sabato 31 luglio 2010



Si avvisano i navigatori del blog che lo studio rimarrà chiuso dal 09/08/2010 al 01/09/2010 per la pausa estiva.
Buone vacanze!

sabato 24 luglio 2010

Precisazioni dell'Agenzia delle Entrate in materia di modelli INTRASTAT alla luce delle novità applicabili dal 2010


L'AdE fornisce ulteriori precisazioni in merito alle novità applicabili dal 2010 in materia di modelli INTRASTAT, a seguito del recepimento delle Direttive n. 2008/8/CE e 2008/117/CE.
In particolare, è stato chiarito che:
- per le prestazioni di servizi "generiche" rese e ricevute, i modelli non vanno presentati se la controparte, benché identificata nella UE, sia stabilita in un Paese extra-UE. Per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, invece, ciò che rileva è, sul piano oggettivo, la natura intracomunitaria dell'operazione, a prescindere - quindi - dal luogo di stabilimento del cedente e del cessionario, purché identificati nella UE;
- i contribuenti minimi che effettuano acquisti intracomunitari di beni e/o di servizi da fornitori stabiliti in altri Paesi UE devono presentare il relativo elenco riepilogativo dopo avere integrato con IVA la fattura ricevuta, senza esercitare la detrazione. Dal lato attivo, invece, i contribuenti minimi, nei rapporti con i propri clienti comunitari, non effettuano operazioni intracomunitarie, bensì interne, escluse pertanto dall'obbligo di dichiarazione ai fini INTRASTAT;
- il cessionario/committente italiano, per gli acquisti di beni/servizi da fornitori comunitari in regime di franchigia per le piccole imprese, deve emettere autofattura, senza però presentare il relativo elenco riepilogativo. Le operazioni attive, invece, mantengono natura intracomunitaria, per cui il cedente/prestatore italiano deve emettere fattura senza IVA, computandola negli elenchi riepilogativi;
- in caso di cambio di periodicità nel corso del trimestre, occorre presentare l'elenco trimestrale entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui il limite di 50.000,00 euro è stato superato, contrassegnando nel frontespizio l'apposita casella a seconda che del mese in cui è avvenuto il superamento della soglia;
- al fine di evitare duplicazioni d'imposta, se la fattura, per le prestazioni rese dal fornitore stabilito in altro Paese membro, è stata emessa, con addebito dell'IVA, nel 2009, in applicazione della normativa previgente, l'operazione non si considera rilevante nel 2010 anche se in tale anno è stato pagato il corrispettivo;
- l'autofattura deve essere annotata, nel registro delle fatture emesse, entro 15 giorni con riferimento alla data di emissione, che coincide con quella di effettuazione della prestazione, cioè del pagamento del corrispettivo. Posto che nei modelli INTRASTAT devono essere riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, l'autofattura emessa, per ipotesi, il 31 gennaio e registrata il 10 febbraio, deve essere inserita nell'elenco di gennaio. Lo stesso dicasi nei casi di anticipazione dell'emissione dell'autofattura o di integrazione della fattura;
- in base al criterio del momento di effettuazione dell'operazione, le fatture di acconto per servizi vanno incluse nei modelli in relazione al momento del pagamento della frazione di corrispettivo;
- in caso di pagamento con carta di credito, occorre indicare il codice "A" (accredito) come modalità d'incasso, mentre il pagamento con ricevuta bancaria richiede l'indicazione del codice "X" (altro) come modalità di pagamento. Se il pagamento non è stato ancora ricevuto al momento della presentazione dei modelli, occorre compilare il campo "Modalità di incasso", inserendo dati presunti.

domenica 18 luglio 2010

Esecutività dell'accertamento - Riflessi

In presenza di ricorso, le somme richieste, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, mediante avviso di accertamento, non possono essere riscosse immediatamente.
Infatti, in base al combinato disposto degli artt. 15 del DPR 602/73 e 68 del DLgs. 546/92, l'iscrizione a ruolo deve avvenire:
- immediatamente, per la metà degli importi;
- per i restanti due terzi, dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente;
- per il rimanente, dopo la sentenza della C.T. Reg. sfavorevole al contribuente.
Per le sanzioni, invece, ai sensi dell'art. 19 del DLgs. 472/97, la riscossione non può avvenire sino alla sentenza di primo grado che respinge il ricorso e nella misura dei due terzi.
Le novità introdotte dall'art. 29 del DL 78/2010 (esecutività degli avvisi di accertamento) non modificano il suddetto sistema, per cui, per gli atti notificati dall'1.7.2011, in presenza di ricorso le imposte dovranno essere versate, entro 60 gg. dalla notifica dell'atto, per la metà del loro ammontare e non per l'intero.
Tanto nel sistema attuale che in quello delineato dal DL 78/2010, vi è una normativa particolare per gli accertamenti "antielusivi", emanati ai sensi dell'art. 37-bis del DPR 600/73. Come prevede la norma, tutte le somme (imposte e sanzioni) non possono essere richieste se non dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente e nella misura dei due terzi.
Sarebbe opportuno che la suddetta garanzia procedurale venisse estesa altresì agli accertamenti fondati sul c.d. "abuso del diritto".

