sabato 29 dicembre 2012

False partite IVA: ecco cosa dice la norma


 
La riforma Fornero sta spaventando parecchi professionisti che non sanno se rientrano nella categoria delle cosidette “false partite IVA” o se al contrario possono sentirsi esclusi (e dunque al sicuro) da qui ai prossimi anni in cui inizieranno presumibilmente i controlli.
Ma vediamo di affrontare la questione analizzando, per il momento, cosa dice la norma nello specifico.
La Legge 92/2012 prevede che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita iva sono considerate Co.Co.Co. qualora ricorrano almeno due dei seguenti tre presupposti:
1) la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi (da intendersi civili 1° gennaio - 31 dicembre);
2) il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più del l'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi (da intendersi due periodi di 365 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, cioé il 18 luglio 2012);
3) il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro, anche in modo non esclusivo, presso una delle sedi del committente.
Si sta affermando dunque che, qualora venissero mai accertati almeno due dei presupposti di cui sopra, un rapporto di lavoro autonomo potrebbe essere per legge trasformato in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. E' evidente che questo avrebbe un riflesso immediato su due ambiti principalmente: quello previdenziale e quello delle tutele per il rapporto di lavoro.
In ambito previdenziale la differenza sarebbe sostanziale: il lavoratore autonomo con partita iva paga interamente a proprio carico il contributo alla gestione separata in relazione al reddito prodotto (salvo la possibilità di effettuare una rivalsa del 4%), mentre nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo il contributo è dovuto dal committente, fermo restando la suddivisione di 2/3 (committente) e 1/3 (collaboratore).
Per quanto riguarda invece le tutele per il rapporto di lavoro, sarebbe necessaria la presenza di un progetto che presupponga un risultato specifico.
Il compenso, in assenza di contrattazione collettiva specifica, non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.
Inoltre, troverebbero applicazione le tutele previste dall'articolo 66 del Dlgs 276/2003: ossia, la gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
Il committente potrebbe comunque recedere dal contratto se la sospensione si dovesse protrarre per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile. Mentre, in caso di gravidanza, la durata del rapporto sarebbe prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
Il ministero però, ha chiarito che i lavoratori potranno rivendicare la sussistenza di un rapporto i lavoro subordinato invocando gli ordinari criteri distintivi previsti dall'articolo 2094 del Codice civile. Ad analoga conclusione potrà giungere l'ispettore anche se, con particolare riguardo al settore edile, quest'ultimo è chiamato a rispettare i parametri già dettati dalla direzione generale per l'Attività ispettiva contenuti nella circolare 16/2012.

giovedì 13 dicembre 2012

Acconto IVA: scadenza del 27 dicembre 2012


Il 27 dicembre 2012 scade il termine per il versamento dell’acconto IVA per il 2011. Tale acconto può essere calcolato utilizzando tre metodi alternativi: 
1) metodo storico; 
2) metodo previsionale;
3) metodo analitico;
Spetta al contribuente la scelta, "ragionando" su quello più vantaggioso.

 

Metodo storico

Secondo il metodo storico, il versamento da effettuare è pari all'88% dell'IVA dovuta nella liquidazione:
- periodica di dicembre 2011, nel caso di contribuenti mensili;
- annuale 2011, nel caso di contribuenti trimestrali;
- periodica (4° trimestre 2011), nel caso di contribuenti trimestrali speciali;

 

Metodo previsionale

Con tale metodo -adottato soprattutto da chi prevede una liquidazione periodica o annuale, con un debito inferiore rispetto a quello dell'anno precedente- il contribuente calcolerà l’88% dell’imposta basandosi sulle prospettive di realizzo fino al 31.12.2011. E’ importante che il contribuente conosca con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell’anno. Proprio perché si tratta di una stima, infatti, potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto (con conseguente applicazione della sanzione ordinaria del 30% sugli importi dovuti e non versati). Naturalmente, il contribuente potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso provvedendo a versare sia la maggiore Iva dovuta, sia le relative sanzioni con interessi, utilizzando i codici tributo 8904 per la sanzione, e 1991 per gli interessi legali.

 

Metodo analitico

Il metodo analitico (o della liquidazione intermedia) consiste nel calcolare l’acconto dovuto sulla base di una apposita liquidazione che considera le operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre 2011: si tratta di una liquidazione periodica “aggiuntiva”, basata su dati effettivi, il cui saldo (se a debito) darà la misura dell’acconto dovuto.

