venerdì 25 novembre 2011

Riduzione dell'acconto Irpef del 30 novembre 2011


L'acconto IRPEF da versare nel 2011 scende dal 99% all'82%: così prevede il Decreto del Presidente del Consiglio firmato il 21 novembre scorso.
La riduzione all'82% riguarda i soggetti che sono tenuti al versamento del secondo acconto IRPEF alla data del 30 novembre, nello specifico:
- gli imprenditori individuali;
- i professionisti;
- i soci di società di persone;
- i lavoratori dipendenti e i pensionati in possesso di ulteriori redditi.
Per calcolare l'importo dovuto si dovrà applicare la percentuale dell'82% (invece del 99% come precedentemente previsto) al rigo RN33 del Modello Unico PF, scomputando quanto già eventualmente versato come prima rata.
Ai contribuenti che, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, hanno già effettuato l'acconto nella misura ordinaria del 99% spetterà un credito d'imposta pari alla differenza pagata in eccesso. Al riguardo, dovrà presumibilmente essere istituito un apposito codice tributo per il pagamento in compensazione con F24.
Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale presentando il Modello 730/2011, i sostituti d'imposta dovranno trattenere l'acconto IRPEF dovuto dai propri sostituiti tenendo conto della nuova misura dell'82%. Occorrerà procedere al ricalcolo di quando indicato nei modelli 730-4 inviati dai CAF, dai professionisti o dall'Agenzia delle Entrate, oppure nei modelli 730-3 direttamente elaborati dal sostituto d'imposta, in caso di prestazione di assistenza fiscale diretta. Nel caso in cui i sostituti d'imposta abbiano già provveduto ad erogare lo stipendio (o la pensione) della mensilità di novembre senza tener conto della riduzione, dovranno provvedere a restituire le maggiori somme trattenute al lavoratore/pensionato nel mese di dicembre (o nei mesi successivi nel caso non sia possibile farlo in dicembre).
La differenza di 17 punti percentuali dovrà essere versata a giugno del 2012, all'atto del versamento del saldo IRPEF per il 2011: più che uno sconto d'imposta, si tratta di un vero e proprio "differimento" del versamento.




sabato 12 novembre 2011

Sponsorizzazioni sportive: riflessi fiscali sui corrispettivi in parte in denaro e in parte in natura


Capita spesso alle società sportive dilettantistiche di realizzare contratti di sponsorizzazione che prevedano corrispettivi parzialmente in denaro e parzialmente in natura, questi ultimi attraverso la fornitura di materiale sportivo recante il logo dello sponsor.

Tali contratti, riconducibili alla casistica delle sponsorizzazioni tecniche, prevedono prestazioni periodiche e continuative, generalmente vincolate alla durata di una o più stagioni agonistiche, e rientrano tra i contratti a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive.

Per un corretto trattamento contabile e fiscale delle operazioni che derivano da tali contratti, è utile premettere che, per quanto attiene il corrispettivo della prestazione di servizi di sponsorizzazione effettuata attraverso fornitura di beni materiali, viene a determinarsi tra le parti un’operazione di natura permutativa “servizi contro beni”, che da origine ad un trattamento fiscale specifico, previsto dal DPR 633/72.

Esso infatti prevede, all’art. 13 co. 2 lett. d), che la base imponibile di ciascuna operazione è costituita dal valore normale dei beni che formano oggetto di ciascuna di esse.

Dal punto di vista contabile, ciò comporta:

- per la società sportiva dilettantistica, l’obbligo di fatturare all’impresa sponsor l’intero corrispettivo comprensivo della parte “in natura”, rappresentata dal materiale sportivo ceduto dallo sponsor, sulla base del valore normale attribuibile a detto materiale;

- per l’impresa sponsor, l’obbligo di emettere una fattura alla società sportiva dilettantistica a fronte del materiale a essa ceduto, sulla base del valore normale attribuibile a detto materiale.

Per quanto riguarda i riflessi fiscali che si determinano in capo all’impresa sponsor, essi attengono all’ambito delle imposte sul reddito e dell’iva. Dal punto di vista dell’impresa sponsor, i costi da sponsorizzazione possono essere configurati in due modi, in base alla loro natura prevalente:

- tra le spese di pubblicità, per le quali è prevista l’integrale deducibilità dal reddito d’impresa;

- oppure, tra le spese di rappresentanza.

