mercoledì 19 maggio 2010

Plusvalenza da cessione d’azienda e tassazione separata

In base all’art. 17 del TUIR, non si applica per redditi conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice.
In presenza di determinati presupposti soggettivi ed oggettivi, la plusvalenza realizzata mediante la cessione di un complesso aziendale può essere assoggetta a tassazione separata.
La lett. g) del co. 1 dell’art. 17 del TUIR contempla infatti tra i redditi suscettibili di tassazione separata anche le “plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni”.
La tassazione “separata” implica che il presupposto imponibile non confluisce nel reddito complessivo (come componente positivo di reddito di impresa o come reddito diverso) assoggettato a tassazione IRPEF con le ordinarie aliquote progressive, bensì viene tassato “a parte”, sulla base di un’aliquota fiscale determinata secondo le regole dell’art. 21 del TUIR.
Ai sensi dell’art. 21 co. 1 secondo periodo del TUIR, l’imposta è determinata applicando alla plusvalenza imponibile l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nei due periodi di imposta antecedenti.
L’aliquota deve essere determinata rapportando l’imposta del biennio (calcolata con le aliquote marginali in vigore nel periodo in cui viene realizzata la plusvalenza) al reddito del biennio ridotto della metà.
La prima parte del co. 2 dell’art. 17 del TUIR stabilisce però che i redditi indicati nella lett. g) del precedente co. 1 “sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice”.
In definitiva, l’assoggettamento a tassazione separata delle plusvalenze da cessione d’azienda è subordinato al fatto che:
- dal punto di vista soggettivo, il cedente che realizza la plusvalenza sia una persona fisica;
- dal punto di vista oggettivo, l’azienda che viene ceduta risulti posseduta da più di cinque anni dal cedente.
Giova sottolineare che la possibilità di avvalersi della tassazione separata non è subordinata alla cessazione dell’attività di impresa da parte dell’imprenditore individuale, il quale può dunque esperirla (se, ben inteso, ne sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi) anche se prosegue nella propria attività imprenditoriale.
In ogni caso, la tassazione separata rappresenta sempre una possibilità e mai un obbligo per il cedente.
La tassazione separata è una possibilità e mai un obbligo per il cedente.
Infatti:
- la seconda parte del co. 2 dell’art. 17 del TUIR stabilisce che i redditi in questione, “se conseguiti da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa”;
- il primo periodo del co. 3 dell’art. 17 del TUIR stabilisce che per i redditi in questione “non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione”.
In altre parole:
- nel caso (generale) in cui la plusvalenza rappresenti per il cedente un componente positivo di reddito di impresa, la tassazione separata costituisce la modalità di tassazione opzionale, nel senso che essa si applica solo se viene espressamente esercitata la relativa opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la plusvalenza confluirebbe altrimenti nel reddito di impresa (e, a sua volta, nel reddito complessivo) come suo componente positivo;
- nei due casi particolari previsti dall’art. 67 del TUIR (cessione dell’unica azienda dell’imprenditore individuale previamente concessa in affitto e cessione dell’azienda ricevuta in donazione o successione senza suo esercizio da parte del donatario o dell’erede), in cui la plusvalenza assume invece in capo al cedente la natura di reddito diverso, la tassazione separata costituisce la modalità di tassazione naturale, fermo restando però che anche in questo caso rimane possibile non avvalersene, facendo constare la relativa opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione del corrispettivo di cessione dell’azienda.

1 commento:

  1. Per quale motivo sono escluse le società di persone dalla tassazione separata ?
    Sempre o in determinate situazioni?
    Grazie

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