sabato 5 novembre 2011

Riporto perdite fiscali per i soggetti Ires


La norma relativa al riporto delle perdite fiscali ha subito importanti modifiche con l'introduzione del comma 9 dell’articolo 23 del DL 98/2011.
Infatti, innovando profondamente il vecchio art.84 del TUIR, il legislatore è intervenuto sotto un duplice aspetto:
- da un lato ha eliminato il limite temporale alla riportabilità delle perdite realizzate in un periodo d'imposta (precedentemente era consentito riportarle non oltre il quinto anno dalla loro formazione);
- dall'altro ha introdotto un tetto quantitativo consentendo che le perdite possano essere utilizzate in diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta in misura non superiore all’80% di tale ammontare (precedentemente non sussisteva alcuna limitazione).
A seguito delle modifiche apportate all’art. 84 del Tuir, le perdite delle società di capitali potranno essere quindi compensate in un periodo successivo in misura non superiore all’80% del reddito di quel periodo: di conseguenza, se la perdita è inferiore all’80% del reddito, la compensazione potrà avvenire integralmente, come sarebbe accaduto nel regime previgente; se invece viene superata tale soglia, il 20% dell’imponibile deve essere assoggettato a tassazione, e la parte di perdita eccedente necessariamente riportata in avanti per un eventuale utilizzo successivo.
Va precisato, comunque, che la parte delle perdite che eccede l’80% degli utili e che, pertanto, non può essere dedotta nell’esercizio, può essere riportata negli anni successivi senza alcun limite.
Nella relazione di accompagnamento al nuovo provvedimento è stato evidenziato come la finalità della nuova norma sia quella di aiutare le imprese che, nell'attuale momento di crisi, si potrebbero trovare ad avere ingenti volumi di perdite pregresse non recuperabili seguendo il limite di riporto quinquennale previsto dalla vecchia norma.
Nulla cambia invece per le perdite realizzate nel primo triennio di attività che continueranno ad essere illimitatamente riportabili ed in misura piena, così come avveniva in precedenza.
Dubbi sussistono circa il riporto delle perdite maturate prima dell’entrata in vigore della modifica normativa: la relazione governativa indica come questo, in assenza di un regime transitorio, debba avvenire secondo le disposizioni dell’articolo 84 previgente.


Nessun commento:

Posta un commento