 

Modalità e termini di versamento dell’acconto Iva

Il versamento dell’acconto Iva deve essere effettuato mediante modello F24, entro il 27 dicembre prossimo, esclusivamente con modalità telematiche utilizzando i seguenti codici tributo:
  • 6013 per i contribuenti mensili;
  • 6035 per i contribuenti trimestrali.
L’acconto Iva non deve essere versato se l’importo è inferiore ad Euro 103,29, e in ogni caso non può mai essere rateizzato.
I contribuenti con liquidazioni trimestrali “per opzione” non devono versare, ai fini dell’acconto, la maggiorazione degli interessi dell’1%, che va applicata solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri solari e su quelli a conguaglio in sede di dichiarazione annuale.

martedì 20 novembre 2012

Secondo acconto INPS per artigiani e commercianti


Se i professionisti iscritti alla gestione separata INPS si dovranno sobbarcare il peso del secondo acconto dei contributi dovuti entro il 30.11.2012, artigiani e commercianti non possono di certo gioire. Infatti anch'essi sono chiamati al pagamento del secondo acconto INPS alla medesima data di scadenza degli iscritti alla gestione separata.

Ma vediamo di fare un resoconto del "funzionamento" della gestione INPS artigiani e commercianti, in modo da capire meglio quali sono gli importi dovuti, le aliquote da applicare e le diverse scadenze da rispettare.

Gli Artigiani e Commercianti iscritti alle alle gestioni dei contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) devono versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi propri, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).
Fino al minimale di reddito, che per il 2012 è pari a € 14.930, i contributi IVS sono dovuti in misura fissa, applicando a tale importo minimale le seguenti aliquote contributive:
  • per gli artigiani:
    • 21,30% per i titolari di qualunque età ed i collaboratori di età superiore a 21 anni;
    • 18,30% per i collaboratori fino a 21 anni di età;
  • per i commercianti:
    • 21,39% per i titolari di qualunque età ed i collaboratori di età superiore a 21 anni;
    • 18,39% per i collaboratori fino a 21 anni di età.
Tali “contributi fissi” devono essere versati in 4 rate annuali (16 maggio 2012, 16 agosto 2012, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013).
Sulla quota di reddito eccedente il minimale di € 14.930 (e fino al massimale di € 73.673 frazionabile a mese, ovvero, per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 iscritti dal 1996, di € 96.149 non frazionabile a mese), invece, i contributi da versare sono calcolati in modo proporzionale applicando le suddette aliquote a tale quota di reddito eccedente (si tenga conto, comunque, che sull’eventuale parte di reddito eccedente € 44.204 le aliquote vanno aumentate di 1 punto percentuale).
L’acconto dei contributi 2012 eventualmente dovuto sulla quota di reddito eccedente il minimale deve essere versato in due rate di pari importo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, pertanto:
  • entro il 9 luglio 2012 (o 20 agosto 2012 con maggiorazione dello 0,40%) a titolo di 1° acconto 2012 (50% dell’acconto totale);
  • entro il 30 novembre 2012, a titolo di 2° acconto 2012 (restante 50% dell’acconto totale).
L’importo derivante dalla somma del contributo calcolato sul minimale di reddito e del contributo calcolato sul reddito eccedente il minimale costituisce l’acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2012 (non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza) sulla base del dato storico del 2011.
Se tale somma risulterà poi, in sede di UNICO PF 2013, inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa effettivamente realizzati nel 2012, sarà dovuto un ulteriore contributo a saldo 2012 da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche derivanti da UNICO PF 2013 e, quindi, entro il 16 giugno 2013 (o 16 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,40%).
I righi di UNICO PF 2012 da prendere in considerazione per individuare il reddito utile ai fini del calcolo dei contributi sono:
  • RF51 ed RG34 per il titolare;
  • RH14 per il socio di società di persone, il socio di Srl trasparente ed il collaboratore di impresa familiare;
  • RG29 per i soggetti che adottano il regime delle nuove iniziative produttive;
  • CM6 (eventualmente ridotto delle perdite pregresse, CM9) per i contribuenti minimi.
Resta salva la facoltà del contribuente di utilizzare il metodo previsionale in luogo di quello storico.
 



venerdì 16 novembre 2012

Gestione Separata INPS: chiamata all'acconto per i professionisti con partita iva




I professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95 devono versare il secondo acconto dei contributi dovuti per il 2012, entro il 30.11.2012.
I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 co. 1 del TUIR, assoggettati al contributo INPS di cui alla L. 335/95, sono tenuti al versamento dell'acconto del contributo per il 2012, calcolato sulla base del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2011.


