martedì 30 ottobre 2012

Cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari: novità del DL 1/2012


L'art.62 del D.L. 24.01.2012 n°1 sulle cosidette "liberalizzazioni", poi convertito nella L. 24.03.2012 n°27, ha introdotto una disciplina specifica in materia di contratti tra imprese riguardanti la cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari.
Le novità riguardano:
1) la previsione dell'obbligo della forma scritta per i contratti di cessione di beni agricoli e alimentari;
2) il divieto di pratiche commerciali sleali;
3) i termini di pagamento per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari.
Ma vediamo di entrare nel merito della nuova norma.
Il comma 1 dell'art.62 prevede che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari debbano essere obbligatoriamente stipulati in forma scritta e debbano riportare, a pena di nullità, la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. L'unica eccezione a tali nuove regole è costituita dai contratti conclusi con il consumatore finale. Le violazioni di tale disposizione sono punite con la sanzione da 516 euro a 20.000 euro (in relazione al valore dei beni ceduti), salvo che il fatto costituisca reato.
Il comma 2 vieta invece le pratiche commerciali sleali che potrebbero riguardare i suddetti contratti. Ad esempio, è "vietato imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive", è vietato "subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degi uni e delle altre", ecc.ecc. Le violazioni di  tali disposizioni sono punite con la sanzione da 516 euro a 3.000 euro.
Il comma 3 del citato art.62 dispone che, con riferimento ai contratti di cui al citato comma 1, il termine di pagamento del corrispettivo va effettuato:
- entro 30 giorni per le merci deteriorabili (il comma 4 dell'art.62 fa un elenco dei prodotti alimentari che devono essere intesi come deteriorabili);
- entro 60 giorni per tutte le altre merci.
Il calcolo dei giorni decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
In caso di ritardo dei pagamenti è applicabile la sanzione da 500 euro a 500.000 euro determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura dei ritardi.
Le modalità applicative di tali disposizioni sono demandate ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che, sebbene non sia ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato reso noto sul sito del citato Ministero (http://www.politicheagricole.it).