I professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione
separata INPS di cui all'art.
2 co. 26 della L. 335/95 devono versare il secondo acconto dei
contributi dovuti per il 2012, entro il 30.11.2012.
I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 co. 1 del TUIR, assoggettati al contributo INPS di cui alla L. 335/95, sono tenuti al versamento dell'acconto del contributo per il 2012, calcolato sulla base del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2011.
I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 co. 1 del TUIR, assoggettati al contributo INPS di cui alla L. 335/95, sono tenuti al versamento dell'acconto del contributo per il 2012, calcolato sulla base del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2011.
Quali sono le aliquote contributive?
L'art.
22 co. 1 della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) ha previsto che,
a decorrere dall'1.1.2012, le aliquote contributive applicabili agli iscritti
alla suddetta Gestione separata INPS ex art.
2 co. 26 della L. 335/95 sono aumentate dell'1%. Pertanto, nel 2012
ai predetti soggetti si applicano le seguenti aliquote:
- soggetti senza altra copertura previdenziale: 27,72%, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di 96.149,00 euro;
- soggetti iscritti anche ad un'altra forma previdenziale obbligatoria (ad esempio, dipendenti pubblici e privati, professionisti con Cassa, artigiani e commercianti, ecc.) o titolari di pensione (diretta o indiretta): 18%, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di 96.149,00 euro.
Il pagamento
dell'acconto del contributo INPS va effettuato in due rate di eguale importo. Le
rate sono pari al 40% del contributo dovuto sul reddito di lavoro autonomo
professionale dell'anno precedente.
A tale proposito, la circ. INPS 9.6.98 n. 123 ha chiarito che, ai fini della determinazione dell'ammontare degli acconti e, quindi, delle rate, occorre fare riferimento alle aliquote vigenti nell'anno di riferimento degli acconti medesimi. Pertanto, i professionisti in esame devono applicare ai fini degli acconti le aliquote per il 2012 sopra indicate, a seconda della loro "posizione" soggettiva.
Per i professionisti titolari di partita IVA soggetti all'aliquota del 18%, i termini di versamento sono i seguenti:
A tale proposito, la circ. INPS 9.6.98 n. 123 ha chiarito che, ai fini della determinazione dell'ammontare degli acconti e, quindi, delle rate, occorre fare riferimento alle aliquote vigenti nell'anno di riferimento degli acconti medesimi. Pertanto, i professionisti in esame devono applicare ai fini degli acconti le aliquote per il 2012 sopra indicate, a seconda della loro "posizione" soggettiva.
Per i professionisti titolari di partita IVA soggetti all'aliquota del 18%, i termini di versamento sono i seguenti:
- la prima rata, pari al 7,2% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 (o RE21) del modello UNICO 2012 PF, doveva essere versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal medesimo modello;
- la seconda rata, pari sempre al 7,2% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 (o RE21) del modello UNICO 2012 PF, deve essere versata entro il 30.11.2012.
Per i professionisti titolari di partita
IVA soggetti all'aliquota del 27,72%, i termini di versamento sono i seguenti:
- la prima rata, pari all'11,088% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 (o RE21) del modello UNICO 2012 PF, doveva essere versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal medesimo modello;
- la seconda rata, pari sempre all'11,088% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 (o RE21) del modello UNICO 2012 PF, deve essere versata entro il 30.11.2012.
I righi della dichiarazione da assumere per il calcolo dell'acconto del contributo INPS ex L. 335/95 sono i seguenti:
SECONDO
ACCONTO 2012 - CONTRIBUTO INPS EX L. 335/95
|
||||
Soggetti
|
Modello
|
Rigo
della dichiarazione
|
%
|
Termine
|
Professionisti iscritti solo all'INPS e non pensionati
(27,72%)
|
UNICO
2012
|
RE25
(o RE21)
|
11,088%
|
30.11.2012
|
Differenza
tra rigo CM6 e
rigo CM9 colonna 2 ("nuovi" contribuenti minimi) |
||||
Professionisti iscritti anche ad
altre gestioni previdenziali
o titolari di una pensione diretta o indiretta (18%) |
UNICO
2012
|
RE25
(o RE21)
|
7,2%
|
30.11.2012
|
Differenza
tra rigo CM6 e
rigo
CM9 colonna 2
("nuovi"
contribuenti minimi)
|
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