Quali sono le aliquote contributive?
L'art. 22 co. 1 della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) ha previsto che, a decorrere dall'1.1.2012, le aliquote contributive applicabili agli iscritti alla suddetta Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 335/95 sono aumentate dell'1%. Pertanto, nel 2012 ai predetti soggetti si applicano le seguenti aliquote:
  • soggetti senza altra copertura previdenziale: 27,72%, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di 96.149,00 euro;
  • soggetti iscritti anche ad un'altra forma previdenziale obbligatoria (ad esempio, dipendenti pubblici e privati, professionisti con Cassa, artigiani e commercianti, ecc.) o titolari di pensione (diretta o indiretta): 18%, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di 96.149,00 euro.
Il pagamento dell'acconto del contributo INPS va effettuato in due rate di eguale importo. Le rate sono pari al 40% del contributo dovuto sul reddito di lavoro autonomo professionale dell'anno precedente.
A tale proposito, la circ. INPS 9.6.98 n. 123 ha chiarito che, ai fini della determinazione dell'ammontare degli acconti e, quindi, delle rate, occorre fare riferimento alle aliquote vigenti nell'anno di riferimento degli acconti medesimi. Pertanto, i professionisti in esame devono applicare ai fini degli acconti le aliquote per il 2012 sopra indicate, a seconda della loro "posizione" soggettiva.

Per i professionisti titolari di partita IVA soggetti all'aliquota del 18%, i termini di versamento sono i seguenti:
  • la prima rata, pari al 7,2% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 (o RE21) del modello UNICO 2012 PF, doveva essere versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal medesimo modello;
  • la seconda rata, pari sempre al 7,2% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 (o RE21) del modello UNICO 2012 PF, deve essere versata entro il 30.11.2012.
Per i professionisti titolari di partita IVA soggetti all'aliquota del 27,72%, i termini di versamento sono i seguenti:
  • la prima rata, pari all'11,088% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 (o RE21) del modello UNICO 2012 PF, doveva essere versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal medesimo modello;
  • la seconda rata, pari sempre all'11,088% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 (o RE21) del modello UNICO 2012 PF, deve essere versata entro il 30.11.2012.

I righi della dichiarazione da assumere per il calcolo dell'acconto del contributo INPS ex L. 335/95 sono i seguenti:
SECONDO ACCONTO 2012 - CONTRIBUTO INPS EX L. 335/95 
Soggetti
Modello
Rigo della dichiarazione
%
Termine
Professionisti iscritti solo all'INPS e non pensionati (27,72%)
UNICO 2012
RE25 (o RE21)
11,088%
30.11.2012
Differenza tra rigo CM6 e
rigo CM9 colonna 2
("nuovi" contribuenti minimi)
Professionisti iscritti anche ad altre gestioni previdenziali
o titolari di una pensione diretta o indiretta (18%)
UNICO 2012
RE25 (o RE21)
7,2%
30.11.2012
Differenza tra rigo CM6 e 
rigo CM9 colonna 2 
("nuovi" contribuenti minimi)

giovedì 15 novembre 2012

L'obbligo della PEC si estende alle imprese individuali




A partire dal 20 ottobre 2012 possedere un indirizzo di posta elettronica certificata è diventato un obbligo anche per le imprese individuali. E' quanto previsto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 5, comma 1 e 2, che estende alle imprese individuali l'obbligo che, in base al D.L. 29 novembre 2008, n. 186, art. 6, era già attivo per le società e i professionisti.
Le imprese individuali di nuova costituzione dovranno dunque comunicare la loro PEC al momento dell'iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane, pena la sospensione della domanda per tre mesi, in attesa che avvenga l'integrazione richiesta.
Le imprese già iscritte, invece, avranno tempo fino al 31 dicembre 2013 per dotarsi di PEC e comunicarla al Registro delle imprese competente.
Lo scopo della norma è quello di facilitare le comunicazioni telematiche tra le imprese, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, poiché, conferendo valore legale alle e-mail, la PEC assolve la funzione di una raccomandata con ricevuta di ricezione.
A tale scopo il comma 3, art. 2 del D.L. 179/2012 istituisce presso il Ministero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, un elenco pubblico contenente le PEC delle imprese e dei professionisti, denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), la cui consultazione sarà consentita alle pubbliche amministrazioni e alle stesse imprese presenti.

domenica 11 novembre 2012

Detrazioni su ristrutturazioni edilizie e interventi di riqualificazione energetica



Sulle detrazioni per spese di ristrutturazione e di riqualificazione energetica si è detto e scritto tanto sul web nei mesi passati. In questo post cercherò di riassumere sinteticamente la normativa mettendo le due misure a confronto.

