sabato 27 marzo 2010

Fisco: arriva nuovo modello 730


Parte la stagione delle dichiarazioni fiscali. Il primo appuntamento è con il nuovo 730, il modello utilizzato da 17 milioni di contribuenti, che quest'anno arriva in versione aggiornata e con parecchie novità, illustrate da una circolare dell'Agenzia delle Entrate.
CHI PUO' PRESENTARLO?
Possono utilizzarlo i lavoratori dipendenti, i pensionati e molte altre tipologie di contribuenti, tra cui i lavoratori a tempo determinato, chi percepisce redditi di collaborazione coordinata e continuativa, i soci di cooperative, i lavoratori socialmente utili e il personale della scuola a tempo determinato, se il contratto dura almeno da settembre 2009 a giugno 2010. Non possono utilizzarlo, invece, i contribuenti che sono tenuti a presentare anche una dichiarazione Iva o Irap o il 770 per i sostituti d'imposta (datori di lavoro o enti pensionistici); chi non era residente in Italia nel 2009; chi presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto o chi possiede solo reddito da lavoro dipendente ma il suo datore di lavoro non è obbligato a effettuare ritenute (per esempio, chi si avvale di badanti e colf). Con il 730, ricorda l'Agenzia, i rimborsi si ricevono più celermente, perché finiscono direttamente nella busta paga di luglio o nella pensione di agosto.
CI SONO NOVITA' FISCALI?
Quest'anno il pagamento rateizzato del saldo e del primo acconto dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sconta un tasso d'interesse pari allo 0,33% invece dello 0,50% dell'anno scorso. Gli interessi sono calcolati dal sostituto d'imposta. Mano al portafoglio, invece, per chi ha goduto a novembre del differimento del 20% dell'acconto Irpef previsto dalle norme anticrisi: il saldo allora era più leggero e ovviamente il saldo sarà adesso più "pesante". Chi, invece, a novembre non ha scelto questa opzione e ha compensato la somma pagata in eccesso con il modello F24, deve necessariamente indicare nel 730 la cifra utilizzata in compensazione: i coniugi che presentano la dichiarazione congiunta devono farlo separatamente. Tra le altre novità, l'Agenzia segnala che è stata allargata la platea interessata a ricevere telematicamente i risultati contabili delle dichiarazioni contenuti nel modello 730-4.
DOVE SI CONSEGNA?
Il modello 730 si può presentare direttamente al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, oppure ci si può rivolgere al Caf o a un professionista abilitato. Nel caso in cui si scelga l'intermediario, il 730 deve essere corredato dalla documentazione necessaria a verificare i dati dichiarati, come ad esempio il Cud (in fase di invio proprio in questi giorni), ma anche scontrini e ricevute.
CI SONO DEI TERMINI?
I termini per la presentazione sono il 30 aprile per chi consegna al datore di lavoro o all'ente e il 31 maggio per chi sceglie il Caf o il professionista.

venerdì 26 marzo 2010

Comunicazione Unica d'impresa



Un solo giorno per avviare un’impresa. Dal 1° aprile grazie alla Comunicazione Unica le nuove imprese potranno essere operative da subito ed assolvere al massimo in 7 giorni, gli adempimenti dichiarativi verso il Registro delle Imprese, l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate. Con la Comunicazione Unica le imprese avranno infatti una gestione degli adempimenti più facile e tempi di attesa degli esiti delle pratiche più brevi.
La Comunicazione Unica d’Impresa si compone di più file: un documento contenente i dati sul richiedente, l’oggetto della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi enti; i moduli per il Registro delle Imprese; i moduli per l’Agenzia delle Entrate; i moduli INPS; i moduli INAIL.
Un’apposita procedura telematica attraverso l’utilizzo di un software gratuito, denominato “ComUnica Impresa” (o solo ComUnica) guiderà l’utente nella compilazione della Comunicazione Unica per la nascita d’Impresa (e per le successive variazioni e cancellazioni).
Questa comunicazione è valida ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi. La Comunicazione Unica deve essere inoltrata, utilizzando la firma digitale, all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di competenza, che provvederà ad inoltrarla a sua volta agli altri Enti (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL).

venerdì 19 marzo 2010

Comunicato Stampa - Agenzia delle Entrate


Flusso telematico 730-4, datori di lavoro all’appello entro il 31 marzo.
Lo scambio di informazioni si allarga a tutta la penisola.

