sabato 4 dicembre 2010

Visto di conformità sulla dichiarazione: soggetti abilitati al rilascio

Il TAR del Lazio 19.11.2010 n. 33676 ha confermato che i professionisti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale senza essere iscritti in specifici Albi professionali (c.d. "tributaristi") non possono rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 35 del DLgs. 9.7.97 n. 241.
Per rilasciare il visto di conformità non è sufficiente essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (per i tributaristi, ai sensi del DM 19.4.2001), in quanto occorre anche essere:
- dottori commercialisti, esperti contabili o consulenti del lavoro, iscritti negli appositi Albi;
- oppure soggetti iscritti, alla data del 30.9.93, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria.
L'esclusione dei tributaristi dal novero dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità è valida indipendentemente dalla specifica rilevanza attribuita al visto sulle dichiarazioni IVA, al fine di compensare nel modello F24 i relativi crediti per un importo superiore a 15.000,00 euro annui, ai sensi dell'art. 10 del DL 78/2009, stante l'assenza di diverse indicazioni al riguardo da parte del legislatore.
Analoga preclusione al rilascio del visto di conformità, anche se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, riguarda altresì i soggetti iscritti:
- solo nel registro dei revisori contabili;
- nell'Albo degli avvocati;
- negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
È stato quindi rigettato il ricorso presentato da un'associazione di tributaristi (LAPET) e da un tributarista, con il quale si richiedeva l'annullamento della circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2009 n. 57, nella parte in cui ha escluso i tributaristi dal novero dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità.

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