Detrazione del 36%-50%                                        Detrazione del 55%

I tempi
I tempi
Per le spese sostenute dal 26/06/2012 fino al 30/06/2013 la detrazione irpef per i lavori di recupero edilizio è del 50% su una spesa massima di 96.000 euro.
Dal 01/07/2013 tornerà al 36% su una spesa massima di 48.000 euro.
Per le spese di riqualificazione energetica (risparmio energetico) sostenute fino al 30/06/2013 la detrazione irpef/ires è del 55%.
Dal 01/07/2013, salvo proroghe, la detrazione finirà e al risparmio energetico potrà essere applicato il 36%.

Detrazione del 36%-50%                                        Detrazione del 55%

Spese e lavori
Spese e lavori
Spesa massima: 96.000 euro
Detrazione 50%: 48.000 euro
-          Manutenzione ordinaria condominio (ad esempio tinteggiatura facciata);
-          Manutenzione straordinaria nelle singole unità immobiliari abitative (ad esempio rifacimento del bagno);
-          Opere per prevenire il compimento di atti illeciti (ad esempio porta blindata);
-          Opere per la sicurezza domestica (ad esempio interruttore con salvavita);
-          Opere contro le barriere architettoniche (ad esempio nuovo ascensore).
Spesa massima: 181.818 euro
Detrazione 55%: 100.000 euro
-          Riqualificazione energetica di edifici esistenti
Spesa massima: 109.091 euro
Detrazione 55%: 60.000 euro
-          Sostituzione di finestre e/c coibentazione di pareti e coperture;
-          Installazione di pannelli solari per l’acqua calda
Spesa massima: 54.545 euro
Detrazione 55%: 30.000 euro
- Sostituzione dell’impianto di riscaldamento con una nuova caldaia

Detrazione del 36%-50%                                        Detrazione del 55%

La procedura
La procedura
Per i cantieri avviati dal 14/05/2011 non è più necessario inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo delle Entrate di Pescara.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori va mandata in via telematica all’Enea la documentazione dei lavori, che cambia a seconda del tipo di intervento

Per entrambe le tipologie di detrazione

I pagamenti
Le fatture emesse dal 14/05/2011 non devono più contenere l’indicazione della manodopera. I pagamenti vanno eseguiti sempre con bonifico bancario “tracciabile” da cui risultino:
1)       La causale del pagamento;
2)       Il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
3)       Il numero di partita iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è eseguito il pagamento.

Per entrambe le tipologie di detrazione

La detrazione
Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono sostenute le spese, si può iniziare a scontare la detrazione dall’imposta dovuta. Ad esempio, chi effettua bonifici per 10.000 euro a novembre di quest’anno, può detrarre 500 euro all’anno per 10 anni a partire dal 730 o Unico 2013.




martedì 30 ottobre 2012

Cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari: novità del DL 1/2012


L'art.62 del D.L. 24.01.2012 n°1 sulle cosidette "liberalizzazioni", poi convertito nella L. 24.03.2012 n°27, ha introdotto una disciplina specifica in materia di contratti tra imprese riguardanti la cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari.
Le novità riguardano:
1) la previsione dell'obbligo della forma scritta per i contratti di cessione di beni agricoli e alimentari;
2) il divieto di pratiche commerciali sleali;
3) i termini di pagamento per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari.
Ma vediamo di entrare nel merito della nuova norma.
Il comma 1 dell'art.62 prevede che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari debbano essere obbligatoriamente stipulati in forma scritta e debbano riportare, a pena di nullità, la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. L'unica eccezione a tali nuove regole è costituita dai contratti conclusi con il consumatore finale. Le violazioni di tale disposizione sono punite con la sanzione da 516 euro a 20.000 euro (in relazione al valore dei beni ceduti), salvo che il fatto costituisca reato.
Il comma 2 vieta invece le pratiche commerciali sleali che potrebbero riguardare i suddetti contratti. Ad esempio, è "vietato imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive", è vietato "subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degi uni e delle altre", ecc.ecc. Le violazioni di  tali disposizioni sono punite con la sanzione da 516 euro a 3.000 euro.
Il comma 3 del citato art.62 dispone che, con riferimento ai contratti di cui al citato comma 1, il termine di pagamento del corrispettivo va effettuato:
- entro 30 giorni per le merci deteriorabili (il comma 4 dell'art.62 fa un elenco dei prodotti alimentari che devono essere intesi come deteriorabili);
- entro 60 giorni per tutte le altre merci.
Il calcolo dei giorni decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
In caso di ritardo dei pagamenti è applicabile la sanzione da 500 euro a 500.000 euro determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura dei ritardi.
Le modalità applicative di tali disposizioni sono demandate ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che, sebbene non sia ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato reso noto sul sito del citato Ministero (http://www.politicheagricole.it).

