domenica 30 ottobre 2011

Beni concessi in uso a soci o familiari dell’imprenditore: novità del DL 138/2011


La manovra di ferragosto (D.L. 138/2011) ha introdotto una nuova fattispecie di tassazione per l'uso di beni intestati fittiziamente a società ma in godimento ai soci. La finalità è quella di colpire (tassandole) le società costituite apposta per permettere la fruizione di beni di lusso da parte di soggetti che poi non ne dichiarano il possesso. Con la nuova norma i soci o i familiari dell'imprenditore che utilizzano beni intestati all'impresa saranno sistematicamente controllati da parte dell'Amministrazione finanziaria per la ricostruzione sintetica del reddito nei loro confronti.
Ma vediamo nello specifico di che si tratta.
La nuova disciplina considera reddito diverso in capo al socio o familiare dell'imprenditore, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a tali soggetti. Questo avviene mediante l’istituzione di una nuova fattispecie impositiva di reddito diverso, (nuova lettera h-ter dell'articolo 67, comma 1, del Tuir) quantificato, appunto, in misura corrispondente alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo.
Di contro i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso deducibili.
Viene introdotto, a tal fine, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate da parte dell'impresa concedente (ovvero del socio o del familiare) i dati realtivi ai beni concessi in godimento.
Nel caso di omessa comunicazione o di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione pari al 30% della differenza tra valori di mercato e corrispettivo pagato dal socio o familiare per il godimento del bene. In ogni caso, laddove il corrispettivo sia almeno pari al valore di mercato della concessione del bene, è prevista la sola sanzione residuale - di cui all'art.11 del D.Lgs.471/1997 - variabile tra 258,00 euro e 2.065,00 euro.
L'Agenzia già attualmente possiede informazioni precise circa i beni per arrivare a definire se questi siano di proprietà di soggetti privati o di società, tuttavia non è ancora in grado di ricostruire che è il beneficiario di questi beni. Con l'obbligo di comunicazione di cui sopra, sarà in grado di unire i tasselli mancanti.

domenica 23 ottobre 2011

Superbollo auto: pagamento entro il 10 novembre

L’articolo 23, comma 21, del D.L. n°98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n° 111/2011, ha introdotto un’addizionale erariale alla tassa automobilistica.In particolare, il suddetto comma 21 ha previsto che “a partire dall’anno 2011, per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta un’addizionale erariale della tassa automobilistica pari a € 10,00 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n° 471/1997, pari al 30% dell’importo non versato”.
Dunque chi, dal 6 luglio 2011, possiede macchine con potenza superiore a 225 chilowatt dovrà pagare 10,00 euro per ogni chilowatt sopra i 225.
Tale sovrattassa avrà una destinazione diversa – ossia l’erario – rispetto al bollo ordinario che è assegnato alle Regioni. Col Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 Ottobre 2011 sono state individuate le modalità e i termini di pagamento di tale “superbollo”. Andrà pagato utilizzando il modello “F24 elementi identificativi” senza possibilità di compensazione con eventuali crediti vantati e con i seguenti codici tributo:
- 3364 “addizionale erariale alla tassa automobilistica –art.23, comma 21, D.L. 98/2011”;
- 3365 “addizionale erariale alla tassa automobilistica –art.23, comma 21, D.L. 98/2011 –sanzione”;
- 3366 “addizionale erariale alla tassa automobilistica –art.23, comma 21, D.L. 98/2011 – interessi”.
Per il 2011 l’addizionale va pagata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 ottobre 2011, quindi entro il prossimo 10 novembre.
Per gli anni 2012 e seguenti dovrà invece essere corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria. Per poter procedere al pagamento contestuale del bollo e del superbollo, con riversamento diretto di quest’ultimo al bilancio dello Stato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, emetterà un decreto per regolare i rapporti tra Stato e Regioni.

martedì 11 ottobre 2011

Nuovo regime dei minimi

L’articolo 27 del DL 98/2011 ha modificato profondamente le condizioni richieste ai contribuenti per poter applicare il regime dei minimi, riducendo nel contempo la misura dell'imposta sostitutiva e stabilendo un limite di durata massima dello stesso.
Ma vediamo nello specifico cosa scrive l'art.27:
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività é iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche:
a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 é ridotta al 5 per cento. Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
2. Il beneficio di cui al comma 1 é riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
Sembra che l'obiettivo del legislatore sia, almeno nelle intenzioni, più ampio rispetto a quello di una ridefinizione delle regole operative del regime dei minimi.
Viene infatti affermato che “Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi”.
Importante novità è rappresentata dalla durata limitata nel tempo del regime, che si applicherà per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi: di conseguenza, quello dei minimi da regime “naturale” diventerà invece un regime “transitorio”.
La norma prevede inoltre che vi possano accedere soltanto i contribuenti che abbiano iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007, di modo che l'anno 2011 rappresenterà l'ultimo di applicazione del regime per coloro i quali hanno aperto la partita Iva precedentemente a tale data.
In sede di conversione del decreto è stata aggiunta la previsione in base alla quale la durata limitata viene derogata nel caso di contribuenti che allo scadere del quinto anno di attività abbiano meno di 35 anni: questi contribuenti potranno applicare il regime dei minimi sino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'età. Per fare un esempio, laddove un ventenne dovesse aprire una partita Iva divenendo contribuente minimo nel 2012, potrebbe applicare il regime agevolativo, ovviamente qualora venissero rispettate tutte le condizioni prescritte, sino al 2027, ossia per 15 anni.
Altre restrizioni di rilievo sono che:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività d'impresa ovvero un'arte o professione, anche nell'ambito di imprese familiari, società o associazioni professionali;
- l'attività intrapresa non deve rappresentare la prosecuzione dell'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta salva la pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- l’attività del contribuente non deve rappresentare la prosecuzione di un'attività di impresa svolta da un altro soggetto che abbia realizzato nell'anno precedente ricavi di ammontare superiore a 30.000 euro.
Tutte restrizioni che ci riportano a quelle già viste per il regime delle nuove iniziative produttive, che peraltro, nonostante la norma scriva che "gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati" nel nuovo regime dei minimi, è tuttora una opzione alternativa sceglibile dal contribuente che apre partita iva!
E' evidente il risparmio rappresentato dalla sensibile riduzione dell'imposta sostitutiva che si applicherà (dal 20% si passerà al 5%), ma è altrettanto evidente che la platea che ne usufruirà sarà di molto ridotta rispetto alla "vecchia versione" del regime dei minimi.