martedì 11 ottobre 2011

Nuovo regime dei minimi

L’articolo 27 del DL 98/2011 ha modificato profondamente le condizioni richieste ai contribuenti per poter applicare il regime dei minimi, riducendo nel contempo la misura dell'imposta sostitutiva e stabilendo un limite di durata massima dello stesso.
Ma vediamo nello specifico cosa scrive l'art.27:
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività é iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche:
a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 é ridotta al 5 per cento. Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
2. Il beneficio di cui al comma 1 é riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
Sembra che l'obiettivo del legislatore sia, almeno nelle intenzioni, più ampio rispetto a quello di una ridefinizione delle regole operative del regime dei minimi.
Viene infatti affermato che “Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi”.
Importante novità è rappresentata dalla durata limitata nel tempo del regime, che si applicherà per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi: di conseguenza, quello dei minimi da regime “naturale” diventerà invece un regime “transitorio”.
La norma prevede inoltre che vi possano accedere soltanto i contribuenti che abbiano iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007, di modo che l'anno 2011 rappresenterà l'ultimo di applicazione del regime per coloro i quali hanno aperto la partita Iva precedentemente a tale data.
In sede di conversione del decreto è stata aggiunta la previsione in base alla quale la durata limitata viene derogata nel caso di contribuenti che allo scadere del quinto anno di attività abbiano meno di 35 anni: questi contribuenti potranno applicare il regime dei minimi sino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'età. Per fare un esempio, laddove un ventenne dovesse aprire una partita Iva divenendo contribuente minimo nel 2012, potrebbe applicare il regime agevolativo, ovviamente qualora venissero rispettate tutte le condizioni prescritte, sino al 2027, ossia per 15 anni.
Altre restrizioni di rilievo sono che:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività d'impresa ovvero un'arte o professione, anche nell'ambito di imprese familiari, società o associazioni professionali;
- l'attività intrapresa non deve rappresentare la prosecuzione dell'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta salva la pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- l’attività del contribuente non deve rappresentare la prosecuzione di un'attività di impresa svolta da un altro soggetto che abbia realizzato nell'anno precedente ricavi di ammontare superiore a 30.000 euro.
Tutte restrizioni che ci riportano a quelle già viste per il regime delle nuove iniziative produttive, che peraltro, nonostante la norma scriva che "gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati" nel nuovo regime dei minimi, è tuttora una opzione alternativa sceglibile dal contribuente che apre partita iva!
E' evidente il risparmio rappresentato dalla sensibile riduzione dell'imposta sostitutiva che si applicherà (dal 20% si passerà al 5%), ma è altrettanto evidente che la platea che ne usufruirà sarà di molto ridotta rispetto alla "vecchia versione" del regime dei minimi.

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