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martedì 20 agosto 2013

Avviamento derivante da una precedente cessione d'azienda: sentenza della Cassazione del 3 luglio 2013



Con la sentenza n. 16684 depositata il 3 luglio 2013, la Corte di Cassazione ha legittimato la deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento anche se, nel frattempo, la società accertata aveva proceduto a ritrasferire a terzi i beni acquisiti in forza di una precedente cessione d’azienda con una serie di contratti che, a loro volta, sono stati riqualificati come cessione d’azienda.
Nel caso giunto a sentenza, in particolare, la società A (ricorrente) aveva acquisito un’azienda industriale dalla società X, ed aveva successivamente effettuato una serie distinta di cessioni nei confronti della società Z (macchinari, attrezzature, magazzino, beni immateriali) che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto essere una cessione d’aziendafrazionata”.
L’oggetto della controversia non è, come sarebbe lecito attendersi, l’accertamento del valore dell’avviamento della cessione d’azienda operata da A in favore di Z ai fini dell’imposta di registro, né l’eventuale rideterminazione della plusvalenza utilizzando anche per le imposte sui redditi i criteri di quantificazione dell’avviamento adottati in sede di accertamento per le imposte indirette, bensì la ripresa a tassazione della quota di ammortamento dell’avviamentoderivativo”, ovvero dell’avviamento pagato da A ad X in occasione della precedente cessione d’azienda, che la società A stessa aveva continuato ad ammortizzare.