sabato 4 gennaio 2014

Affitti: vale solo l'importo scritto sul contratto registrato!


La scrittura privata tra inquilino e proprietario per fissare il canone reale d'affitto – differenziandolo da quello registrato – è un comportamento elusivo della pretesa fiscale e che rientra a pieno titolo nell'abuso del diritto.
Pertanto l'accordo "sottobanco" non può essere considerato «ammissibile e lecito» e neppure può essere sanato con una tardiva registrazione; inoltre l'imposta di registro va pagata in rapporto al contratto fiscalmente valido e il proprietario non può pretendere un affitto superiore a quanto è previsto nell'accordo comunicato al Fisco. Con un'articolata ordinanza interlocutoria (37/14) la Terza civile della Cassazione torna sulla vexata quaestio della validità degli accordi privati tra locatore e conduttore di immobili, per chiedere alle Sezioni Unite di aggiornare definitivamente la giurisprudenza su un tema impervio e molto scivoloso.
Il fatto da cui parte la Terza sezione è un normale quanto frequente contenzioso di sfratto per morosità, dopo che le parti avevano stipulato un contratto "base" per un villino alle porte di Roma (378,35 euro mese) e un accordo integrativo che portava il canone a 1.700 euro, spese comprese.

Diritto camerale annuale 2014




Con la circolare 5.12.2013 n. 201237, il Ministero dello Sviluppo economico definisce gli importi del diritto camerale annuale per il 2014.
Nella sostanza, sono confermati gli importi e le aliquote per scaglioni di fatturato applicati dal 2011,stabiliti dal DM 21.4.2011.

Soggetti iscritti al REA 
I soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) devono un importo pari a 30,00 euro.  

Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro 
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato: 
- società semplici non agricole: 200,00 euro;
- società semplici agricole: 100,00 euro;
- società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 200,00 euro;
- imprese individuali: 88,00 euro.

sabato 21 dicembre 2013

Calciatori: esenti vitto e alloggio dei ritiri pre-partita



Come gestire una società di calcio sfuggendo all'offside del Fisco.
L'agenzia delle Entrate ha dettato ieri una serie di regole alle quali i club dovranno attenersi per non incappare in contestazioni. Dagli ammortamenti alla gestione di trasferte e ritiri, dal trattamento delle sponsorizzazioni agli schemi applicativi dell'Iva, il vademecum fiscale (circolare 37/E) è frutto del tavolo tecnico avviato da oltre due anni tra l'Agenzia, la Figc e le Leghe nazionali professionistiche.
Per quanto riguarda gli ammortamenti dei "cartellini" (i costi di acquisizione dei diritti pluriennali dei calciatori), viene ammessa la possibilità di effettuarli non a quote costanti spalmandoli proporzionalmente sulla durata del contatto, ma in base al principio Oic 24, a quote decrescenti (in quanto «beni strumentali di durata limitata»), a patto che questo sistema sia utilizzato per l'intero parco calciatori e una volta adottato, non sia modificato, salvo situazioni eccezionali.

martedì 3 dicembre 2013

Dal 1° gennaio stangata del 33% sui bolli dei conti deposito: come il correntista può difendersi?



La stangata del 33% dell'imposta di bollo sugli strumenti finanziari (dallo 0,15% allo 0,2%) ha passato la prima boa, quella del Senato, dribblando alcuni emendamenti di cui ha scritto Plus, l'inserto del Sole 24 Ore. Se anche nel passaggio alla Camera non ci saranno sorprese, dal 1° gennaio 2014 entrerà in vigore il rincaro di un terzo della "mini-patrimoniale", introdotta a suo tempo dal Governo Monti allo 0,1% (nel 2012) e poi aumentata allo 0,15% (nel 2013).
Ricordiamo che l'imposta di bollo comporta un prelievo minimo fisso di 34,20 euro annui per la persone fisiche, se la giacenza media annua del deposito è superiore a cinquemila euro. Chi ha una giacenza media inferiore è esente.

venerdì 8 novembre 2013

Spesometro: proroga al 31 gennaio 2014



In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell’effettuare la comunicazione delle operazioni Iva e quella integrativa all’Archivio dei rapporti finanziari, l’Agenzia delle Entrate ha aperto una finestra temporale che consentirà di inviare i dati fino al 31 gennaio 2014. Entro la stessa data è disposta la proroga, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione da parte degli operatori finanziari dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos.


giovedì 7 novembre 2013

Spesometro 2013...tra dubbi e incertezze




Tra le numerose incertezze e incoerenze che rendono problematica la gestione dello spesometro, è opportuno segnalarne una che, ad oggi, non ci sembra sia stata oggetto di specifici interventi della dottrina.
Ci si riferisce, in particolare, alla documentazione che l’intermediario o gli incaricati della trasmissione e le società del gruppo devono rilasciare al dichiarante e alla prova della presentazione della comunicazione da presentare nei prossimi giorni.
È bene segnalare che le istruzioni per la compilazione del modello polivalente prevedono che, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR n. 322/98, l’intermediario abilitato e le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, devono:


martedì 20 agosto 2013

Avviamento derivante da una precedente cessione d'azienda: sentenza della Cassazione del 3 luglio 2013



Con la sentenza n. 16684 depositata il 3 luglio 2013, la Corte di Cassazione ha legittimato la deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento anche se, nel frattempo, la società accertata aveva proceduto a ritrasferire a terzi i beni acquisiti in forza di una precedente cessione d’azienda con una serie di contratti che, a loro volta, sono stati riqualificati come cessione d’azienda.
Nel caso giunto a sentenza, in particolare, la società A (ricorrente) aveva acquisito un’azienda industriale dalla società X, ed aveva successivamente effettuato una serie distinta di cessioni nei confronti della società Z (macchinari, attrezzature, magazzino, beni immateriali) che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto essere una cessione d’aziendafrazionata”.
L’oggetto della controversia non è, come sarebbe lecito attendersi, l’accertamento del valore dell’avviamento della cessione d’azienda operata da A in favore di Z ai fini dell’imposta di registro, né l’eventuale rideterminazione della plusvalenza utilizzando anche per le imposte sui redditi i criteri di quantificazione dell’avviamento adottati in sede di accertamento per le imposte indirette, bensì la ripresa a tassazione della quota di ammortamento dell’avviamentoderivativo”, ovvero dell’avviamento pagato da A ad X in occasione della precedente cessione d’azienda, che la società A stessa aveva continuato ad ammortizzare.