sabato 27 settembre 2014

Rimborso IVA estera entro il 30 settembre 2014




Entro il termine del 30.9.2014, i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che, nel corso del 2013, hanno assolto l’IVA in altri Stati della UE (nonché in Svizzera, Norvegia e Israele), possono richiedere a rimborso l’imposta assolta all’estero.
Ai fini del rimborso, devono essere rispettate le disposizioni italiane in materia di detrazione:
- lo specifico bene o servizio acquistato deve risultare inerente rispetto all’attività di impresa, ai sensi dell' art. 19 co. 1 del DPR 633/72;
- non devono sussistere condizioni di indetraibilità “oggettiva” per l’imposta sui beni e servizi acquistati.
Inoltre, lo specifico bene o servizio acquistato non deve risultare soggetto a limitazioni alla detrazione dell’IVA neppure nello Stato di acquisto: non può essere, infatti, oggetto di rimborso l’imposta assolta in uno Stato UE afferente un bene o servizio che, secondo la normativa fiscale dello Stato "del rimborso", è indetraibile (o lo è in misura parziale).
Tra le altre condizioni da soddisfare per l’accesso al rimborso, il soggetto passivo non residente non deve essere in possesso di una stabile organizzazione nello Stato UE in cui l’IVA è stata assolta. Non rileva, invece, la nomina, da parte del soggetto passivo, di un rappresentante fiscale in tale Stato (Corte di Giustizia UE 6.2.2014, causa C-323/12).