentre l'art.3 del Dpcm stabilisce che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.

domenica 15 maggio 2011

730 integrativo

Se, dopo un attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d’imposta o dall’intermediario, si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:
a) presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico
b) presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.

mercoledì 11 maggio 2011

730/2011: scadenze



Il modello 730 può essere presentato entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio a un Caf o a un Dottore Commercialista intermediario abilitato.
Il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.
Infine, entro il 30 giugno il datore di lavoro o ente pensionistico, il Caf o il professionista abilitato trasmettono il modello 730 all’Agenzia delle Entrate.