venerdì 12 febbraio 2010

Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande

Si ricordano alcuni concetti riguardanti il regime di deducibilità delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di bevande.
A partire dal periodo d'imposta successivo a quello che si è chiuso al 31/12/2008, la deducibilità del reddito d'impresa e di lavoro autonomo di tali oneri è limitata al 75% del relativo ammontare. Per ciò che riguarda chi esercita arti e professioni, bisogna in aggiunta tener conto del fatto che tali spese sono deducibili per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nell'arco dell'esercizio.
Si segnala che la limitazione della deducibilità del costo al 75% non opera con riferimento alle spese di vitto e alloggio sostenute dalle imprese per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, deducibili ai sensi dell'art.95 co.3 del TUIR.
Il riflesso di tale regime di deducibilità sarà ovviamente evidente nel Modello Unico 2010 SC in cui è necessario indicare tra le variazioni in aumento:
- nel rigo RF24, colonna 2, il totale delle spese di rappresentanza diverse da quelle di vitto e alloggio;
- nel rigo RF24, colonna 1, il totale delle spese di vitto e alloggio per le quali la deducibilità dal reddito d'impresa è limitata al 75% del relativo ammontare (quindi differenti da quelle di cui all'art.95 co.3 del TUIR).
Questi importi vanno a confluire poi nella colonna 3 del rigo RF24, assieme alle altre spese pluriennali indeducibili in tutto o in parte.
La quota deducibile delle spese di vitto e alloggio e di quelle di rappresentanza sarà indicata in un apposito rigo del quadro RF (ovviamente come variazione in diminuzione).
Scendendo nel particolare si evidenzia che nel rigo RF43, colonna 1, si dovrà riportare l'ammontare deducibile delle spese di vitto e alloggio sostenute con finalità di rappresentanza; mentre nel rigo RF43, colonna 4, dovrà evidenziarsi l'ammontare deducibile delle spese di rappresentanza comprensivo dell'importo indicato in colonna 1, nonchè dell'ammontare delle spese di vitto e alloggio diverse da quelle sostenute con finalità di rappresentanza, deducibili nel limite del 5% del loro importo (quindi differenti da quelle di cui all'art.95 co.3 del TUIR).
Si segnalano:
art.109 co.5 del DPR 917/86
art.95 co.3 del DPR 917/86
art.54 co.5 del DPR 917/86

Nessun commento:

Posta un commento