venerdì 11 maggio 2012

La dichiarazione congiunta



I contribuenti nel Modello 730 possono avvalersi della "dichiarazione congiunta", ossia della possibilità di inviare un'unica dichiarazione per tassare i redditi propri e del coniuge e detrarne le relative spese.
Quando può essere utilizzata la dichiarazione congiunta?
- quando entrambi i coniugi possiedono tipologie di redditi che possono essere dichiarate nel modello 730;
- quando almeno uno dei coniugi ha un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione.
Presentare la dichiarazione congiunta può essere molto conveniente quando uno dei due coniugi ha maturato un credito molto alto e l'altro è a debito, in modo da compensare le partite opposte. Oppure può essere altrettanto conveniente quando uno dei due coniugi non ha sostituto d'imposta al momento della presentazione del modello e, utilizzando il datore di lavoro del contribuente dichiarante, ottiene in tempi brevi un eventuale rimborso.
Sin qua è tutto molto semplice, ma è evidente che quando si va a trattare i casi specifici emergono dubbi interpretativi che di volta in volta vanno chiariti. Di seguito riporterò alcune domande che mi sono state poste dai clienti in questa campagna 730:
Una coppia di coniugi, entrambi con reddito di lavoro dipendente, è obbligata a presentare la dichiarazione congiunta?
No, la dichiarazione congiunta di marito e moglie non è un obbligo ma una facoltà che il Fisco concede ai coniugi.
Una coppia convivente può presentare la dichiarazione congiunta?
No, la dichiarazione congiunta può essere presentata solo da soggetti che hanno contratto il matrimonio civile.
Due coniugi che contraggono matrimonio in corso d'anno, possono presentare la dichiarazione congiunta?
Si, purché il matrimonio sia antecedente alla presentazione della dichiarazione.
Nel caso di decesso del coniuge, il coniuge superstite può effettuare la dichiarazione 730 congiunta?
No, in caso di decesso di uno dei due coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, il coniuge superstite dovrà presentare il Modello Unico (non il 730!) in qualità di erede dichiarando i redditi del de cuius.

venerdì 6 aprile 2012

Casi di esonero dall'obbligo di presentazione del 730

Una domanda che spesso mi viene posta è: "Sono obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi?". Effettivamente esistono dei casi in cui è possibile non presentare la dichiarazione dei redditi, vediamo quali sono.

Innanzitutto vi è una condizione generale di esonero dalla presentazione del Modello 730 che vale per tutti ed è la seguente: è esonerato della presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33.
Poi, una volta verificato il caso generale di esonero, è necessario verificare se si rientra nei casi di esonero "sulla base del tipo di reddito" oppure "sulla base del livello di reddito conseguito".
Caso 1: esonero sulla base del tipo di reddito
Il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna è esonerato se si verificano anche le condizioni descritte nella seconda colonna:
TIPO DI REDDITO
CONDIZIONI
Abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)
1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio
Lavoro dipendente o pensione
2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.
Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Redditi esenti.
Esempi: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva.
Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico

Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili

Caso 2: esonero sulla base del livello di reddito conseguito
Il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, è esonerato se si verificano anche le condizioni descritte nella terza colonna:
TIPO DI REDDITO
LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a )
CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (compresa abitazione principale e sue pertinenze)
500

Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (*)
8.000
Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni
Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + altre tipologie di reddito (*)
7.500

Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)
7.500 (pensione)
185,92 (terreni)

Pensione + altre tipologie di reddito (*)
7.750
Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Contribuente di età pari o superiore a 75 anni.
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (*)
È escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli
7.500

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro
Esempi: compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale
4.800

Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche
28.158,28

(*) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.