lunedì 22 novembre 2010

Addizionale regionale: come si calcola? Chi lo paga?

L'addizionale regionale all'irpef segue le regole di prelievo dell'irpef ordinaria. Ai sensi dell'art.3,co.1,D.Lgs.56/2000, le singole Regioni, con provvedimento da pubblicare sulla "Gazzetta Ufficiale" entro il 30 novembre di ciascun anno, possono maggiorare l'aliquota dell'addizionale regionale, pari allo 0,9% fino ad un massimo dell'1,4%.
La base imponibile si calcola applicando le relative aliquote sul reddito complessivo determinato ai fini irpef, al netto degli oneri deducibili. In ogni caso, se l'irpef ordinaria risulta pari a zero o negativa, non sono dovute nemmeno le addizionali.
L'obbligo di assoggettamento all'addizionale è previsto solo per i soggetti per i quali è effettivamente dovuta irpef; pertanto sono esonerati dall'addizionale i possessori di redditi:
- esenti da irpef o tassati con imposte sostitutive irpef;
- soggetti a tassazione separata;
ai quali corrisponde un'irpef dovuta di ammontare pari a zero o non superiore a € 12,00.
Per i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, l'addizionale regionale, viene determinata all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da parte del sostituto d'imposta, il quale ha l'obbligo di indicare l'ammontare dell'addizionale trattenuta nella certificazione unica per i dipendenti e assimilati (CUD) rilasciata al soggetto sostituito a norma dell'art.4,co.6-ter e 6-quater, DPR322/1998. L'importo dell'addizionale dovuta è trattenuto nell'anno successivo a quello di riferimento da un minimo di 9 ad un massimo di 11 rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

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