martedì 20 novembre 2012

Secondo acconto INPS per artigiani e commercianti


Se i professionisti iscritti alla gestione separata INPS si dovranno sobbarcare il peso del secondo acconto dei contributi dovuti entro il 30.11.2012, artigiani e commercianti non possono di certo gioire. Infatti anch'essi sono chiamati al pagamento del secondo acconto INPS alla medesima data di scadenza degli iscritti alla gestione separata.

Ma vediamo di fare un resoconto del "funzionamento" della gestione INPS artigiani e commercianti, in modo da capire meglio quali sono gli importi dovuti, le aliquote da applicare e le diverse scadenze da rispettare.

Gli Artigiani e Commercianti iscritti alle alle gestioni dei contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) devono versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi propri, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).
Fino al minimale di reddito, che per il 2012 è pari a € 14.930, i contributi IVS sono dovuti in misura fissa, applicando a tale importo minimale le seguenti aliquote contributive:
  • per gli artigiani:
    • 21,30% per i titolari di qualunque età ed i collaboratori di età superiore a 21 anni;
    • 18,30% per i collaboratori fino a 21 anni di età;
  • per i commercianti:
    • 21,39% per i titolari di qualunque età ed i collaboratori di età superiore a 21 anni;
    • 18,39% per i collaboratori fino a 21 anni di età.
Tali “contributi fissi” devono essere versati in 4 rate annuali (16 maggio 2012, 16 agosto 2012, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013).
Sulla quota di reddito eccedente il minimale di € 14.930 (e fino al massimale di € 73.673 frazionabile a mese, ovvero, per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 iscritti dal 1996, di € 96.149 non frazionabile a mese), invece, i contributi da versare sono calcolati in modo proporzionale applicando le suddette aliquote a tale quota di reddito eccedente (si tenga conto, comunque, che sull’eventuale parte di reddito eccedente € 44.204 le aliquote vanno aumentate di 1 punto percentuale).
L’acconto dei contributi 2012 eventualmente dovuto sulla quota di reddito eccedente il minimale deve essere versato in due rate di pari importo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, pertanto:
  • entro il 9 luglio 2012 (o 20 agosto 2012 con maggiorazione dello 0,40%) a titolo di 1° acconto 2012 (50% dell’acconto totale);
  • entro il 30 novembre 2012, a titolo di 2° acconto 2012 (restante 50% dell’acconto totale).
L’importo derivante dalla somma del contributo calcolato sul minimale di reddito e del contributo calcolato sul reddito eccedente il minimale costituisce l’acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2012 (non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza) sulla base del dato storico del 2011.
Se tale somma risulterà poi, in sede di UNICO PF 2013, inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa effettivamente realizzati nel 2012, sarà dovuto un ulteriore contributo a saldo 2012 da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche derivanti da UNICO PF 2013 e, quindi, entro il 16 giugno 2013 (o 16 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,40%).
I righi di UNICO PF 2012 da prendere in considerazione per individuare il reddito utile ai fini del calcolo dei contributi sono:
  • RF51 ed RG34 per il titolare;
  • RH14 per il socio di società di persone, il socio di Srl trasparente ed il collaboratore di impresa familiare;
  • RG29 per i soggetti che adottano il regime delle nuove iniziative produttive;
  • CM6 (eventualmente ridotto delle perdite pregresse, CM9) per i contribuenti minimi.
Resta salva la facoltà del contribuente di utilizzare il metodo previsionale in luogo di quello storico.
 



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