venerdì 23 dicembre 2011

Il regime fiscale degli omaggi: trattamento ai fini IVA


Con riferimento al trattamento ai fini IVA degli oneri sostenuti in relazione ai beni concessi in omaggio, tanto il regime applicabile "a monte" (detrazione), quanto quello applicabile "a valle" al momento della cessione gratuita, dipendono dal fatto che il bene ceduto sia riconducibile o meno all'attività propria dell'impresa.
Per attività propria dell'impresa si intende l'attività rientrante nell'oggetto proprio ed istituzionale della stessa.
Per quanto riguarda gli omaggi ai clienti l'IVA è detraibile all'acquisto e sempre imponibile al momento della cessione gratuita, anche se il costo è superiore, pari o inferiore a 25,82 euro.
Se invece si tratta di beni non rientranti nell'attività d'impresa, l'IVA all'acquisto è detraibile se il valore unitario del bene è uguale o inferiore a 25,82 euro, mentre è indetraibile se superiore a tale valore. La cessione gratuita è fuori campo IVA indipendentemente dal valore del bene omaggio.
Spesso le aziende, in occasione delle festività, fanno omaggi ai dipendenti. Anche in tali casi è necessario fare una distinzione tra beni oggetto dell'attività d'impresa e beni non rientranti nell'attività d'impresa. Nel primo caso, al momento dell'acquisto l'IVA è detraibile mentre la cessione gratuita è imponibile IVA ex art.2 co.2 n.4 del D.P.R. 6333/72. Se i beni non rientrano nell'attività d'impresa i beni possono essere acquistati con IVA detraibile mentre la cessione gratuita è sempre fuori campo IVA.
Per ragioni di chiarezza si riporta di seguito una tabella esemplificativa:
Omaggi ai clienti
Beni di produzione propria o commercio
Acquisto (IVA detraibile)
Cessione gratuita (sempre imponibile)
Omaggi ai clienti
Beni non rientranti nell'attività d'impresa
Acquisto
- IVA detraibile se il valore unitario è minore/uguale a 25,82 euro;
- IVA indetraibile se il valore unitario è maggiore di 25,82 euro.
Cessione gratuita (Fuori Campo Iva)
Omaggi di dipendenti
Beni oggetto dell'attività d'impresa
Acquisto (IVA detraibile)
Cessione gratuita (Imponibile IVA ex art.2, co.2, n.4 DPR 633/72)
Omaggi di dipendenti
Beni non rientranti nell'attività d'impresa
Acquisto (IVA detraibile)
Cessione gratuita (Fuori Campo IVA)

lunedì 19 dicembre 2011

Il regime fiscale degli omaggi: trattamento ai fini delle imposte dirette


In occasione delle festività natalizie sono numerose le imprese e i professionisti che distribuiscono omaggi ai propri clienti e dipendenti. Nel presente articolo si analizzerà quale è il corretto trattamento fiscale di tali cessioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
La normativa prevede una distinzione di trattamento a seconda che i destinatari degli omaggi siano clienti oppure dipendenti (compresi i soggetti fiscalmente assimilati come collaboratori co.co.co., lavoratori a progetto, ecc.).
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, in generale i costi sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro; se invece il valore unitario supera tale importo, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dal DM 19.11.2008 come spese di rappresentanza. Per calcolare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato è necessario considerare il regalo nel suo complesso e il costo d’acquisto del bene, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (es: Iva indetraibile). Per cui, nel caso di un cesto natalizio, va considerato l’intero cesto e non il valore dei singoli beni che lo compongono.
Se il destinatario dell’omaggio è invece il dipendente o collaboratore, il datore di lavoro può dedurre dal reddito d’impresa il costo sostenuto, secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.
Dal punto di vista dell’Irap, gli omaggi ai clienti sono deducibili per l’importo stanziato a conto economico solo da parte delle società di capitali; per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali, invece, essi non sono deducibili.
Gli omaggi riservati ai dipendenti e assimilati, invece, subiscono un trattamento differente: le società di capitali possono dedurli ai fini Irap solamente qualora si tratti di beni funzionali all’attività d’impresa (es.: abbigliamento da lavoro, ecc.) e non presentino natura retributiva per il dipendente. Per le società di persone, invece, essi sono sempre e comunque indeducibili.
Diverso è il trattamento per gli esercenti di arti e professioni. Per quanto riguarda i professionisti, il costo sostenuto per l’acquisto degli omaggi destinato alla clientela è assimilato a spesa di rappresentanza ed è detraibile nella misura dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta; tale trattamento si applica ai fini Irap. Le spese per omaggi destinati a dipendenti e collaboratori, invece, dal momento che non esiste una specifica disciplina sull’argomento e che il DM 19/11/2008 esclude che le liberalità ai dipendenti possano costituire spese di rappresentanza, devono essere considerate analogamente a qualsiasi altra spesa per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, ossia interamente deducibili. Tale interpretazione esclude dunque la deducibilità delle stesse ai fini Irap, a meno che non si tratti di beni funzionali all’attività di lavoro autonomo e non abbiano carattere retributivo per il dipendente.
I contribuenti minimi, invece, possono interamente dedurre le spese relative all’acquisto degli omaggi se essi sono di valore inferiore ai 50,00 euro. In caso eccedano tale cifra, esse saranno trattate come spese di rappresentanza.

