martedì 20 aprile 2010

Elenco documenti per la compilazione del Mod.730/2010


In questi giorni spesso mi si chiede: "Ma che documenti devo allegare per l'invio del modello 730?".
Ecco un chiaro e sintetico elenco dei documenti che vi verranno richiesti in occasione della compilazione del Modello 730/2010.


ELENCO DOCUMENTI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD.730/2010
IN ORIGINALE E FOTOCOPIA


DOCUMENTI INDISPENSABILI
• Codice fiscale del dichiarante e di tutti i componenti del nucleo familiare
• Fotocopia carta d’identità del dichiarante (per l’autocertificazione)
• Per i cittadini extracomunitari: stato di famiglia o certificato equivalente
• Per i soggetti portatori di handicap: verbale di riconoscimento ivalidità e/o certificazione legge 104/92
• MODELLO CUD/2010 (redditi 2009) per redditi relativi a: lavoro dipendente, a progetto,
pensione, mobilità, indennità di disoccupazione/maternità, borse di studio, gettoni di
presenza, indennità Inail, ecc..
• MODELLO 730/UNICO 2009 relativi ai redditi 2008 (anche eventuale dichiarazione
Integrativa e/o correttiva)
• MODELLI F24 pagati a Giugno e/o Novembre 2009 per gli acconti versati

PER I PROPRIETARI DI TERRENI o FABBRICATI
• Prospetto dei dati utilizzati per il calcolo dell’Ici dovuta per l’anno 2009 di tutti i
fabbricati.
• Per gli immobili acquisiti / venduti nell’anno 2009: atti notarili
• In caso di eredità: dichiarazione di successione con allegata domanda di voltura al catasto
• Per variazioni o attribuzioni di rendita definitiva: visure catastali aggiornate
• Per gli immobili affittati: contratto di locazione e ricevute di pagamento

PER EVENTUALI ALTRI REDDITI PERCEPITI NEL 2009
• Certificazioni relative a lavori occasionali
• Certificazioni relative ai dividendi su azioni percepiti nel 2009
• Certificazioni relative a redditi di partecipazioni societarie
• Somme percepite per pensioni estere o da pensioni integrative
• Assegni mantenimento percepiti dal coniuge (produrre sentenza di separazione/divorzio)

DOCUMENTI NECESSARI PER POTER RECUPERARE LE SPESE SOSTENUTE NEL 2009
• Spese Mediche: visite, ticket, scontrini farmacia con indicato Codice Fiscale dell’interessato, fatture occhiali, dentista, degenze ospedaliere, protesi e attrezzature sanitarie, assistenza infermieristica e riabilitativa, cure termali, ecc..
• Documentazione relativa alle spese sostenute per l’assistenza di soggetti non autosufficienti, comprensiva del certificato medico attestante lo stato di non autosufficienza
• Spese per l’acquisto di veicoli per portatori di handicap (Legge 140/92, art.3, comma 3)
• Spese per il ricovero in case di riposo (solo parte relativa a spese sanitarie)
• Spese veterinarie per gli animali domestici
• Ricevute di pagamento interessi passivi per mutui ipotecari (atto di mutuo ed acquisto)
• Fattura del notaio relativa al solo contratto di mutuo e dell’agenzia immobiliare
• Quietanze di assicurazione vita e/o infortuni, con relativo contratto in corso di validità.
• Ricevute di versamento di contributi obbligatori e/o volontari a enti/casse previdenziali per se stessi e per familiari fiscalmente a carico
• Ricevute di versamento per contributi colf/badanti
• Spese funebri sostenute per i famigliari
• Spese per l’istruzione secondaria superiore e/d universitaria
• Spese per la retta di frequenza per asili nidi
• Erogazioni liberali a favore di ONLUS, di partiti politici, di associazioni di promozione sociale, di associazioni sportive dilettantistiche, di società di mutuo soccorso
• Copia sentenza di separazione/divorzio per deduzione dell’assegno di mantenimento corrisposto al coniuge separato/divorziato, incluso il codice fiscale del beneficiario
• Quietanze di assicurazioni per i veicoli (solo per la quota di contributo SSN)
• Contributi versati alle forme pensionistiche complementari ed individuali
• Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose e alle ONG
• Spese per pratiche di adozione di minori stranieri
• Documentazione relativa alla detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie (ricevuta
della raccomandata al Centro di Servizio, fatture, bonifici bancari o, se trattasi di spese condominiali, dichiarazione sostitutiva dell’Amministratore)
• Fattura e bonifico bancario o postale relativo all’acquisto di mobili, apparecchi televisivi,
elettrodomestici e computer finalizzati all’arredo di immobili interessati da ristrutturazione
• Per gli inquilini contratto d’affitto relativo all’unità immobiliare di residenza
• Documentazione relativa alle spese di autoaggiornamento e formazione docenti
• Abbonamenti relativi ai servizi di trasporto pubblico
• Contributi di riscatto laurea
• Fattura per l’acquisto di PC da parte di docenti scuole pubbliche
• Fatture/ricevute rilasciate da associazioni sportive, palestre, piscine, ecc.. per iscrizione/abbonamenti dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni
• Contratto affitto e relative ricevute per contratti affitto di studenti universitari fuori sede
• Fattura/scontrino parlante per l’acquisto di frigoriferi/congelatori di classe energetica non
inferiore a A+, nonché autocertificazione per la rottamazione del vecchio apparecchio.
• Ricevuta di versamento rilasciata dalla scuola per le erogazioni liberali a favore di istituti
scolastici
• Documentazione relativa alle spese sostenute per il risparmio energetico 55%: fatture,
bonifici, comunicazione all’Enea con la ricevuta di raccomandata e gli allegati “E” o “F”.
• Fattura emessa per il compenso agli intermediari immobiliari

