Gli incaricati alle vendite, noti
anche col nome di venditori porta a porta o venditori a domicilio, sono coloro
che si occupano della vendita di un prodotto direttamente al consumatore
finale. In particolare, tale attività é caratterizzata dal fatto che la vendita
avviene al di fuori dei locali dell'impresa.
Tale professione é disciplinata
dalla Legge n.114 del 1998 e dalla Legge n.173 del 2005.
Secondo l'art.1 della Legge n.173/2005,
la vendita diretta a domicilio é la raccolta di ordinativi di acquisto presso:
- il domicilio del consumatore
finale;
oppure
- nei locali nei quali il
consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro,
di studio, intrattenimento o svago.
L'attività di Incaricato alle Vendite può
essere svolta da tutte le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
1) avere la maggiore età;
2) non avere pendenze penali;
3) essere in possesso del
tesserino di riconoscimento rilasciato dalla società.
L'attività dell'incaricato alla
vendita diretta senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia, é
considerabile un'attività occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo
non superiore a 5.000 euro. Il limite dei 5.000 euro riguarda il reddito e non
il volume d'affari, di conseguenza, per la sua determinazione, si dovrà tener
conto anche delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività.
L'art.25bis, comma 6 del DPR 600/73 forfetizza tali spese al 22%, per cui, il
limite massimo di reddito lordo é di 6.410,25 euro:
6.410,25 x 22% = 1.410,25 euro
6.410,25 - 1.410,25 = 5.000 euro
RIFLESSI IVA
Ai fini IVA, un'attività
occasionale non comporta l'obbligo di apertura della partita IVA, né
l'adempimento degli altri obblighi previsti dal DPR 633/72 (fatturazione,
tenuta dei registri IVA, ecc.). Viceversa se il reddito annuo supera 5.000
euro, l'attività non può essere considerata occasionale e, di conseguenza, dovrà
essere considerata come abituale e il venditore sarà considerato a tutti gli
effetti un soggetto passivo IVA.
RIFLESSI IRPEF
Dal punto di vista
dell'imposizione diretta, l'impresa committente trattiene una ritenuta a titolo
d'imposta con aliquota pari al primo scaglione di reddito, attualmente al 23%.
Tuttavia tali redditi, se non superiori a 6.410,25 euro, non dovranno essere
riportati nel Modello Unico del venditore (RM 180/E del 1995).
RIFLESSI INPS
Per quanto riguarda la
contribuzione INPS, gli obblighi scattano dal superamento dei 5.000 euro con
aliquota al 27,72% prevista dalla gestione separata. Tale fascia di reddito
rappresenta una vera e propria fascia di esenzione, quindi in caso di redditi
superiori a tale limite i contributi sono dovuti solamente sulla parte che
eccede il limite stesso. Riportando un esempio:
Reddito lordo = 8.000 euro
Deduzione forfettaria spese =
1.760 (8.000 x 22%);
Reddito netto = 6.240 (8.000 -
1.760);
Imponibile previdenziale = 1.240 (6.240
- 5.000).