venerdì 25 novembre 2011

Riduzione dell'acconto Irpef del 30 novembre 2011


L'acconto IRPEF da versare nel 2011 scende dal 99% all'82%: così prevede il Decreto del Presidente del Consiglio firmato il 21 novembre scorso.
La riduzione all'82% riguarda i soggetti che sono tenuti al versamento del secondo acconto IRPEF alla data del 30 novembre, nello specifico:
- gli imprenditori individuali;
- i professionisti;
- i soci di società di persone;
- i lavoratori dipendenti e i pensionati in possesso di ulteriori redditi.
Per calcolare l'importo dovuto si dovrà applicare la percentuale dell'82% (invece del 99% come precedentemente previsto) al rigo RN33 del Modello Unico PF, scomputando quanto già eventualmente versato come prima rata.
Ai contribuenti che, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, hanno già effettuato l'acconto nella misura ordinaria del 99% spetterà un credito d'imposta pari alla differenza pagata in eccesso. Al riguardo, dovrà presumibilmente essere istituito un apposito codice tributo per il pagamento in compensazione con F24.
Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale presentando il Modello 730/2011, i sostituti d'imposta dovranno trattenere l'acconto IRPEF dovuto dai propri sostituiti tenendo conto della nuova misura dell'82%. Occorrerà procedere al ricalcolo di quando indicato nei modelli 730-4 inviati dai CAF, dai professionisti o dall'Agenzia delle Entrate, oppure nei modelli 730-3 direttamente elaborati dal sostituto d'imposta, in caso di prestazione di assistenza fiscale diretta. Nel caso in cui i sostituti d'imposta abbiano già provveduto ad erogare lo stipendio (o la pensione) della mensilità di novembre senza tener conto della riduzione, dovranno provvedere a restituire le maggiori somme trattenute al lavoratore/pensionato nel mese di dicembre (o nei mesi successivi nel caso non sia possibile farlo in dicembre).
La differenza di 17 punti percentuali dovrà essere versata a giugno del 2012, all'atto del versamento del saldo IRPEF per il 2011: più che uno sconto d'imposta, si tratta di un vero e proprio "differimento" del versamento.




sabato 12 novembre 2011

Sponsorizzazioni sportive: riflessi fiscali sui corrispettivi in parte in denaro e in parte in natura


Capita spesso alle società sportive dilettantistiche di realizzare contratti di sponsorizzazione che prevedano corrispettivi parzialmente in denaro e parzialmente in natura, questi ultimi attraverso la fornitura di materiale sportivo recante il logo dello sponsor.

Tali contratti, riconducibili alla casistica delle sponsorizzazioni tecniche, prevedono prestazioni periodiche e continuative, generalmente vincolate alla durata di una o più stagioni agonistiche, e rientrano tra i contratti a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive.

Per un corretto trattamento contabile e fiscale delle operazioni che derivano da tali contratti, è utile premettere che, per quanto attiene il corrispettivo della prestazione di servizi di sponsorizzazione effettuata attraverso fornitura di beni materiali, viene a determinarsi tra le parti un’operazione di natura permutativa “servizi contro beni”, che da origine ad un trattamento fiscale specifico, previsto dal DPR 633/72.

Esso infatti prevede, all’art. 13 co. 2 lett. d), che la base imponibile di ciascuna operazione è costituita dal valore normale dei beni che formano oggetto di ciascuna di esse.

Dal punto di vista contabile, ciò comporta:

- per la società sportiva dilettantistica, l’obbligo di fatturare all’impresa sponsor l’intero corrispettivo comprensivo della parte “in natura”, rappresentata dal materiale sportivo ceduto dallo sponsor, sulla base del valore normale attribuibile a detto materiale;

- per l’impresa sponsor, l’obbligo di emettere una fattura alla società sportiva dilettantistica a fronte del materiale a essa ceduto, sulla base del valore normale attribuibile a detto materiale.

Per quanto riguarda i riflessi fiscali che si determinano in capo all’impresa sponsor, essi attengono all’ambito delle imposte sul reddito e dell’iva. Dal punto di vista dell’impresa sponsor, i costi da sponsorizzazione possono essere configurati in due modi, in base alla loro natura prevalente:

- tra le spese di pubblicità, per le quali è prevista l’integrale deducibilità dal reddito d’impresa;

- oppure, tra le spese di rappresentanza.

La prima delle due ipotesi di configurazione è però quella prevalente, in quanto, trattandosi di corrispettivi dovuti per prestazione di servizi, la natura della spesa non presenta quella componente di liberalità che è tipica delle spese di rappresentanza.

