martedì 16 febbraio 2010

Compensazione automatica

Non esiste un "diritto" per il contribuente di compensare automaticamente i crediti che vanta nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La compensazione, in materia tributaria, è ammessa solo nei casi espressamente previsti, dato l'inderogabile principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso (nonché ogni deduzione) è regolata da specifiche ed inderogabili disposizioni di legge.
E nonostante l'art. 8 co. 1 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e l'art. 17 del DLgs. 241/97 sembrano andare in direzione contraria, tale principio resta fermo.
Ed infatti:
- da un lato, l'art. 8 della L. 212/2000, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione "tributaria" per compensazione, lascia sopravvivere, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002);
- dall'altro, l'art. 17 del DLgs. 241/97, nell'ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne limita l'applicazione all'ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore (cfr., tra le altre, Cass. 25.5.2007 n. 12262 e Cass. 30.6.2006 n. 15128).
Materiale di approfondimento:
- art.17 DLgs.9.7.1997 n.241
- art.8 L.27.7.2000 n.212
- Cass. 10.2.2010 n.2957
- Italia Oggi del 16.2.2010, p.24 "Lo statuto non garantisce le compensazioni dei crediti" (Alberici)

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