La prima delle due ipotesi di configurazione è però quella prevalente, in quanto, trattandosi di corrispettivi dovuti per prestazione di servizi, la natura della spesa non presenta quella componente di liberalità che è tipica delle spese di rappresentanza.

La totale deducibilità di tale spesa pubblicitaria può essere operata, a scelta del contribuente:

- per intero nel periodo d’imposta di competenza, se l’impresa ritiene che l’utilità (in termini di maggiori ricavi) della spesa promozionale è destinata ad esaurirsi in tale arco temporale;

- per quote costanti nel periodo d’imposta di competenza e nei quattro successivi, se l’impresa ritiene che l’utilità (in termini di maggiori ricavi) della spesa promozionale è destinata a protrarsi per più esercizi.

Inoltre, qualora il contratto di sponsorizzazione interessi due o più periodi d’imposta, l’impresa deve innanziatutto ripartire le spese lungo l’intera durata del contratto, mediante la tecnica dei risconti.

Sotto il profilo dell’iva, l’impresa sponsor non registra riflessi di tipo particolare. L’impresa riceve infatti dall’associazione sportiva dilettantistica una fattura di acquisto, in cui l’aliquota iva è al 20%.

Per ciò che invece riguarda l'ente che riceve il corrispettivo della sponsorizzazione è necessario identificare con precisione la natura dei proventi da sponsorizzazione, soprattutto ai fini Iva. Infatti, se la società o associazione sportiva si avvale del particolare regime previsto dalla L.398/91 che, ai fini Iva, rinvia alle disposizioni recate dall'art.74 co.6 del DPR 633/72, bisogna fare una ditinzione tra servizi pubblicitari e servizi di sponsorizzazione:

- se si tratta di servizi pubblicitari è prevista una percentuale di detrazione dell'imposta pari al 50%;

- se si tratta di servizi di sponsorizzazione è prevista una detrazione dell'imposta pari al 10%.

sabato 5 novembre 2011

Riporto perdite fiscali per i soggetti Ires


La norma relativa al riporto delle perdite fiscali ha subito importanti modifiche con l'introduzione del comma 9 dell’articolo 23 del DL 98/2011.
Infatti, innovando profondamente il vecchio art.84 del TUIR, il legislatore è intervenuto sotto un duplice aspetto:
- da un lato ha eliminato il limite temporale alla riportabilità delle perdite realizzate in un periodo d'imposta (precedentemente era consentito riportarle non oltre il quinto anno dalla loro formazione);
- dall'altro ha introdotto un tetto quantitativo consentendo che le perdite possano essere utilizzate in diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta in misura non superiore all’80% di tale ammontare (precedentemente non sussisteva alcuna limitazione).
A seguito delle modifiche apportate all’art. 84 del Tuir, le perdite delle società di capitali potranno essere quindi compensate in un periodo successivo in misura non superiore all’80% del reddito di quel periodo: di conseguenza, se la perdita è inferiore all’80% del reddito, la compensazione potrà avvenire integralmente, come sarebbe accaduto nel regime previgente; se invece viene superata tale soglia, il 20% dell’imponibile deve essere assoggettato a tassazione, e la parte di perdita eccedente necessariamente riportata in avanti per un eventuale utilizzo successivo.
Va precisato, comunque, che la parte delle perdite che eccede l’80% degli utili e che, pertanto, non può essere dedotta nell’esercizio, può essere riportata negli anni successivi senza alcun limite.
Nella relazione di accompagnamento al nuovo provvedimento è stato evidenziato come la finalità della nuova norma sia quella di aiutare le imprese che, nell'attuale momento di crisi, si potrebbero trovare ad avere ingenti volumi di perdite pregresse non recuperabili seguendo il limite di riporto quinquennale previsto dalla vecchia norma.
Nulla cambia invece per le perdite realizzate nel primo triennio di attività che continueranno ad essere illimitatamente riportabili ed in misura piena, così come avveniva in precedenza.
Dubbi sussistono circa il riporto delle perdite maturate prima dell’entrata in vigore della modifica normativa: la relazione governativa indica come questo, in assenza di un regime transitorio, debba avvenire secondo le disposizioni dell’articolo 84 previgente.