La totale deducibilità di tale spesa pubblicitaria può essere operata, a scelta del contribuente:

- per intero nel periodo d’imposta di competenza, se l’impresa ritiene che l’utilità (in termini di maggiori ricavi) della spesa promozionale è destinata ad esaurirsi in tale arco temporale;

- per quote costanti nel periodo d’imposta di competenza e nei quattro successivi, se l’impresa ritiene che l’utilità (in termini di maggiori ricavi) della spesa promozionale è destinata a protrarsi per più esercizi.

Inoltre, qualora il contratto di sponsorizzazione interessi due o più periodi d’imposta, l’impresa deve innanziatutto ripartire le spese lungo l’intera durata del contratto, mediante la tecnica dei risconti.

Sotto il profilo dell’iva, l’impresa sponsor non registra riflessi di tipo particolare. L’impresa riceve infatti dall’associazione sportiva dilettantistica una fattura di acquisto, in cui l’aliquota iva è al 20%.

Per ciò che invece riguarda l'ente che riceve il corrispettivo della sponsorizzazione è necessario identificare con precisione la natura dei proventi da sponsorizzazione, soprattutto ai fini Iva. Infatti, se la società o associazione sportiva si avvale del particolare regime previsto dalla L.398/91 che, ai fini Iva, rinvia alle disposizioni recate dall'art.74 co.6 del DPR 633/72, bisogna fare una ditinzione tra servizi pubblicitari e servizi di sponsorizzazione:

- se si tratta di servizi pubblicitari è prevista una percentuale di detrazione dell'imposta pari al 50%;

- se si tratta di servizi di sponsorizzazione è prevista una detrazione dell'imposta pari al 10%.

sabato 5 novembre 2011

Riporto perdite fiscali per i soggetti Ires


La norma relativa al riporto delle perdite fiscali ha subito importanti modifiche con l'introduzione del comma 9 dell’articolo 23 del DL 98/2011.
Infatti, innovando profondamente il vecchio art.84 del TUIR, il legislatore è intervenuto sotto un duplice aspetto:
- da un lato ha eliminato il limite temporale alla riportabilità delle perdite realizzate in un periodo d'imposta (precedentemente era consentito riportarle non oltre il quinto anno dalla loro formazione);
- dall'altro ha introdotto un tetto quantitativo consentendo che le perdite possano essere utilizzate in diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta in misura non superiore all’80% di tale ammontare (precedentemente non sussisteva alcuna limitazione).
A seguito delle modifiche apportate all’art. 84 del Tuir, le perdite delle società di capitali potranno essere quindi compensate in un periodo successivo in misura non superiore all’80% del reddito di quel periodo: di conseguenza, se la perdita è inferiore all’80% del reddito, la compensazione potrà avvenire integralmente, come sarebbe accaduto nel regime previgente; se invece viene superata tale soglia, il 20% dell’imponibile deve essere assoggettato a tassazione, e la parte di perdita eccedente necessariamente riportata in avanti per un eventuale utilizzo successivo.
Va precisato, comunque, che la parte delle perdite che eccede l’80% degli utili e che, pertanto, non può essere dedotta nell’esercizio, può essere riportata negli anni successivi senza alcun limite.
Nella relazione di accompagnamento al nuovo provvedimento è stato evidenziato come la finalità della nuova norma sia quella di aiutare le imprese che, nell'attuale momento di crisi, si potrebbero trovare ad avere ingenti volumi di perdite pregresse non recuperabili seguendo il limite di riporto quinquennale previsto dalla vecchia norma.
Nulla cambia invece per le perdite realizzate nel primo triennio di attività che continueranno ad essere illimitatamente riportabili ed in misura piena, così come avveniva in precedenza.
Dubbi sussistono circa il riporto delle perdite maturate prima dell’entrata in vigore della modifica normativa: la relazione governativa indica come questo, in assenza di un regime transitorio, debba avvenire secondo le disposizioni dell’articolo 84 previgente.


domenica 30 ottobre 2011

Beni concessi in uso a soci o familiari dell’imprenditore: novità del DL 138/2011


La manovra di ferragosto (D.L. 138/2011) ha introdotto una nuova fattispecie di tassazione per l'uso di beni intestati fittiziamente a società ma in godimento ai soci. La finalità è quella di colpire (tassandole) le società costituite apposta per permettere la fruizione di beni di lusso da parte di soggetti che poi non ne dichiarano il possesso. Con la nuova norma i soci o i familiari dell'imprenditore che utilizzano beni intestati all'impresa saranno sistematicamente controllati da parte dell'Amministrazione finanziaria per la ricostruzione sintetica del reddito nei loro confronti.
Ma vediamo nello specifico di che si tratta.
La nuova disciplina considera reddito diverso in capo al socio o familiare dell'imprenditore, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a tali soggetti. Questo avviene mediante l’istituzione di una nuova fattispecie impositiva di reddito diverso, (nuova lettera h-ter dell'articolo 67, comma 1, del Tuir) quantificato, appunto, in misura corrispondente alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo.
Di contro i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso deducibili.
Viene introdotto, a tal fine, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate da parte dell'impresa concedente (ovvero del socio o del familiare) i dati realtivi ai beni concessi in godimento.
Nel caso di omessa comunicazione o di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione pari al 30% della differenza tra valori di mercato e corrispettivo pagato dal socio o familiare per il godimento del bene. In ogni caso, laddove il corrispettivo sia almeno pari al valore di mercato della concessione del bene, è prevista la sola sanzione residuale - di cui all'art.11 del D.Lgs.471/1997 - variabile tra 258,00 euro e 2.065,00 euro.
L'Agenzia già attualmente possiede informazioni precise circa i beni per arrivare a definire se questi siano di proprietà di soggetti privati o di società, tuttavia non è ancora in grado di ricostruire che è il beneficiario di questi beni. Con l'obbligo di comunicazione di cui sopra, sarà in grado di unire i tasselli mancanti.

