venerdì 16 novembre 2012

Gestione Separata INPS: chiamata all'acconto per i professionisti con partita iva




I professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95 devono versare il secondo acconto dei contributi dovuti per il 2012, entro il 30.11.2012.
I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 co. 1 del TUIR, assoggettati al contributo INPS di cui alla L. 335/95, sono tenuti al versamento dell'acconto del contributo per il 2012, calcolato sulla base del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2011.


Quali sono le aliquote contributive?
L'art. 22 co. 1 della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) ha previsto che, a decorrere dall'1.1.2012, le aliquote contributive applicabili agli iscritti alla suddetta Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 335/95 sono aumentate dell'1%. Pertanto, nel 2012 ai predetti soggetti si applicano le seguenti aliquote:
  • soggetti senza altra copertura previdenziale: 27,72%, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di 96.149,00 euro;
  • soggetti iscritti anche ad un'altra forma previdenziale obbligatoria (ad esempio, dipendenti pubblici e privati, professionisti con Cassa, artigiani e commercianti, ecc.) o titolari di pensione (diretta o indiretta): 18%, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di 96.149,00 euro.
Il pagamento dell'acconto del contributo INPS va effettuato in due rate di eguale importo. Le rate sono pari al 40% del contributo dovuto sul reddito di lavoro autonomo professionale dell'anno precedente.
A tale proposito, la circ. INPS 9.6.98 n. 123 ha chiarito che, ai fini della determinazione dell'ammontare degli acconti e, quindi, delle rate, occorre fare riferimento alle aliquote vigenti nell'anno di riferimento degli acconti medesimi. Pertanto, i professionisti in esame devono applicare ai fini degli acconti le aliquote per il 2012 sopra indicate, a seconda della loro "posizione" soggettiva.

Per i professionisti titolari di partita IVA soggetti all'aliquota del 18%, i termini di versamento sono i seguenti:
  • la prima rata, pari al 7,2% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 (o RE21) del modello UNICO 2012 PF, doveva essere versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal medesimo modello;
  • la seconda rata, pari sempre al 7,2% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 (o RE21) del modello UNICO 2012 PF, deve essere versata entro il 30.11.2012.
Per i professionisti titolari di partita IVA soggetti all'aliquota del 27,72%, i termini di versamento sono i seguenti:
  • la prima rata, pari all'11,088% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 (o RE21) del modello UNICO 2012 PF, doveva essere versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal medesimo modello;
  • la seconda rata, pari sempre all'11,088% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 (o RE21) del modello UNICO 2012 PF, deve essere versata entro il 30.11.2012.

I righi della dichiarazione da assumere per il calcolo dell'acconto del contributo INPS ex L. 335/95 sono i seguenti:
SECONDO ACCONTO 2012 - CONTRIBUTO INPS EX L. 335/95 
Soggetti
Modello
Rigo della dichiarazione
%
Termine
Professionisti iscritti solo all'INPS e non pensionati (27,72%)
UNICO 2012
RE25 (o RE21)
11,088%
30.11.2012
Differenza tra rigo CM6 e
rigo CM9 colonna 2
("nuovi" contribuenti minimi)
Professionisti iscritti anche ad altre gestioni previdenziali
o titolari di una pensione diretta o indiretta (18%)
UNICO 2012
RE25 (o RE21)
7,2%
30.11.2012
Differenza tra rigo CM6 e 
rigo CM9 colonna 2 
("nuovi" contribuenti minimi)

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