venerdì 16 aprile 2010

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul contenzioso pendente in materia di studi di settore

Con la circ. 14.4.2010 n. 19, l'Agenzia delle Entrate ha indicato i criteri da seguire per la gestione del contenzioso pendente in materia di studi di settore, alla luce delle sentenze n. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009 emesse dalla Cassazione a Sezioni Unite.
Gli uffici hanno l'obbligo di instaurare con il contribuente il contraddittorio precontenzioso, la cui omissione vizia i conseguenti avvisi di accertamento. In presenza di tale omissione (che, in sede contenziosa, deve essere eccepita dal contribuente nel corso del giudizio di primo grado), gli uffici dovranno abbandonare le relative controversie, "sempre che la pretesa non sia comunque sostenibile".
L'Agenzia delle Entrate sembra considerare il contraddittorio solo come fase procedurale, la cui attivazione rende l'accertamento "corretto" sotto tale profilo. Non viene, invece, dato particolare risalto allo scopo che attraverso il contraddittorio l'ufficio dovrebbe perseguire, cioè la conoscenza delle ragioni del contribuente e la valutazione delle stesse nell'ottica dell'adeguamento dei risultati statistici a quelli reali.
L'obbligo di instaurare il contraddittorio produce effetti anche sulla motivazione dell'avviso di accertamento, nella quale devono essere indicate le ragioni per cui sono stati disattesi i rilievi del contribuente. Tuttavia, la mancata indicazione di tali ragioni non configura una carenza di motivazione dell'avviso di accertamento qualora le stesse siano state comunque esplicitate dall'ufficio in sede di contraddittorio e riportate nel relativo verbale, ovvero siano desumibili dal medesimo verbale consegnato al contribuente e quindi da questi conosciuto. Questa impostazione tuttavia non risulta corretta alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che si è espressa sulla necessità di riportare nell'atto le ragioni del contribuente emerse nel contraddittorio.
Documenti:
Circolare Agenzia delle Entrate n.19 del 14/04/2010

sabato 10 aprile 2010

Modello 730/2010: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sugli adempimenti dei sostituti d'imposta, dei CAF dipendenti e dei professionisti abilitati