domenica 23 ottobre 2011

Superbollo auto: pagamento entro il 10 novembre

L’articolo 23, comma 21, del D.L. n°98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n° 111/2011, ha introdotto un’addizionale erariale alla tassa automobilistica.In particolare, il suddetto comma 21 ha previsto che “a partire dall’anno 2011, per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta un’addizionale erariale della tassa automobilistica pari a € 10,00 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n° 471/1997, pari al 30% dell’importo non versato”.
Dunque chi, dal 6 luglio 2011, possiede macchine con potenza superiore a 225 chilowatt dovrà pagare 10,00 euro per ogni chilowatt sopra i 225.
Tale sovrattassa avrà una destinazione diversa – ossia l’erario – rispetto al bollo ordinario che è assegnato alle Regioni. Col Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 Ottobre 2011 sono state individuate le modalità e i termini di pagamento di tale “superbollo”. Andrà pagato utilizzando il modello “F24 elementi identificativi” senza possibilità di compensazione con eventuali crediti vantati e con i seguenti codici tributo:
- 3364 “addizionale erariale alla tassa automobilistica –art.23, comma 21, D.L. 98/2011”;
- 3365 “addizionale erariale alla tassa automobilistica –art.23, comma 21, D.L. 98/2011 –sanzione”;
- 3366 “addizionale erariale alla tassa automobilistica –art.23, comma 21, D.L. 98/2011 – interessi”.
Per il 2011 l’addizionale va pagata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 ottobre 2011, quindi entro il prossimo 10 novembre.
Per gli anni 2012 e seguenti dovrà invece essere corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria. Per poter procedere al pagamento contestuale del bollo e del superbollo, con riversamento diretto di quest’ultimo al bilancio dello Stato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, emetterà un decreto per regolare i rapporti tra Stato e Regioni.

martedì 11 ottobre 2011

Nuovo regime dei minimi

L’articolo 27 del DL 98/2011 ha modificato profondamente le condizioni richieste ai contribuenti per poter applicare il regime dei minimi, riducendo nel contempo la misura dell'imposta sostitutiva e stabilendo un limite di durata massima dello stesso.
Ma vediamo nello specifico cosa scrive l'art.27:
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività é iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche:
a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 é ridotta al 5 per cento. Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
2. Il beneficio di cui al comma 1 é riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
Sembra che l'obiettivo del legislatore sia, almeno nelle intenzioni, più ampio rispetto a quello di una ridefinizione delle regole operative del regime dei minimi.
Viene infatti affermato che “Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi”.
Importante novità è rappresentata dalla durata limitata nel tempo del regime, che si applicherà per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi: di conseguenza, quello dei minimi da regime “naturale” diventerà invece un regime “transitorio”.
La norma prevede inoltre che vi possano accedere soltanto i contribuenti che abbiano iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007, di modo che l'anno 2011 rappresenterà l'ultimo di applicazione del regime per coloro i quali hanno aperto la partita Iva precedentemente a tale data.
In sede di conversione del decreto è stata aggiunta la previsione in base alla quale la durata limitata viene derogata nel caso di contribuenti che allo scadere del quinto anno di attività abbiano meno di 35 anni: questi contribuenti potranno applicare il regime dei minimi sino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'età. Per fare un esempio, laddove un ventenne dovesse aprire una partita Iva divenendo contribuente minimo nel 2012, potrebbe applicare il regime agevolativo, ovviamente qualora venissero rispettate tutte le condizioni prescritte, sino al 2027, ossia per 15 anni.
Altre restrizioni di rilievo sono che:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività d'impresa ovvero un'arte o professione, anche nell'ambito di imprese familiari, società o associazioni professionali;
- l'attività intrapresa non deve rappresentare la prosecuzione dell'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta salva la pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- l’attività del contribuente non deve rappresentare la prosecuzione di un'attività di impresa svolta da un altro soggetto che abbia realizzato nell'anno precedente ricavi di ammontare superiore a 30.000 euro.
Tutte restrizioni che ci riportano a quelle già viste per il regime delle nuove iniziative produttive, che peraltro, nonostante la norma scriva che "gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati" nel nuovo regime dei minimi, è tuttora una opzione alternativa sceglibile dal contribuente che apre partita iva!
E' evidente il risparmio rappresentato dalla sensibile riduzione dell'imposta sostitutiva che si applicherà (dal 20% si passerà al 5%), ma è altrettanto evidente che la platea che ne usufruirà sarà di molto ridotta rispetto alla "vecchia versione" del regime dei minimi.