Approfondimenti:

art.68 DLgs 31.12.1992 n.546
art.19 Dlgs 18.12.1997 n.472
art.37 bis DPR 29.9.1973 n.600
art.15 DPR 29.9.1973 n.602
art.29 DL 31.5.2010 n.78


domenica 4 luglio 2010

Spese per la riqualificazione energetica degli edifici - Detrazione del 55%

In relazione alla detrazione IRPEF/IRES del 55% prevista per le spese sostenute in relazione agli interventi volti alla riqualificazione energetica di edifici esistenti dall'art. 1 co. 344-349 della L. 296/2006, con la circ. 1.7.2010 n. 39, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione:
- non spetta se gli edifici vengono demoliti e ricostruiti con ampliamento;
- compete se sull'edificio vengono eseguiti lavori di ristrutturazione senza demolizione e ampliamento.
In quest'ultimo caso, sono detraibili le spese riconducibili alla parte di edificio esistente prima dei lavori e l'agevolazione non può comunque riguardare gli interventi di cui al co. 344 del citato art. 1 (si tratta di quegli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per il riscaldamento inferiore di almeno il 20% ai valori stabiliti dal DM 11.3.2008).

Circolare Agenzia delle Entrate n°39 del 1 Luglio 2010






sabato 3 luglio 2010

Compilazione della parte previdenziale del Modello 770/2010 Semplificato - Chiarimenti (circ. INPS 30.6.2010 n. 81)

Entro il prossimo 2.8.2010, i sostituti d'imposti dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, il Modello 770/2010 Semplificato.
L'INPS, con la circolare 30.6.2010 n. 81, ha fornito chiarimenti per la compilazione della parte C del Modello, recante i dati previdenziali ed assistenziali di competenza dell'Istituto.
Composizione della parte C
La parte C "Dati previdenziali e assistenziali INPS" del Modello 770/2010 Semplificato è suddivisa in due sezioni:
- la sezione 1, relativa ai lavoratori subordinati;
- la sezione 2, relativa ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, e agli altri soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS, ex art. 2 co. 26 della L. 335/95, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.
Imponibile previdenziale dei lavoratori subordinati
Per quanto concerne i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS per i lavoratori dipendenti, l'Istituto ricorda, innanzitutto, che, al punto 4 della sezione 1 ("Imponibile previdenziale") deve essere indicato l'importo complessivo:
- delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, competenze accessorie, ecc.);
- delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la tredicesima o quattordicesima mensilità, premi di risultato, importi dovuti per ferie non godute, utilizzo di autovetture e altri fringe benefits, ecc.).
Ciò posto, la circolare in commento precisa, altresì, che:
- per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su base convenzionale devono essere indicate le retribuzioni convenzionali. Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (es. lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali), deve essere indicata la retribuzione assoggettata al contributo IVS;
- per quanto riguarda i premi di risultato, in relazione alla disciplina introdotta dall'anno 2008 dalla L. 247/2007 e dai DM 7.5.2008 e 17.12.2009, deve essere indicato l'intero premio od erogazione, compresa la parte soggetta al particolare sgravio corrispondente ad un massimo di 25 punti a favore del datore di lavoro e all'intera quota contributiva a favore del lavoratore;
- l'indennità sostitutiva di preavviso va ricompresa in tale punto anche se copre parte dell'anno 2010;
- gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto sono unicamente quelli corrisposti nell'anno 2009 in forza di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo. Sono, invece, esclusi gli arretrati corrisposti nel 2009 ma riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza, i quali saranno assoggettati a contribuzione mediante il Modello DM10/V e imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando i Modelli O1/M-vig, SA/vig e, per i periodi dal gennaio 2005, l'Emens.
Imponibile previdenziale dei collaboratori coordinati e continuativi
Quanto alla sezione 2, con riferimento alla compilazione del punto 12 di tale sezione (concernente l'imponibile contributivo di collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto), l'INPS ribadisce che:
- deve essere indicato il totale dei compensi corrisposti al collaboratore nel 2009, nei limiti del massimale della base imponibile contributiva stabilito per tale anno (pari a euro 91.507,00);
- in virtù del c.d. "principio di cassa allargato" (artt. 50 e 51 co. 1 del TUIR), si devono considerare erogati nel 2009, anche ai fini contributivi, i compensi corrisposti entro il 12.1.2010, se relativi all'anno 2009.


Approfondimenti:

- art. 4 DPR 22.7.1998 n. 322
- Circolare INPS 1.3.2010 n. 27
- Circolare INPS 30.6.2010 n. 81