giovedì 17 giugno 2010

Associazioni sportive dilettantistiche - Instaurazione di rapporti di Co.co.co. - Adempimenti lavoristici e contributivi


Il Ministero del Lavoro, nell'interpello 9.6.2010 n. 22, ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti lavoristici e contributivi connessi all'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche.
Regime delle collaborazioni instaurate per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantisticheLe precisazioni ministeriali concernono, in primo luogo, le collaborazioni instaurate per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, i cui compensi sono soggetti - ove erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva o da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto - alla disciplina fiscale e previdenziale dei “redditi diversi” di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, con conseguente:
- esclusione dall'imponibilità fiscale fino ad un importo di 7.500,00 euro;
- assenza di obblighi di contribuzione previdenziale alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95, fermi restando i casi di contribuzione dovuta all'ENPALS in relazione alla natura dell'attività svolta.
Tali collaborazioni sono, inoltre, espressamente escluse dall'ambito di applicazione della disciplina del lavoro a progetto ai sensi dell'art. 61 co. 3 del DLgs. 276/2003.
Obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l'impiegoCiò posto, il Ministero conferma che, nelle ipotesi in esame, le associazioni e società sportive dilettantistiche sono soggette all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei rapporti di collaborazione. Ciò discende dall'art.9-bis co. 2 del DL 510/96, come modificato dalla L. 296/2006, nonché dalla precedente nota ministeriale 14.2.2007 n. 4746, nella quale sono state annoverate tra le tipologie contrattuali soggette al suddetto obbligo anche quelle sportive, se svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa ed utilizzate per i propri fini istituzionali dagli enti dilettantistici.
Iscrizione all'ENPALS per i tecnici sportivi
Con riguardo alla questione se, nei confronti dei tecnici, le associazioni e società sportive dilettantistiche debbano versare i contributi all'ENPALS, la risposta ministeriale in commento ricorda che, in base al DM 15.3.2005, gli "impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi", a prescindere dalla natura giuridica subordinata, parasubordinata o autonoma del rapporto di lavoro instaurato, sono soggetti a contribuzione presso il suddetto Ente. Il citato DM ha, infatti, ampliato le categorie dei soggetti iscrivibili all'ENPALS, determinando la modifica del regime previdenziale di alcuni lavoratori già assicurati all'INPS.
Per il resto, resta ferma anche per queste figure l'applicazione dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR ove ne sussistano i presupposti.
Iscrizione nel libro unico dei rimborsi percepiti da dipendenti pubblici
Quanto alle prestazioni gratuite svolte, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, dai dipendenti pubblici ex art. 90 co. 23 della L. 289/2002, il Ministero del Lavoro sottolinea come tali collaborazioni, in quanto disciplinate dalla predetta normativa, non possano in alcun modo rientrare nell'ambito di applicazione della disciplina sulle organizzazioni di volontariato.
Quest'ultima appare, infatti, riferibile esclusivamente alle associazioni aventi i requisiti individuati all'art. 3 della L. 266/91 e non sembra suscettibile di estensione analogica. I rimborsi eventualmente percepiti dai dipendenti pubblici ai sensi del più volte citato art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR devono, pertanto, essere riportati nel libro unico del lavoro, come già chiarito nel vademecum ministeriale del 5.12.2008.



Approfondimenti:

- art. 67 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917
- art. 90 co. 23 L. 27.12.2002 n. 289
- Interpello Min. Lavoro 9.6.2010 n. 22

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