domenica 4 settembre 2011

Bando "impresa donna"



La Regione Sardegna ha pubblicato il bando "impresa donna", con l'obiettivo di promuovere la creazione d’impresa e il lavoro autonomo per le donne, in particolare con interventi di supporto alle neo imprese per affrontare le fasi di avvio e di sostegno consulenziale e di accompagnamento alla gestione/organizzazione del lavoro.
Destinatarie degli interventi del presente bando sono:
- Donne disoccupate o inoccupate senza limiti di età;
- Donne occupate con contratti di lavoro atipici senza limiti di età.
E' previsto un contributo a fondo perduto dell'80% con un massimo di 50.000 euro per le imprese singole e di 100.000 euro per progetti d'impresa proposti da più di due persone fisiche. Le interessate potranno proporre un'idea imprenditoriale innovativa che verrà valutata da un'apposita commissione.
L'intervento è a sportello, pertanto, saranno ammessi al contributo tutti i progetti ritenuti idonei, in ordine cronologico, presentati fino all'esaurimento delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Provincia.
I plichi, con la proposta e la documentazione necessaria, potranno essere spediti a partire dalle ore 10 del giorno 3 ottobre 2011 e dovranno comunque pervenire presso l'Amministrazione entro le ore 12 del giorno 2 novembre 2011.

Per informazioni rivolgersi allo Studio Fanni chiamando al n.0702358120 o scrivendo una mail a studiofanni@gmail.com

Bando microcredito


Oramai dalle ore 16.00 del 30 agosto è possibile inviare le domande telematiche per l'accesso al contributo del Fondo Microcredito FSE.
Il fondo prevede la concessione di un prestito che va dai 5 ai 25mila euro a tasso zero, rimborsabili in 60 mesi.
Le domande possono essere presentate da:
- soggetti a rischio di esclusione sociale (lavoratori over 50, giovani disoccupati o inoccupati, cassa integrati);
- donne;
- soggetti svantaggiati così come individuati dalla L.R. 22 aprile 1997 n.16 art 24 tra cui, a titolo esemplificativo i soggetti diversamente abili, migranti, ex detenuti, ex tossicodipendenti, ecc.);
- famiglie monoparentali;
- coloro che non posseggano un diploma di scuola media superiore o professionale;
- nuovi imprenditori (inclusi i titolari di impresa da non più di 36 mesi all’atto di presentazione della domanda);
- Per le società, i requisiti soggettivi devono essere posseduti da uno o più soci che nel complesso detengono il 51% delle quote sociali e uno o più di questi stessi soci devono essere amministratori della Società.
Per quanto riguarda le condizioni oggettive si specifica che le proposte potranno essere altresì presentate da:
- le microimprese costituende o già costituite - aventi forma giuridica di ditta individuale, società di persone, società a responsabilità limitata operanti nei settori ammissibili;
- le cooperative (di tipo A e B) costituende o già costituite operanti nei settori ammissibili;
- le piccole imprese da costituire operanti nei settori ammissibili;
- organismi no profit e operatori del privato sociale con posizioni nuove o non consolidate sul mercato operanti nei settore dei servizi sociali alla persona.
Sono da considerarsi prioritarie, in coerenza con quanto previsto dalla strategia di investimento e dal Piano Operativo, le proposte che rientrano nelle seguenti categorie di attività:
- turismo (alloggio, ristorazione, servizi);
- servizi sociali alla persona;
- tutela dell’ambiente;
- ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione);
- risparmio energetico ed energie rinnovabili;
- servizi culturali e ricreativi;
- servizi alle imprese (incluse le consulenze di tipo gestionale, scientifico e tecnico)
- manifatturiero;
- commercio di prossimità;
- artigianato.
Le domande, dovranno essere stampate, sottoscritte dal titolare e inviate entro i 7 giorni successivi alla data di presentazione in forma telematica.
Per maggiori informazioni contattare lo Studio Fanni al n.070.2358120 o via mail scrivendo a studiofanni@gmail.com

