giovedì 13 dicembre 2012

Acconto IVA: scadenza del 27 dicembre 2012


Il 27 dicembre 2012 scade il termine per il versamento dell’acconto IVA per il 2011. Tale acconto può essere calcolato utilizzando tre metodi alternativi: 
1) metodo storico; 
2) metodo previsionale;
3) metodo analitico;
Spetta al contribuente la scelta, "ragionando" su quello più vantaggioso.

 

Metodo storico

Secondo il metodo storico, il versamento da effettuare è pari all'88% dell'IVA dovuta nella liquidazione:
- periodica di dicembre 2011, nel caso di contribuenti mensili;
- annuale 2011, nel caso di contribuenti trimestrali;
- periodica (4° trimestre 2011), nel caso di contribuenti trimestrali speciali;

 

Metodo previsionale

Con tale metodo -adottato soprattutto da chi prevede una liquidazione periodica o annuale, con un debito inferiore rispetto a quello dell'anno precedente- il contribuente calcolerà l’88% dell’imposta basandosi sulle prospettive di realizzo fino al 31.12.2011. E’ importante che il contribuente conosca con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell’anno. Proprio perché si tratta di una stima, infatti, potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto (con conseguente applicazione della sanzione ordinaria del 30% sugli importi dovuti e non versati). Naturalmente, il contribuente potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso provvedendo a versare sia la maggiore Iva dovuta, sia le relative sanzioni con interessi, utilizzando i codici tributo 8904 per la sanzione, e 1991 per gli interessi legali.

 

Metodo analitico

Il metodo analitico (o della liquidazione intermedia) consiste nel calcolare l’acconto dovuto sulla base di una apposita liquidazione che considera le operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre 2011: si tratta di una liquidazione periodica “aggiuntiva”, basata su dati effettivi, il cui saldo (se a debito) darà la misura dell’acconto dovuto.

 

Modalità e termini di versamento dell’acconto Iva

Il versamento dell’acconto Iva deve essere effettuato mediante modello F24, entro il 27 dicembre prossimo, esclusivamente con modalità telematiche utilizzando i seguenti codici tributo:
  • 6013 per i contribuenti mensili;
  • 6035 per i contribuenti trimestrali.
L’acconto Iva non deve essere versato se l’importo è inferiore ad Euro 103,29, e in ogni caso non può mai essere rateizzato.
I contribuenti con liquidazioni trimestrali “per opzione” non devono versare, ai fini dell’acconto, la maggiorazione degli interessi dell’1%, che va applicata solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri solari e su quelli a conguaglio in sede di dichiarazione annuale.

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