sabato 12 novembre 2011

Sponsorizzazioni sportive: riflessi fiscali sui corrispettivi in parte in denaro e in parte in natura


Capita spesso alle società sportive dilettantistiche di realizzare contratti di sponsorizzazione che prevedano corrispettivi parzialmente in denaro e parzialmente in natura, questi ultimi attraverso la fornitura di materiale sportivo recante il logo dello sponsor.

Tali contratti, riconducibili alla casistica delle sponsorizzazioni tecniche, prevedono prestazioni periodiche e continuative, generalmente vincolate alla durata di una o più stagioni agonistiche, e rientrano tra i contratti a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive.

Per un corretto trattamento contabile e fiscale delle operazioni che derivano da tali contratti, è utile premettere che, per quanto attiene il corrispettivo della prestazione di servizi di sponsorizzazione effettuata attraverso fornitura di beni materiali, viene a determinarsi tra le parti un’operazione di natura permutativa “servizi contro beni”, che da origine ad un trattamento fiscale specifico, previsto dal DPR 633/72.

Esso infatti prevede, all’art. 13 co. 2 lett. d), che la base imponibile di ciascuna operazione è costituita dal valore normale dei beni che formano oggetto di ciascuna di esse.

Dal punto di vista contabile, ciò comporta:

- per la società sportiva dilettantistica, l’obbligo di fatturare all’impresa sponsor l’intero corrispettivo comprensivo della parte “in natura”, rappresentata dal materiale sportivo ceduto dallo sponsor, sulla base del valore normale attribuibile a detto materiale;

- per l’impresa sponsor, l’obbligo di emettere una fattura alla società sportiva dilettantistica a fronte del materiale a essa ceduto, sulla base del valore normale attribuibile a detto materiale.

Per quanto riguarda i riflessi fiscali che si determinano in capo all’impresa sponsor, essi attengono all’ambito delle imposte sul reddito e dell’iva. Dal punto di vista dell’impresa sponsor, i costi da sponsorizzazione possono essere configurati in due modi, in base alla loro natura prevalente:

- tra le spese di pubblicità, per le quali è prevista l’integrale deducibilità dal reddito d’impresa;

- oppure, tra le spese di rappresentanza.

La prima delle due ipotesi di configurazione è però quella prevalente, in quanto, trattandosi di corrispettivi dovuti per prestazione di servizi, la natura della spesa non presenta quella componente di liberalità che è tipica delle spese di rappresentanza.

La totale deducibilità di tale spesa pubblicitaria può essere operata, a scelta del contribuente:

- per intero nel periodo d’imposta di competenza, se l’impresa ritiene che l’utilità (in termini di maggiori ricavi) della spesa promozionale è destinata ad esaurirsi in tale arco temporale;

- per quote costanti nel periodo d’imposta di competenza e nei quattro successivi, se l’impresa ritiene che l’utilità (in termini di maggiori ricavi) della spesa promozionale è destinata a protrarsi per più esercizi.

Inoltre, qualora il contratto di sponsorizzazione interessi due o più periodi d’imposta, l’impresa deve innanziatutto ripartire le spese lungo l’intera durata del contratto, mediante la tecnica dei risconti.

Sotto il profilo dell’iva, l’impresa sponsor non registra riflessi di tipo particolare. L’impresa riceve infatti dall’associazione sportiva dilettantistica una fattura di acquisto, in cui l’aliquota iva è al 20%.

Per ciò che invece riguarda l'ente che riceve il corrispettivo della sponsorizzazione è necessario identificare con precisione la natura dei proventi da sponsorizzazione, soprattutto ai fini Iva. Infatti, se la società o associazione sportiva si avvale del particolare regime previsto dalla L.398/91 che, ai fini Iva, rinvia alle disposizioni recate dall'art.74 co.6 del DPR 633/72, bisogna fare una ditinzione tra servizi pubblicitari e servizi di sponsorizzazione:

- se si tratta di servizi pubblicitari è prevista una percentuale di detrazione dell'imposta pari al 50%;

- se si tratta di servizi di sponsorizzazione è prevista una detrazione dell'imposta pari al 10%.

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