domenica 14 agosto 2011

Regime iva ristorazione e catering su navi e aerei

La circolare n. 37 del 2011 ha fornito alcuni utili criteri operativi, alla luce del Regolamento UE 282/2011. Nello specifico si è soffermata sull’operatività del regime IVA dei servizi di ristorazione e catering (art. 7-quater, lett. c) e d), del DPR n. 633/1972), che si considerano compiuti nel territorio dello Stato se materialmente:
- rese a bordo di navi, aerei o treni, nel corso di una parte di un trasporto passeggeri, effettuata all’interno della Comunità, qualora il luogo di partenza del trasferimento sia situato nel territorio dello Stato;
- eseguite in Italia, negli altri casi.
In primo luogo, è stata colmata una lacuna normativa, fornendo un criterio di puntuale individuazione delle fattispecie oggetto delle predette disposizioni. In particolare, è stato richiamato l’art. 6 del Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 282/2011, secondo cui i servizi di ristorazione e catering – distinti tra loro in base alla circostanza che l’erogazione avvenga presso i locali del prestatore oppure in altri luoghi – consistono nella fornitura di cibi o bevande, non necessariamente preparati, destinati al consumo umano, accompagnata da attività di supporto sufficienti a permetterne un utilizzo immediato. L’eventuale mancanza di queste ultime (fornitura di stoviglie e mobilio, messa a disposizione di personale, ecc.) non consente di qualificare l’operazione come una prestazione di servizi, configurandosi, invece, una mera cessione di beni: la medesima circostanza ricorre nell’ipotesi di fornitura, da parte di una società di catering, di pasti già pronti, consegnati a bordo di navi, treni ed aerei, costituente, quindi, una cessione nei confronti della compagnia di navigazione, volo o trasporto ferroviario.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, approfondito il requisito della “parte di un trasporto di passeggeri” di cui all’art. 7-quater, lett. d), del DPR n. 633/1972, precisando che il presupposto deve intendersi sussistente qualora non sia previsto uno scalo al di fuori del territorio comunitario, tra il luogo di partenza – ovvero il punto di imbarco di passeggeri previsto nell’Unione europea, eventualmente dopo uno sbarco all’esterno della stessa – e quello di arrivo del trasferimento, quale ultimo sito di sbarco stabilito nell’area comunitaria, prima dell’ipotetica fuoriuscita dello stesso. A questo proposito, la circolare n. 37 in oggetto ha altresì chiarito che, nel caso di viaggio sulla base del percorso di andata e ritorno, quest’ultimo deve essere considerato distintamente dall’andata.
A questo proposito, è stata considerata un’ipotetica tratta, a mezzo nave, Genova – Barcellona – Patrasso – Alessandria d’Egitto, che determina l’assoggettamento ad IVA italiana delle prestazioni di ristorazione rese da Genova a Patrasso, rilevando il primo punto d’imbarco nella Comunità. Conseguentemente, quelle eseguite nella parte successiva del tragitto, sino alla destinazione finale, rientrano nel campo di applicazione del criterio base, per effetto del quale il luogo di effettuazione è individuato in virtù dello Stato nelle cui acque nazionali si trova l’imbarcazione, al momento dell’esecuzione della prestazione. Qualora il servizio di ristorazione sia iniziato durante una parte di trasporto nella Comunità (ad esempio, Genova – Patrasso) e proseguito in una frazione all’esterno della stessa, ma sempre nel territorio di uno Stato membro (Patrasso – Alessandria d’Egitto), la prestazione è comunque soggetta ad IVA italiana, in quanto opera il criterio dell’inizio dell’esecuzione della stessa (art. 37 del Regolamento n. 282/2011).
Nel caso di un trasporto di passeggeri, sempre tramite nave, sulla tratta Alessandria d’Egitto – Palermo – Barcellona, sono soggetti ad IVA italiana i servizi di ristorazione erogati da Palermo a Barcellona, in ossequio al criterio del primo punto di imbarco nella Comunità, nonché quelli resi, nella parte precedente di tratta, in acque territoriali italiane. Diversamente, nel caso in cui la prestazione sia iniziata in acque internazionali, ovvero dopo aver lasciato Alessandria d’Egitto, e prosegua sulla tratta Palermo – Barcellona, è esclusa dall’applicazione dell’IVA.
La circ. n. 37/2011, dopo aver ricordato l’operatività del regime di non imponibilità (art. 8-bis, lett. d), del DPR n. 633/1972) per le prestazioni di ristorazione e catering che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ha, infine, ricordato alcuni servizi di catering non assoggettabili all’art. 7-quater, lett. d), del Decreto IVA:
- servizi forniti a bordo di navi, aerei o treni, senza il pagamento di un corrispettivo, in quanto già inclusi nel prezzo del biglietto e, quindi, da ritenersi accessori alla prestazione di trasporto dei passeggeri di cui alla precedente lett. b);
- servizi resi nell’ambito di un pacchetto turistico, venduto da un tour operator al cliente, soggetti alla disciplina speciale di cui all’art. 74-ter del DPR n. 633/1972.

martedì 26 luglio 2011

La scelta dell'otto e del cinque per mille

Se si è esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico Pf) è possibile effettuare le scelte per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef, utilizzando l’apposita scheda allegata al Cud o, in alternativa, quella allegata al modello unico PF (fascicolo 1).
I contribuenti possono destinare:
-l’8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a un’istituzione religiosa
-il 5 per mille dell’Irpef a determinate finalità di interesse sociale.
Queste scelte non determinano maggiore imposta dovuta.
E’ possibile destinare una quota pari all’8 per mille del gettito Irpef:
- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario)
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo)
- all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero sia direttamente sia attraverso un ente appositamente costituito)
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo)
- alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale)
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate)
- all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché a interventi sociali e umanitari in particolare volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’antisemitismo).
Si può scegliere una sola istituzione. La scelta va indicata firmando solo all’interno di una delle caselle del modulo allegato alla dichiarazione dei redditi.
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse istituzioni avviene in proporzione alle scelte espresse.
Se il contribuente non firma, e quindi non indica la propria scelta, l’8 per mille dell’Irpef viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle istituzioni indicate nel modello. Tuttavia, la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia, è devoluta alla gestione statale.
E’ possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito alle seguenti finalità:
- sostegno degli enti del volontariato;
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Per esprimere la scelta è necessario apporre la firma nell’apposito riquadro del modello allegato alla dichiarazione dei redditi, corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef. Per alcune delle finalità, è possibile indicare anche il codice fiscale del soggetto cui si intende destinare direttamente la quota.

