martedì 14 ottobre 2014

Fatturazione elettronica: nota informativa CNDCEC 2.10.2014 n. 19



Con l'informativa n. 19/2014, il CNDCEC esamina le novità introdotte in materia di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, obbligo che coinvolge i professionisti iscritti agli Albi sotto diversi profili.
Disciplina in tema di fatturazione elettronica verso la P.A.
L'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della P.A. e il conseguente divieto, per quest'ultima, di procedere al pagamento delle fatture emesse in formato cartaceo sono stati introdotti dall'art. 1 co. 209 - 214 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008).
A tal fine, il DM 7.3.2008 ha istituito il Sistema di interscambio (SdI), demandato alla ricezione e alla trasmissione delle fatture dirette alla Pubblica Amministrazione.
Il successivo DM 3.4.2013 n. 55 (modificato dal DL 66/2014) ha definito le regole tecniche di operatività dell'obbligo e ne ha individuato le date di decorrenza, distinguendo per classi di Pubbliche Amministrazioni:
- 6.6.2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza;
- 31.3.2015, per tutte le altre amministrazioni centrali, diverse dalle precedenti, e le amministrazioni locali.
Da ultimo, il DL 24.4.2014 n. 66 ha ampliato il contenuto obbligatorio delle fatture emesse dal 6.6.2014.
Ambito applicativo dell'obbligo
L'informativa del CNDCEC 19/2014 osserva come gli Ordini professionali siano esclusi dal novero dei destinatari della normativa, in ragione della loro autonomia finanziaria (in tal senso, anche il Pronto Ordine CNDCEC 22.9.2014 n. 224).
Tuttavia, i professionisti iscritti agli Albi sono interessati come:
- operatori economici, se fornitori di servizi professionali a Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza nazionali;
- consulenti che svolgono attività di informazione e assistenza a favore dei clienti coinvolti, in particolare alle PMI;
- intermediari, posto che la legge consente agli operatori economici di avvalersi di un dottore commercialista per provvedere alla compilazione, alla firma, alla trasmissione della fattura elettronica e ad ogni altra operazione correlata, nonché alle ulteriori attività di conservazione sostitutiva previste dalla legge.
Modalità di invio e monitoraggio della fattura
La nota informativa si sofferma sulle modalità di invio al Sistema di Interscambio (SdI) del file firmato, tramite un certificato di firma qualificata, da parte dell'operatore economico che emette la fattura o del suo intermediario incaricato, ricordando che i messaggi, le ricevute di sistema e ogni documento relativo alla trasmissione delle fatture elettroniche possono essere visualizzati dai soggetti che hanno eseguito le operazioni accedendo all'applicazione "Monitorare la FatturaPA", nella sezione "Strumenti" del portale www.fatturapa.it.


sabato 27 settembre 2014

Rimborso IVA estera entro il 30 settembre 2014




Entro il termine del 30.9.2014, i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che, nel corso del 2013, hanno assolto l’IVA in altri Stati della UE (nonché in Svizzera, Norvegia e Israele), possono richiedere a rimborso l’imposta assolta all’estero.
Ai fini del rimborso, devono essere rispettate le disposizioni italiane in materia di detrazione:
- lo specifico bene o servizio acquistato deve risultare inerente rispetto all’attività di impresa, ai sensi dell' art. 19 co. 1 del DPR 633/72;
- non devono sussistere condizioni di indetraibilità “oggettiva” per l’imposta sui beni e servizi acquistati.
Inoltre, lo specifico bene o servizio acquistato non deve risultare soggetto a limitazioni alla detrazione dell’IVA neppure nello Stato di acquisto: non può essere, infatti, oggetto di rimborso l’imposta assolta in uno Stato UE afferente un bene o servizio che, secondo la normativa fiscale dello Stato "del rimborso", è indetraibile (o lo è in misura parziale).
Tra le altre condizioni da soddisfare per l’accesso al rimborso, il soggetto passivo non residente non deve essere in possesso di una stabile organizzazione nello Stato UE in cui l’IVA è stata assolta. Non rileva, invece, la nomina, da parte del soggetto passivo, di un rappresentante fiscale in tale Stato (Corte di Giustizia UE 6.2.2014, causa C-323/12).


