martedì 23 febbraio 2010

Spese sanitarie - deduzione/detrazione


L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 17.2.2010 n. 10, ha chiarito alcuni aspetti relativi alle modalità di certificazione degli acquisti di medicinali, ai fini della loro deducibilità o detraibilità IRPEF, ai sensi degli artt. 10 co. 1 lett. b) e 15 co. 1 lett. c) del TUIR.
Innanzitutto ricordo che Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito che la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario (il cosidetto "scontrino parlante").
Per quanto riguarda la natura del prodotto acquistato, la risoluzione n.156 del 5.7.2007 dell'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che è sufficiente che lo scontrino fiscale rechi la dizione generica di "farmaco" o "medicinale. Tuttavia l'Agenzia stessa ha specificato che tali diciture non sono tassative per cui è consentito l'utilizzo di altre terminologie, sigle o abbreviazioni (purché siano chiaramente riferibili ai farmaci ovviamente). Oltre agli scontrini che riportano la dicitura "omeopatico" e quelli sui quali viene indicata la dicitura "ticket", sono valide anche le specifiche sigle previste dalla normativa farmaceutica, quali "SOP" per i medicinali non soggetti a prescrizione medica, oppure "OTC" per i medicinali da banco o di automedicazione e le abbreviazioni delle parole medicinale o farmaco, quali "med." o "f.co.".
Con riferimento alla "qualità" dei farmaci acquistati, dall'1.1.2010 sullo scontrino non deve più essere indicata la denominazione commerciale del farmaco, in quanto suscettibile di rivelare informazioni sullo stato di salute e sulle patologie di cui si soffre, ma il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco e rilevato mediante la lettura ottica del codice a barre di ciascun farmaco.
L'individuazione "codificata" della qualità del bene, unitamente alla sua natura, quantità e prezzo, infatti, consente di identificare in modo univoco ogni confezione farmaceutica venduta, anche ai fini degli eventuali controlli fiscali. Fanno eccezione le preparazioni galeniche, in quanto medicinali prodotti in farmacia e quindi privi del codice a barre, per le quali può essere utilizzata la dicitura "preparazione galenica".
E per gli obblighi di conservazione della documentazione? Le nuove disposizioni sulla certificazione dell'acquisto dei farmaci tramite "scontrino parlante" hanno fatto venire meno l'obbligo di conservare la prescrizione medica e la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in relazione ai medicinali acquistati con il ticket.

Normativa:
art. 10 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917 (oneri deducibili)
art. 15 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917 (detrazioni per oneri)
Risoluzione Agenzia Entrate 17.2.2010 n. 10

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