La scheda con le scelte dell’8 e del 5 per mille va presentata, in busta chiusa, entro il 30 settembre di ciascun anno:
- allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere le scelte all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita ricevuta
- a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, Caf, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.
La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.
La scheda deve essere integralmente presentata anche se è stata espressa soltanto una delle scelte consentite (8 o 5 per mille dell’Irpef).
Inoltre, la scheda per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate.

domenica 10 luglio 2011

Cedolare secca sugli affitti



E’ stata introdotta a partire dal 2011 la "cedolare secca sugli affitti". Si tratta di un’imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni (articolo 3 del dlgs 23/2011). E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario.
La cedolare secca, in pratica, sostituisce:
- l’Irpef e le relative addizionali;
- l’imposta di registro;
- l’imposta di bollo.
E ancora:
- l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione;
- l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto.
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate. L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Non possono aderire al nuovo regime neppure le società e gli enti non commerciali.
In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione. L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.
L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo e alle relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione.
Sono interessate, quindi, soltanto:
- le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o studi privati);
- le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente all’abitazione).
La nuova tassazione sostitutiva non si applica agli immobili strumentali o relativi all’attività di impresa o di arti e professioni.
Il locatore (proprietario) che decide di avvalersi del nuovo regime deve darne comunicazione al conduttore (affittuario).
La comunicazione va effettuata con raccomandata e deve contenere la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
L’ importo della nuova imposta (“cedolare secca”) si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.
E’ stata introdotta, inoltre, un’aliquota ridotta del 19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
- nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia
- nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
La cedolare deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento Irpef (acconto e saldo).
Per il 2011, l’acconto deve essere versato nella misura dell’85% e, a partire dal 2012, nella misura del 95%.
Il versamento dell’acconto deve essere effettuato con gli stessi criteri di versamento dell’acconto Irpef, e quindi in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, se l’importo è inferiore a euro 257,52. Se l’importo dovuto è superiore a euro 257,52, si versa in due rate, di cui:
- la prima, del 40%, entro il 6 luglio 2011 oppure entro il 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse
- la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre 2011.
In particolare:
- Il primo acconto da versare entro il 6 luglio è dovuto per i contratti in corso al 31 maggio e non è dovuto per i contratti che decorrono dal 1° giugno
- l’acconto da versare entro il 30 novembre è dovuto per i contratti che decorrono tra il 1° giugno e il 31 ottobre 2011.
L’acconto non deve essere versato per i contratti con decorrenza dal 1° novembre 2011.
A partire dal 2012 l’acconto (pari al 95%) potrà essere calcolato anche con il metodo storico, sulla cedolare secca dell’anno precedente.
Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare l’opzione in sede di registrazione del contratto compilando il modello semplificato Siria oppure il modello 69.
L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga o per il residuo periodo nei casi in cui l’opzione viene esercitata per le annualità successive.
Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione durante ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione.
La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e obbliga al versamento della stessa imposta.
Resta salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive.
Il reddito assoggettato a cedolare:
- è escluso dal reddito complessivo
- sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni
- il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

martedì 28 giugno 2011

Modello 770 semplificato: scadenza prorogata


Lo spostamento dei termini per il versamento delle imposte previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.05.2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14.05.2011, ha interessato anche le scadenze al 31 luglio 2011 già prorogate "di diritto" al 1 agosto 2011 in conseguenza del fatto che il giorno 31 luglio, quest'anno cade di domenica. Si tratta delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770 semplificato 2011 e 770 ordinario 2011 e degli adempimenti collegati alla presentazione delle stesse (ad esempio, il ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n. 472/ 1997) che, quindi, vengono entrambi differiti al 22 agosto 2011.

Devono presentare il 770 semplificato i sostituti d’imposta che hanno corrisposto somme e valori per i quali hanno trattenuto: la ritenuta alla fonte, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi assicurativi dovuti all’Inail. In particolare:
- società di capitali ed enti commerciali a esse equiparate (enti pubblici e privati) che risiedono nel territorio dello Stato
- enti non commerciali, compresi gli enti pubblici (Università statali, Regioni, Province, Comuni) e gli enti privati residenti nel territorio dello Stato
- associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali
- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato
- trust
- condomìni
- società di persone, di armamento e di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato
- società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioniresidenti nel territorio dello Stato
- aziende coniugali, se l’attività è esercitata in forma societaria tra coniugi residenti nel territorio dello Stato
- gruppi europei d’interesse economico (Geie)
- persone fisiche che esercitano arti e professioni, imprese commerciali e imprese agricole
- curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto
- soggetti che corrispondono redditi esenti da Irpef ma che sono assoggettati a contribuzione Inps (per esempio, le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia)
- amministrazioni dello Stato
- intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla
comunicazione di dati
- soggetti che hanno corrisposto compensi a esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative produttive (articolo 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte
- titolari di posizione assicurativa Inail che hanno l’obbligo di comunicare i dati relativi al personale assicurato.