I datori di lavoro pubblici e privati hanno tempo fino alla fine del mese per comunicare l’utenza telematica o il nome dell’intermediario presso cui intendono ricevere dall’Agenzia delle Entrate i dati contabili dei modelli 730-4 dei loro dipendenti. Una mossa indispensabile per effettuare le operazioni di conguaglio sulle retribuzioni, che da quest’anno interessa tutti i sostituti d’imposta e non più soltanto quelli con domicilio fiscale in una delle 44 province coinvolte nella sperimentazione iniziata nel 2008.
Fanno eccezione alcuni grandi enti (Inps, Ipost, Inpdap, Mef, Ferrovie dello Stato e Poste Spa), che già ricevono telematicamente sui propri siti la comunicazione del risultato contabile.
Avanti tutta, invece, per gli altri datori di lavoro, che dovranno presentare la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati sui 730-4 indipendentemente dalla provincia in cui sono domiciliati per il Fisco. Uno scambio informativo che, muovendosi su quattro binari, Caf - Agenzia - sostituti - professionisti abilitati (da quest’anno), si è allargato a macchia d’olio, passando dalle 22 province del 2008 alle 44 del 2009, fino a coprire da quest’anno tutto il territorio nazionale.
E-mail e sms al debutto nel modello - Per presentare la comunicazione i datori di lavoro devono usare il modello dedicato, disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it . Nel modulo, da inviare alle Entrate entro la fine di questo mese, ogni sostituto dovrà indicare il proprio numero di telefono cellulare e/o indirizzo di posta elettronica. In questo modo l’Agenzia disporrà di un recapito veloce da utilizzare per sollecitare l’acquisizione effettiva delle informazioni. Un passaggio fondamentale per effettuare correttamente tutte le operazioni di conguaglio, che consentono di calcolare gli importi da trattenere o da rimborsare, tra i quali, per esempio, l’Irpef, riportandoli direttamente nelle procedure utilizzate per preparare le buste paga dei dipendenti.

Roma, 16 marzo 2010

giovedì 11 marzo 2010

Contributi de minimis- Quartu S.Elena


Si segnala che il Comune di Quartu S.Elena ha emesso il bando 2010 per l’accesso ai “contributi de minimis”.
Possono essere avviate iniziative imprenditoriali nei settori dell’artigianato, del turismo, dei servizi, dell’agricoltura e del commercio.
Il contributo viene assegnato sulla base di una valutazione del progetto imprenditoriale e nel rispetto dei requisiti di accesso. La somma, che non deve essere restituita, può finanziare l’acquisto di beni materiali e immateriali, oltre a coprire le spese per la redazione del piano d’impresa.
Importante: data ultima per l’arrivo delle domande di partecipazione al bando è il 15 aprile 2010.Per prender visione del bando e di tutti gli allegati necessari si rimanda al sito del Comune di Quartu S.Elena: http://www.comune.quartusantelena.ca.it/notizia.php?id=278
Per eventuali servizi riguardanti l'elaborazione del business plan, l'assistenza nella fase di realizzazione dell'investimento e di rendicontazione delle spese, nonchè la consulenza nella fase di start-up dell'iniziativa, potete contattarmi ai seguenti contatti:
Studio Fanni
Via Loru 15 - 09125 Cagliari
tel./fax: 0702358120
email: studiofanni@gmail.com

ISEE: modifiche del "collegato lavoro"

Il “collegato lavoro”, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, apporta alcune modifiche alla disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE, detto anche "riccometro"), di cui al DLgs. 109/98.
L'ISEE costituisce un parametro utilizzato da determinati enti o istituzioni al fine di valutare - sulla base del reddito e del patrimonio mobiliare ed immobiliare - la "ricchezza" familiare di coloro che richiedano prestazioni o servizi sociali ed assistenziali, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati, nella misura o nel costo, a determinate situazioni economiche (es. servizi resi da asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia, mense scolastiche, borse di studio, agevolazioni per tasse universitarie, servizi socio sanitari domiciliari, ecc.).
Per consentire la determinazione dell'ISEE, il richiedente deve presentare agli enti che erogano il servizio (Comuni, Università, ecc.), ai CAF o all'INPS un'autocertificazione contenente le informazioni necessarie. Sulla base dei dati autocertificati dal richiedente, l'INPS provvede al calcolo dell'ISEE.
Al riguardo, la principale novità introdotta dal "collegato lavoro" consiste nella previsione della verifica dei dati contenuti nelle autocertificazioni anche da parte dell'Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, al fine di individuare l'eventuale esistenza di omissioni ovvero di difformità dei suddetti dati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dell'Anagrafe tributaria.
Le risultanze di questa attività di verifica saranno inoltrate all'INPS, che le renderà note agli enti destinatari delle autocertificazioni. Nel caso in cui siano state rilevate omissioni o incongruenze, il titolare potrà presentare una dichiarazione integrativa o fornire prova delle sue affermazioni. In ogni caso, l'ente, prima di concedere la prestazione, potrà richiedere documenti che dimostrtino la veridicità delle dichiarazioni e fare controlli ad hoc.