L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 27.3.2010 n. 16, ha fornito chiarimenti in relazione alla compilazione del Modello 730/2010 ed ai connessi adempimenti di assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, CAF e professionisti abilitati.
Fra le novità principali si segnala:
- la riduzione dell'interesse dallo 0,5% allo 0,33% mensile, dovuto dai contribuenti che scelgono di rateizzare e che presentano il modello 730;
- la trasmissione telematica all'Agenzia entro il 30.6.2010, da parte dei sostituti che prestano assistenza fiscale diretta, dei dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione.
In relazione ai flussi dei Modelli 730-4, da quest'anno, tutti i sostituti d'imposta (tranne alcuni "grandi contribuenti") possono richiedere di ricevere i suddetti modelli, indipendentemente dal domicilio fiscale.
Per quanto riguarda l’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, il contribuente deve presentare entro il 30.4.2010 il Modello 730/2010 compilato e sottoscritto, nel quale devono essere indicati anche gli acconti trattenuti, nonché il Modello 730-1 per la scelta del 5 e dell'8 per mille. La documentazione relativa ai redditi dichiarati non deve essere trasmessa al datore di lavoro, ma solo conservata sino al termine di scadenza per l’accertamento (31.12.2014).
Per quanto riguarda, invece, l’assistenza fiscale prestata dai CAF e dai professionisti, il termine di consegna dei Modelli 730 e 730-1 è fissato al 31.5.2010.
I professionisti e i CAF sono tenuti a verificare la rispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con la documentazione esibita (es. CUD, ultima dichiarazione presentata se a credito, certificazioni, fatture e scontrini relativi a spese sanitarie o ad altri oneri detraibili, quali ad esempio le detrazioni del 36% o del 55% per gli interventi sugli immobili). Il contribuente può invece omettere l’esibizione della documentazione relativa ai redditi dichiarati (es. certificati catastali, contratti di locazione ecc.).
I conguagli sono eseguiti dai sostituti d’imposta sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio. Nel caso di conguaglio a credito, il rimborso è effettuato mediante una riduzione corrispondente delle ritenute operate sui compensi di competenza del mese di luglio e, in caso di incapienza, sui compensi delle successive mensilità. Stesso principio vale nel caso di conguaglio a debito, con la differenza che, in caso di incapienza delle retribuzioni di competenza del mese di luglio, è prevista l’applicazione di interessi nella misura dello 0,40% mensile. In caso di rateizzazione delle somme a debito, gli interessi da scontare sono pari allo 0,33% mensile.


mercoledì 7 aprile 2010

Ancora sulla comunicazione unica d'impresa...



Come in un post precedente si è avuto modo di accennare, dall'1/04/2010 è divenuta obbligatoria la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa.
Ma vediamo di approfondire alcuni aspetti.
1. Che adempimenti assolve?
La Comunicazione unica è una procedura che, ai fini dell'avvio dell'attività di impresa, consente di assolvere, mediante la presentazione di una sola comunicazione (in via telematica o su supporto informatico) e per il tramite del Registro delle imprese, tutti i principali adempimenti amministrativi previsti ai fini pubblicitari, fiscali, previdenziali ed assistenziali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
La nuova procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività di impresa.
2. Quali sono le amministrazioni destinatarie?
Le Amministrazioni destinatarie della Comunicazione unica sono:
- il Registro delle imprese;
- l'Agenzia delle Entrate;
- l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS);
- l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- le Commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane;
- il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali;
- l'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
3. Esistono al momento attuale delle istruzioni operative date dagli Enti?
L'INPS, con la circolare INPS 26/03/2010 n. 41, ha specificato che sussiste l'obbligo di utilizzare la nuova Comunicazione unica nelle sole ipotesi di avvio dell'attività di impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente, da cui discende la necessità dell'assegnazione di una posizione aziendale. Nel caso, invece, di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento diverso dall'avvio dell'attività d'impresa, gli utenti possono utilizzare facoltativamente la nuova Comunicazione unica, in alternativa ai servizi online dell'INPS.
L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 30/03/2010 n. 73, ha precisato che, per presentare la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (modelli AA7 e AA9), le imprese devono avvalersi della Comunicazione unica anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini IVA sia l'unico adempimento da svolgere. "In fase di rodaggio del nuovo sistema", l'Agenzia delle Entrate accetterà le dichiarazioni presentate con i propri canali telematici.
L'INAIL con la nota 31/03/2010, chiarendo che i servizi e i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 1 co. 4 della L. 12/79 (CAF) sono legittimati ad effettuare gli adempimenti previsti con la Comunicazione unica tramite il personale dipendente operante nelle proprie strutture, che, dunque, può sottoscrivere le denunce con firma digitale. A tal fine, sono stati realizzati, per i Servizi di associazione e per i CAF imprese, specifici nuovi profili utenti nella sezione "Punto Cliente", in modo da consentire agli "operatori subdelegati" di operare, previa abilitazione rilasciata dall'INAIL ai legali rappresentanti pro tempore dei servizi e delle società. Si ricorda che, in ordine alla Comunicazione unica, l'INAIL, con la circolare 28/09/2009 n. 52, aveva evidenziato che la denuncia di esercizio tramite la nuova procedura è ammessa se contestualmente l'utente inoltra al Registro delle imprese la domanda di iscrizione con immediato inizio dell'attività o la dichiarazione di inizio attività per impresa già iscritta.
Materiale di approfondimento:
- art. 9 DL 31/01/2007 n. 7
- Circolare INAIL 28/09/2009 n. 52
- Circolare INPS 26/03/2010 n. 41
- Comunicato stampa Agenzia Entrate 30/03/2010 n. 73

venerdì 2 aprile 2010