Nel modello 770 Semplificato vanno indicati dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti:
- redditi di lavoro dipendente, equiparati (per esempio, le pensioni e i crediti di lavoro riconosciuti in sentenza) e assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge)
- indennità di fine rapporto
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione
- redditi di lavoro autonomo
- provvigioni e redditi diversi
- i dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione
- i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate (solo quando il sostituto d’imposta non è obbligato a presentare anche il modello 770 Ordinario)
- i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla lettura del Provvedimento del 17/01/2011 - pdf contenente le istruzioni per la compilazione.


sabato 28 maggio 2011

Proroga scadenze versamenti e Mod.730/2011

Il Dpcm del 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 111 del 14 maggio 2011, ha introdotto degli slittamenti dei termini per le dichiarazioni dei redditi e per i relativi versamenti.
L'art.1 del Dpcm interviene sui termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2011 stabilendo che le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, potranno effettuare i predetti versamenti:
a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Si tratta dunque di uno slittamento dal 16 giugno al 6 luglio, senza alcun pagamento aggiuntivo.
L'art.2 interviene invece sui termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2011, infatti dal 31 maggio il termine slitta al 20 giugno 2011.
Mentre l'art.3 del Dpcm stabilisce che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.

domenica 15 maggio 2011

730 integrativo

Se, dopo un attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d’imposta o dall’intermediario, si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:
a) presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico
b) presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.

mercoledì 11 maggio 2011

730/2011: scadenze



Il modello 730 può essere presentato entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio a un Caf o a un Dottore Commercialista intermediario abilitato.
Il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.
Infine, entro il 30 giugno il datore di lavoro o ente pensionistico, il Caf o il professionista abilitato trasmettono il modello 730 all’Agenzia delle Entrate.

venerdì 22 aprile 2011

Buona Pasqua!

Lo Studio augura a tutti i Clienti, navigatori ed amici una felice e serena Pasqua 2011.

domenica 17 aprile 2011

730/2011: documentazione da presentare


Prima di recarsi dal commercialista il contribuente deve recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.
In particolare vanno esibiti i seguenti documenti:
  • il Cud (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati) rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e le altre certificazioni dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.
  • fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall’imposta lorda
  • altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale; per l’assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice, ecc.
  • per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo di Pescara per comunicare l’inizio lavori, ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni)
  • attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati autonomamente dal contribuente
  • ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un’eccedenza d’imposta che si intende far valere nel modello 730.
Vi sono, infine, alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione: per esempio, i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati e altri documenti relativi alle detrazioni spettanti.
Studio Fanni
Ufficio autorizzato CAF CGN
Via Loru, 15
09125 Cagliari
www.studiofanni.net

domenica 10 aprile 2011

Modello 730/2011: chi può utilizzarlo e chi no?



E' periodo di 730 e come ogni anno i contribuenti cominciano a prendere appuntamento negli studi dei Dottori Commercialisti per la predisposizione e per l'invio del modello.
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Utilizzare il Modello 730 presenta alcuni vantaggi:
- il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate perché a questo adempimento ci pensano, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato (Dottore Commercialista o Caf);
- il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre);
- se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel periodo d’imposta di presentazione sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale: per esempio, i dipendenti italiani inviati all’estero per lavoro)
- contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.)
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
- sacerdoti della Chiesa cattolica
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.)
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.
Non tutti i lavoratori dipendenti e pensionati possono utilizzare il modello 730. Infatti, non possono avvalersi della presentazione di questo modello (e devono presentare la dichiarazione modello Unico) coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni.
In particolare, non possono utilizzare il modello 730, ma devono presentare il modello Unico Persone fisiche, i contribuenti che nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione hanno posseduto:
- redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva (come ad esempio i redditi percepiti da chi esercita arti e professioni in forma abituale)
- redditi “diversi” (ad esempio, proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).
Non possono, inoltre, utilizzare il modello 730 i contribuenti che:
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, modelli 770 ordinario e semplificato (ad esempio, imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”)
- non sono residenti in Italia nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e/o in quello di presentazione del modello
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti
- nel periodo d’imposta di presentazione del modello, percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati a effettuare le ritenute d’acconto (ad esempio, collaboratori familiari e altri addetti alla casa).
Studio Fanni - Ufficio Autorizzato CAF CGN
Prenotazione appuntamenti per il 730: tutti i giorni dal lunedì al venerdì chiamando allo 070.2358120.