Materiale di approfondimento:
- art. 4 DLgs. 31.3.1998 n. 109
- art. 1 DLgs. 31.3.1998 n. 109
- Il Sole - 24 Ore del 11.3.2010, p. 35 - ''Riccometro vigilato dalle Entrate'' - De Cesari

lunedì 8 marzo 2010

Regime fiscale agevolato "Nuove iniziative produttive"

E' oramai dal 1 gennaio 2001 che le persone fisiche che iniziano un'attività di lavoro autonomo o d'impresa possono avvalersi del regime fiscale agevolato cosidetto delle "nuove iniziative produttive". Infatti l'art. 13 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, con il quale l'ordinaria tassazione del reddito ai fini IRPEF e relative addizionali è sostituita da una tassazione ad aliquota agevolata del 10% ed una serie di semplificazioni contabili, sempre a favore delle persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro autonomo o di impresa. L'opzione per tale regime ha una durata massima di tre anni, a meno che non si decada dal regime o non si revochi l'opzione.
Possono optare per il regime agevolato in questione i lavoratori autonomi e le imprese individuali che non hanno esercitato nei tre anni precedenti all'inizio della nuova iniziativa attività d'impresa o professionali. La nuova attività non può essere prosecuzione di un'attività precedentemente esercitata, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente. Inoltre, l'ammontare dei ricavi non deve superare il limite di Euro 30.987 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi o di Euro 61.975 per le imprese esercenti altre attività.
Non sono ammesse deduzioni per carichi di famiglia, deduzioni e detrazioni per oneri, a meno che non siano registrati redditi di altra natura. I contributi previdenziali non sono deducibili dal reddito su cui si applica l'imposta sostitutiva.
Coloro che optano per il regime in esame sono soggetti agli studi di settore, ad esclusione del primo periodo d'imposta in cui viene iniziata l'attività.
Vantaggioso è il fatto di essere esonerati da obblighi quali:
- liquidazione e versamenti periodici dell'iva
- versamento dell'acconto annuale dell'IVA
- versamento delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF.
Tuttavia non va dimenticato che restano fermi i seguenti obblighi:
- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
- presentazione delle dichiarazioni annuali;
- versamento annuale dell'IVA, sul quale non sono dovuti interessi;
- versamento dell'acconto e del saldo dell'IRAP;
- versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, da effettuare entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell'IRAP;
- tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta.
I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Le fatture emesse devono inoltre riportare la descrizione dei motivi che esonerano il committente dal fungere da sostituto.
Il regime cessa di avere efficacia:
- dal periodo d'imposta successivo, qualora i ricavi o i compensi conseguiti siano superiori ai limiti stabiliti dal comma 2, lett. c) in misura non eccedente il cinquanta per cento (quindi non superino Euro 46.481 per l'attività professionale o artistica, Euro 46.481 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, Euro 92.962 per le imprese esercenti altre attività);
- dallo stesso periodo d'imposta, nell'ipotesi in cui i ricavi o i compensi superino i predetti limiti in misura eccedente il cinquanta per cento.



venerdì 5 marzo 2010

Deducibilità dei canoni di leasing - Condizioni


Ai sensi dell'art. 102 co. 7 del TUIR, per beneficiare della deducibilità dei canoni di leasing contratti su immobili occorre considerare la durata minima del contratto che non può essere inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento, se compreso tra 11 e 18 anni. Se i due terzi di tale periodo risultano inferiori a 11 anni, il contratto deve durare almeno 11 anni, mentre se sono superiori a 18 anni, è sufficiente una durata del contratto di 18 anni.
In sostanza:
- se il coefficiente di ammortamento è inferiore al 3,7%, la durata minima del contratto è fissata in 18 anni;
- se il coefficiente è compreso tra il 3,7% e il 6%, la durata minima deve essere pari ai due terzi del periodo di ammortamento;
- se il coefficiente è superiore al 6%, la durata minima è fissata in 11 anni.
Tale disciplina si applica ai contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2008.
Con riferimento, poi, alle auto aziendali, i cui costi sono deducibili nella misura del 40%, la deducibilità è condizionata a una maggiore durata del contratto, che deve essere almeno pari al periodo di ammortamento (4 anni).
Si ricorda, infine, che, per i leasing relativi ai mezzi di trasporto, le limitazioni alla deducibilità dell'art. 164 del TUIR si applicano anche alla quota di interessi passivi presente nel canone la quale è, in sostanza, esclusa dall'applicazione dell'art. 96 del TUIR (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2008 n. 47).

