venerdì 24 dicembre 2010

Buone feste!


Lo studio Fanni augura a tutti i clienti e ai navigatori buon Natale e felice anno nuovo!

mercoledì 15 dicembre 2010

Acconto iva 2010

A decorrere dal 1991, l'art.6 della L.29/12/90 n.405 ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo di pagamento di un acconto sull'IVA relativa all'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre).
Sono obbligati a versare l'acconto IVA i contribuenti che effettuano:
- liquidazioni e versamenti mensili ex art.1 del DPR 100/98;
- liquidazioni e versamenti trimestrali ex art.7 del DPR 542/99 e art.74 co.4 del DPR 633/72.

Non sono invece tenuti al versamento dell'acconto IVA i seguenti soggetti:
- coloro che hanno iniziato l'attività nel corso del 2010;
- coloro che hanno cessato o cesseranno l'attività nel corso del 2010, ma in ogni caso anteriormente all'1/12/2010, se contribuenti mensili, o all'1/10/2010, se contribuenti trimestrali;
- i contribuenti mensili che, nel mese di dicembre del 2009, hanno evidenziato un credito IVA di cui possono o meno aver richiesto il rimborso;
- i contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2009, ovvero dalla dichiarazione relativa al 2009 (per i trimestrali per opzione), risultava un credito IVA;
- i soggetti che prevedono di chiudere l'ultima liquidazione dell'anno in corso con un'eccedenza detraibile d'imposta;
- i contribuenti trimestrali per opzione che prevedono di evidenziare un credito IVA nella dichiarazione annuale per il 2010;
- i contribuenti in regime agricolo di esonero ex art.34, cco.6 del DPR 633/72;
- i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art.74, co.6 del DPR 633/72;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui all L.398/91;
- i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2009, hanno usufruito del regime agevolativo delle nuove attività produttive (art.13 della L.388/2000);
- i contribuenti minimi (di cui all'art.1, co.96-117 della L.244/2007;
- i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA.

L'acconto IVA 2010 può essere determinato applicando alternativamente:
- il metodo storico
- il metodo previsionale
- il metodo della pre-liquidazione

Deve essere versato solo se l'importo è uguale o superiore a € 103,29 e, come previsto dall'art.20, co.1 del D.Lgs.241/97, non può essere rateizzato.

Per il versamento degli acconti, tutti i soggetti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24 inserendo i seguenti codici tributo:
- 6013, per i contribuenti mensili;
- 6035, per i contribuenti trimestrali.

Si ricorda che il versamento deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro la data del 27/12/2010, così come previsto dall'art.6, co.2 della L.405/90.

domenica 12 dicembre 2010

Disciplina degli omaggi per i professionisti

Ogni anno, con l'arrivo delle festività natalizie, è frequente che i professionisti acquistino beni per cederli a titolo di omaggio a clienti e collaboratori.
Ai fini del reddito di lavoro autonomo, occorre distinguere il trattamento fiscale dei suddetti beni sulla base del soggetto destinatario dell'omaggio.
Per quanto riguarda gli omaggi destinati ai clienti del professionista, il TUIR, stabilisce che sono comprese tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, comunemente noti come “omaggi”. Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13 luglio 2009 n. 34, le disposizioni relative alla qualificazione delle spese di rappresentanza previste in sede di determinazione del reddito d’impresa (art. 108 comma 2 del TUIR e DM 19 novembre 2008) rilevano anche ai fini del reddito di lavoro autonomo, ovviamente fermi restando i diversi limiti di deducibilità previsti dall’art. 54 comma 5 del TUIR.
Diversamente da quanto previsto nell’ambito del reddito d’impresa, le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell’esercizio. Infatti il comma 5 dell'art.54 del TUIR dice espressamente che "il costo dei beni oggetto di cessione gratuita o omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista, a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta".
Si riporta un esempio al fine di chiarire meglio quanto sopra scritto: si supponga che l’ammontare dei compensi di un professionista, nel periodo d’imposta 2010, sia pari a 100.000 euro e che le spese di rappresentanza ammontino a 1.200 euro, di cui 250 per beni di costo inferiore a 50 euro. Ai fini della deducibilità dal reddito si avrà che:
- le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro, pari a 250 concorrono a formare il plafond di deducibilità dei compensi;
- le spese di rappresentanza sono deducibili soltanto fino a 1.000 euro (1% di 100.000,00 = 1.000,00);
- l’ammontare delle spese di rappresentanza indeducibile è pari a 200 euro.
In ordine invece agli omaggi destinati ai dipendenti e/o collaboratori del professionista, in assenza di una specifica disciplina, si ritiene che il relativo costo sia deducibile in misura integrale, ai sensi dell’art. 54 comma 1 del TUIR.

