domenica 26 settembre 2010

Chiarimenti sull'abolizione del canone RAI

La circ. Agenzia delle Entrate 20.9.2010 n. 46 ha fornito i chiarimenti relativi ai requisiti e alle modalità di fruizione dell'esenzione dal Canone RAI prevista, per i soggetti di età pari o superiore ai 75 anni, dall'art. 1 co. 132 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008).
L'agevolazione, riferita all'apparecchio televisivo del luogo di residenza, riguarda i soggetti che abbiano compiuto i 75 anni di età, con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 6.713,98 euro (516,46 euro per tredici mensilità), non conviventi con altri soggetti, diversi dal coniuge stesso e titolari di un reddito proprio.
Per avvalersi del beneficio, gli interessati devono presentare all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei suddetti requisiti entro:
- il 30 aprile di ciascun anno, per coloro che fruiscono dell'agevolazione per la prima volta;
- il 31 luglio, per coloro che intendono beneficiare dell'esenzione per la prima volta in relazione al secondo semestre dell'anno.
Limitatamente al 2010, il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva è il 30 novembre.
La circolare dell'Agenzie delle Entrate ha il sapore della beffa. E' vero che gli over 75 non dovranno più pagare l'abbonamento per la tv pubblica, ma le condizioni specificate rendono la notizia tragicomica: il provvedimento infatti riguarda gli anziani con un reddito pressoché alle soglie della miseria più nera per i quali, probabilmente, guardare la televisione è l’ultimo dei problemi.

giovedì 23 settembre 2010

Quadro RE - Disposizioni ai fini della compilazione

Nella compilazione del quadro RE del Modello UNICO 2010 PF, occorre prestare attenzione alle novità normative e interpretative recentemente intervenute.
Sotto il primo aspetto, rilevano le modifiche in materia di spese di vitto e alloggio, per le quali il 2009 è stato il primo anno di applicazione del regime di deducibilità al 75% introdotto dal DL 112/2008 (conv. L. 133/2008).
Per quanto riguarda i chiarimenti ufficiali, si ricordano quelli resi dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 38, in materia di:
- somme incassate da un professionista per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l'uso comune dei locali (spese telefoniche, per l'energia elettrica, ecc.): esse non costituiscono reddito di lavoro autonomo e quindi non rilevano quali componenti positivi di reddito. Il costo sostenuto dal professionista intestatario delle utenze può essere dedotto solo parzialmente, per la parte riferibile all'attività da lui svolta e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri. Infatti, la parte di costo riaddebitata o da riaddebitare non è inerente all'attività da questi svolta e quindi non assume rilevanza reddituale quale componente negativo. Per i professionisti che corrispondono il rimborso, il relativo costo è deducibile nell'esercizio di erogazione (principio di cassa);
- compensi incassati dal professionista tramite bonifico bancario: al fine di individuare il periodo d'imposta in cui il provento concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, rileva la data dell’accredito della somma sul conto corrente bancario (c.d. “data disponibile”), senza che assumano alcun rilievo la c.d. “data valuta”, utile esclusivamente per il computo degli (eventuali) interessi attivi maturati sul conto corrente, o il momento in cui viene impartito l’ordine di bonifico o, ancora, il momento in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito.

Approfondimenti:
- art.54 DPR 22.12.1986 n.917
- Circolare Agenzia Entrate n°38 del 23/06/2010
- Il Sole 24 Ore pag.36 del 23/09/2010 "Il riaddebito da un taglio ai costi" (Meneghetti)


sabato 18 settembre 2010

PEC: obbligo anche per i professionisti iscritti nell’elenco speciale

Con il Pronto Ordini n. 152/2010, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha ricordato che anche gli iscritti nell'elenco speciale sono tenuti a comunicare all'Ordine il proprio indirizzo PEC.
Ai sensi dell'art. 16 co. 7 del DL 185/2008, tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge statale sono obbligati a dotarsi di un indirizzo PEC. Per il Consiglio, il termine va inteso come albo/elenco, così come chiarito in una FAQ CNIPA, dove è detto che chi non svolge libera professione, ma è comunque iscritto in un albo o elenco istituito con legge dello Stato, è ugualmente obbligato a comunicare all’ordine di appartenenza il suo indirizzo di posta elettronica certificata.
Pertanto, in base al DL citato, i professionisti in questione avrebbero dovuto dotarsi di PEC e comunicare l'indirizzo ai rispettivi Ordini o Collegi territoriali entro il 29.11.2009, termine, tuttavia, ordinatorio e non perentorio, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di inottemperanza all'obbligo.
Per tutelare la privacy dei professionisti, inoltre, Ordini e Collegi dovrebbero provvedere a pubblicare in un elenco riservato, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con l'indicazione del relativo indirizzo PEC.

Riferimenti normativi:
Art.16 DL 29.11.2008 n.185

domenica 5 settembre 2010

De Minimis - Proroga termini istruttoria

Con deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 1° settembre 2010 è stato prorogato di 30 giorni il termine assegnato alla commissione per la valutazione delle domande di ammissione ai contributi “de minimis” (4° bando). La pubblicazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari avverrà quindi entro il termine massimo del 7 ottobre 2010.
La proroga è stata decisa per consentire l’integrazione e la regolarizzazione della documentazione presentata dai richiedenti, così da fornire alla commissione tutti gli elementi di valutazione necessari per la redazione della graduatoria provvisoria.
http://www.comune.quartusantelena.ca.it/notizia.php?id=338

giovedì 2 settembre 2010

Nuova Legge Antimafia - incertezze

Il 7 settembre 2010 entra in vigore la nuova "Legge antimafia" (L. 136/2010) che dispone l'obbligo di appoggiare tutti i pagamenti legati ad appalti pubblici su conti correnti dedicati.
La disciplina in esame è, però, oggetto di interpretazioni contrastanti.
Non è chiaro infatti se la nuova disciplina trovi applicazione anche ai contratti di appalto stipulati con fornitori pubblici prima del 7 settembre 2010. A tale interrogativo il Ministero degli Interni ha dato risposta negativa, in una nota sintetica di risposta ad un quesito, affermando che la nuova disciplina si applica solo ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Legge antimafia. Invece, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che è l'organismo indipendente che vigila sul mercato degli appalti di lavoro, servizi e forniture, sostiene il contrario, affermando l'applicabilità della nuova disciplina anche ai contratti già in essere.
Purtroppo si segnala il fatto che queste incertezze si accompagnano a sanzioni pesanti in caso di inosservanza della nuova disciplina. Infatti, in caso di mancato rispetto della tracciabilità il contratto è automaticamente risolto e si applicano sanzioni amministrative pecuniarie che vanno dal 5% al 20% nel caso di pagamento in contanti e dal 2% al 10% in caso di utilizzo di un conto corrente non dedicato.