Materiale di approfondimento:
- art. 102 co. 7 DPR 22.12.1986 n. 917
- art. 164 DPR 22.12.1986 n. 917
- Circolare Agenzia Entrate 18.6.2008 n. 47

mercoledì 3 marzo 2010

Contribuenti minimi


Dal 2008 i piccoli imprenditori e professionisti sono passati automaticamente al nuovo regime fiscale cosidetto dei "contribuenti minimi", usufruendo di una notevole semplificazione in termini di adempimenti e costi.
Vediamo un pò di analizzare il regime dei minimi per punti.
1) Chi sono i contribuenti minimi?
Imprese individuali e professionisti singoli che:
1.nell'anno precedente:
•hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro
•non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
•non hanno effettuato cessioni all'esportazione
•non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
2.nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi)
3.iniziano l'attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre 2008 il limite è di 10.000 (4/12 di 30.000).
2) Chi non è un contribuente minimo?
Non possono essere considerati contribuenti minimi:
1.le imprese individuali e i professionisti singoli che nell'anno precedente:
•hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 30.000 euro
•hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
•hanno effettuato cessioni all'esportazione
•hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
2.le imprese individuali e i professionisti singoli che nel triennio precedente hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi)
3.le imprese individuali e i professionisti singoli che iniziano l’attività e presumono di rientrare nelle condizioni di cui ai punti 1) e 2).
Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre 2008 il limite è di 10.000 euro (4/12 di 30.000).
Inoltre non possono essere contribuenti minimi:
•coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva
•i non residenti
•chi in via esclusiva o prevalente effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
•chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale
3) Che vantaggi ha il nuovo regime fiscale?
Irpef e Addizionali
Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali.
Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.
Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell'attività produttiva).
Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell´impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
E´ ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.
Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d´imposta seguenti, ma non oltre il quinto.
Iva
Esonero dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni,tenuta e conservazione dei registri.
Attenzione: Le fatture devono essere emesse senza l´addebito dell´Iva e non si detrae l´Iva dagli acquisti: conseguentemente, l´Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.
Irap
Esenzione da Irap con conseguente azzeramento totale dei costi connessi al tributo.
Studi di Settore
Esclusione dall'applicazione degli studi di settore e parametri con il vantaggio sotto il profilo della riduzione dei costi e degli adempimenti connessi.
Adempimenti documentali
Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Esonero dall´invio degli elenchi clienti e fornitori.
Resta obbligatoria:
•la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;
•la certificazione dei corrispettivi;
•la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
•l´integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge;
•la titolarità di un conto corrente bancario o postale.

I contribuenti considerati "minimi" possono comunque scegliere di applicare l'Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari.
L'opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Dopo tre anni, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione del regime normale.

4)Quando avviene la cessazione dal regime dei minimi?
•Dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo una delle condizioni richieste ovvero si realizza una delle condizioni di esclusione
•Dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 45 mila euro. In quest’ultimo caso si ha l’obbligo di versare l'Iva mediante scorporo dai corrispettivi documentati dall'inizio del periodo di imposta.

Normativa e prassi:
Legge finanziaria 2008 (art.1, commi da 96 a 117)
Decreto del 2/01/2008
Prassi
Risoluzione n. 132 del 27/05/2009 - pdf
Risoluzione n. 127 del 25/05/2009 - pdf
Risoluzione n. 108 del 23/04/09 - pdf
Circolare n. 13 del 26/02/08 - pdf
Circolare n. 7 del 28/01/08 - pdf
Circolare n° 73 del 21/12/07 - pdf

lunedì 1 marzo 2010

Spese di iscrizione dottorato di ricerca

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 17.2.2010 n. 11, ha chiarito che le spese di iscrizione ai dottorati di ricerca presso le università possono beneficiare della detrazione dall'IRPEF lorda del 19%, ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR.
La risposta è stata fornita in seguito a un interpello del contribuente, al quale il CAF aveva negato la possibilità di detrarre le spese di iscrizione al corso di dottorato di ricerca presso l'Università, interamente a carico dell'iscritto e in assenza di alcuna borsa di studio.
Per l'Agenzia delle Entrate, pertanto, i dottorati consistono in veri e propri corsi di istruzione universitaria e i relativi costi possono beneficiare della citata agevolazione fiscale al pari dei corsi di perfezionamento e di specializzazione e dei master post laurea.
L'Amministrazione finanziaria ha ricordato, inoltre, che, sulla base di precedenti chiarimenti, la detrazione in oggetto spetta in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, istruzione universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione universitaria tenuti presso università o istituti sia pubblici che privati, sia italiani che stranieri.

Approfondimenti:
- Art. 15 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917
- Risoluzione Agenzia Entrate 17.2.2010 n. 11