lunedì 19 dicembre 2011

Il regime fiscale degli omaggi: trattamento ai fini delle imposte dirette


In occasione delle festività natalizie sono numerose le imprese e i professionisti che distribuiscono omaggi ai propri clienti e dipendenti. Nel presente articolo si analizzerà quale è il corretto trattamento fiscale di tali cessioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
La normativa prevede una distinzione di trattamento a seconda che i destinatari degli omaggi siano clienti oppure dipendenti (compresi i soggetti fiscalmente assimilati come collaboratori co.co.co., lavoratori a progetto, ecc.).
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, in generale i costi sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro; se invece il valore unitario supera tale importo, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dal DM 19.11.2008 come spese di rappresentanza. Per calcolare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato è necessario considerare il regalo nel suo complesso e il costo d’acquisto del bene, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (es: Iva indetraibile). Per cui, nel caso di un cesto natalizio, va considerato l’intero cesto e non il valore dei singoli beni che lo compongono.
Se il destinatario dell’omaggio è invece il dipendente o collaboratore, il datore di lavoro può dedurre dal reddito d’impresa il costo sostenuto, secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.
Dal punto di vista dell’Irap, gli omaggi ai clienti sono deducibili per l’importo stanziato a conto economico solo da parte delle società di capitali; per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali, invece, essi non sono deducibili.
Gli omaggi riservati ai dipendenti e assimilati, invece, subiscono un trattamento differente: le società di capitali possono dedurli ai fini Irap solamente qualora si tratti di beni funzionali all’attività d’impresa (es.: abbigliamento da lavoro, ecc.) e non presentino natura retributiva per il dipendente. Per le società di persone, invece, essi sono sempre e comunque indeducibili.
Diverso è il trattamento per gli esercenti di arti e professioni. Per quanto riguarda i professionisti, il costo sostenuto per l’acquisto degli omaggi destinato alla clientela è assimilato a spesa di rappresentanza ed è detraibile nella misura dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta; tale trattamento si applica ai fini Irap. Le spese per omaggi destinati a dipendenti e collaboratori, invece, dal momento che non esiste una specifica disciplina sull’argomento e che il DM 19/11/2008 esclude che le liberalità ai dipendenti possano costituire spese di rappresentanza, devono essere considerate analogamente a qualsiasi altra spesa per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, ossia interamente deducibili. Tale interpretazione esclude dunque la deducibilità delle stesse ai fini Irap, a meno che non si tratti di beni funzionali all’attività di lavoro autonomo e non abbiano carattere retributivo per il dipendente.
I contribuenti minimi, invece, possono interamente dedurre le spese relative all’acquisto degli omaggi se essi sono di valore inferiore ai 50,00 euro. In caso eccedano tale cifra, esse saranno trattate come spese di rappresentanza.

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