giovedì 17 aprile 2014

Comunicazione beni ai soci: arriva la proroga tanto attesa


L'Agenzia delle Entrate, con provv. 16.4.2014 n. 54581, ha prorogato la scadenza per la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti (inizialmente fissata al 30 aprile), prevedendo un termine successivo alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
In particolare, per effetto delle modifiche apportate al provv. 94902/2013, la comunicazione deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento. Pertanto, considerando che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2013 (UNICO 2014) scade il 30.9.2014, la comunicazione relativa ai beni concessi in godimento nel 2013 deve essere presentata entro il 30.10.2014 (soggetti "solari").
Analoghe modifiche sono state apportate con riferimento al provv. 94904/2013, relativo alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.Si evidenzia che le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dovranno calcolare la data di spedizione della comunicazione sulla base della data di scadenza della dichiarazione (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).

martedì 15 aprile 2014

Sull'obbligo del POS é ancora incertezza...






Viste le legittime e continue domande che mi vengono poste sull’imminente obbligo di POS, cercherò in poche righe di riassumere il caos normativo che in questi mesi si sta producendo sull’argomento.
L’art. 15, comma 4 del DL 179/2012 convertito ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2014, chi vende prodotti ed effettua servizi, anche professionali, debba accettare pagamenti con carte di debito. Il comma 5 dello stesso articolo ha disposto che, con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Economia, sentita la Banca d’Italia, sarebbero stati disciplinati eventuali importi minimi, modalità e termini di attuazione, anche in relazione ai soggetti interessati.
In attuazione di quanto disposto il DM 24.01.2014 ha puntualmente precisato che dalla data della sua entrata in vigore, cioè il 28 marzo, l’obbligo citato si sarebbe dovuto applicare a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro, disposti a favore dei soggetti, rientranti nella definizione di “esercente” (beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all’accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici), per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, poi, l’obbligo di accettazione di pagamenti elettronici sarebbe valso solo per le attività commerciali o professionali con un fatturato, nell’anno precedente a quello in corso del quale è effettuato il pagamento, superiore a 200.000 euro.
Successivamente, con l’approvazione di alcuni emendamenti  al “Milleproroghe”, sono state rimescolate le carte in tavola! Infatti il decreto Milleproroghe disponendo che TUTTI i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, avranno tempo fino al 30 giugno per adeguarsi all’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito, ha introdotto incertezza sull’applicazione delle norme transitorie previste dal DM 24.01.2014, che pare non avere più effetti.
Ad oggi non è dato sapere se dal 30.06.2014 l’obbligo del POS sarà per tutti e da subito o se, invece, ci sarà un nuovo regolamento attuativo che disciplini nel merito la fase transitoria.
Nel dubbio attendiamo nuove.

sabato 4 gennaio 2014

Affitti: vale solo l'importo scritto sul contratto registrato!


La scrittura privata tra inquilino e proprietario per fissare il canone reale d'affitto – differenziandolo da quello registrato – è un comportamento elusivo della pretesa fiscale e che rientra a pieno titolo nell'abuso del diritto.
Pertanto l'accordo "sottobanco" non può essere considerato «ammissibile e lecito» e neppure può essere sanato con una tardiva registrazione; inoltre l'imposta di registro va pagata in rapporto al contratto fiscalmente valido e il proprietario non può pretendere un affitto superiore a quanto è previsto nell'accordo comunicato al Fisco. Con un'articolata ordinanza interlocutoria (37/14) la Terza civile della Cassazione torna sulla vexata quaestio della validità degli accordi privati tra locatore e conduttore di immobili, per chiedere alle Sezioni Unite di aggiornare definitivamente la giurisprudenza su un tema impervio e molto scivoloso.
Il fatto da cui parte la Terza sezione è un normale quanto frequente contenzioso di sfratto per morosità, dopo che le parti avevano stipulato un contratto "base" per un villino alle porte di Roma (378,35 euro mese) e un accordo integrativo che portava il canone a 1.700 euro, spese comprese.

Diritto camerale annuale 2014




Con la circolare 5.12.2013 n. 201237, il Ministero dello Sviluppo economico definisce gli importi del diritto camerale annuale per il 2014.
Nella sostanza, sono confermati gli importi e le aliquote per scaglioni di fatturato applicati dal 2011,stabiliti dal DM 21.4.2011.

Soggetti iscritti al REA 
I soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) devono un importo pari a 30,00 euro.  

Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro 
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato: 
- società semplici non agricole: 200,00 euro;
- società semplici agricole: 100,00 euro;
- società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 200,00 euro;
- imprese individuali: 88,00 euro.