lunedì 6 dicembre 2010

Saldo ICI 2010: scadenza 16 dicembre


Entro il 16 dicembre deve essere versata la seconda rata relativa all'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) 2010.

Presupposto per l'applicazione dell'ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato.

Al pagamento sono tenuti coloro che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Sono soggetti passivi ICI anche il locatario di locazione finanziaria e il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.

L'ICI è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente ai mesi di possesso; il versamento è previsto in due soluzioni:

- il 16 giugno è prevista la rata di acconto

- tra il 1 e il 16 dicembre si deve versare invece il saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il contribuente ha comunque facoltà di dar luogo al versamento dell'ICI dovuta in un'unica soluzione, versando l'intero ammontare del tributo comunale entro il termine previsto per l'acconto (16 giugno).

I versamenti dell’ICI dovuta a Comuni che non hanno deliberato di gestire in proprio la riscossione del tributo possono essere effettuati presso un qualsiasi ufficio postale, presso lo sportello dell’agente della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune, ovvero presso le banche convenzionate col suddetto agente della riscossione. In tali ipotesi, il versamento deve essere effettuato avvalendosi di un bollettino di c/c postale conforme al modello ministeriale approvato con DM 25 marzo 2009, opportunamente intestato all’agente della riscossione. Il versamento può essere operato anche tramite il servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A. o tramite il modello F24.

Se i Comuni hanno deliberato di gestire in proprio la riscossione del tributo, i versamenti possono essere effettuati, in alternativa, direttamente alle casse comunali, sul conto corrente postale del Comune o presso gli sportelli del tesoriere comunale, in base alle previsioni del regolamento comunaledell’imposta, presso un qualsiasi ufficio postale, utilizzando gli appositi bollettini di c/c, oppure tramite il modello F24.


sabato 4 dicembre 2010

Visto di conformità sulla dichiarazione: soggetti abilitati al rilascio

Il TAR del Lazio 19.11.2010 n. 33676 ha confermato che i professionisti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale senza essere iscritti in specifici Albi professionali (c.d. "tributaristi") non possono rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 35 del DLgs. 9.7.97 n. 241.
Per rilasciare il visto di conformità non è sufficiente essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (per i tributaristi, ai sensi del DM 19.4.2001), in quanto occorre anche essere:
- dottori commercialisti, esperti contabili o consulenti del lavoro, iscritti negli appositi Albi;
- oppure soggetti iscritti, alla data del 30.9.93, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria.
L'esclusione dei tributaristi dal novero dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità è valida indipendentemente dalla specifica rilevanza attribuita al visto sulle dichiarazioni IVA, al fine di compensare nel modello F24 i relativi crediti per un importo superiore a 15.000,00 euro annui, ai sensi dell'art. 10 del DL 78/2009, stante l'assenza di diverse indicazioni al riguardo da parte del legislatore.
Analoga preclusione al rilascio del visto di conformità, anche se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, riguarda altresì i soggetti iscritti:
- solo nel registro dei revisori contabili;
- nell'Albo degli avvocati;
- negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
È stato quindi rigettato il ricorso presentato da un'associazione di tributaristi (LAPET) e da un tributarista, con il quale si richiedeva l'annullamento della circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2009 n. 57, nella parte in cui ha escluso i tributaristi dal novero dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità.