domenica 18 luglio 2010

Esecutività dell'accertamento - Riflessi

In presenza di ricorso, le somme richieste, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, mediante avviso di accertamento, non possono essere riscosse immediatamente.
Infatti, in base al combinato disposto degli artt. 15 del DPR 602/73 e 68 del DLgs. 546/92, l'iscrizione a ruolo deve avvenire:
- immediatamente, per la metà degli importi;
- per i restanti due terzi, dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente;
- per il rimanente, dopo la sentenza della C.T. Reg. sfavorevole al contribuente.
Per le sanzioni, invece, ai sensi dell'art. 19 del DLgs. 472/97, la riscossione non può avvenire sino alla sentenza di primo grado che respinge il ricorso e nella misura dei due terzi.
Le novità introdotte dall'art. 29 del DL 78/2010 (esecutività degli avvisi di accertamento) non modificano il suddetto sistema, per cui, per gli atti notificati dall'1.7.2011, in presenza di ricorso le imposte dovranno essere versate, entro 60 gg. dalla notifica dell'atto, per la metà del loro ammontare e non per l'intero.
Tanto nel sistema attuale che in quello delineato dal DL 78/2010, vi è una normativa particolare per gli accertamenti "antielusivi", emanati ai sensi dell'art. 37-bis del DPR 600/73. Come prevede la norma, tutte le somme (imposte e sanzioni) non possono essere richieste se non dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente e nella misura dei due terzi.
Sarebbe opportuno che la suddetta garanzia procedurale venisse estesa altresì agli accertamenti fondati sul c.d. "abuso del diritto".

Approfondimenti:

art.68 DLgs 31.12.1992 n.546
art.19 Dlgs 18.12.1997 n.472
art.37 bis DPR 29.9.1973 n.600
art.15 DPR 29.9.1973 n.602
art.29 DL 31.5.2010 n.78


Nessun commento:

Posta un commento