sabato 21 dicembre 2013

Calciatori: esenti vitto e alloggio dei ritiri pre-partita



Come gestire una società di calcio sfuggendo all'offside del Fisco.
L'agenzia delle Entrate ha dettato ieri una serie di regole alle quali i club dovranno attenersi per non incappare in contestazioni. Dagli ammortamenti alla gestione di trasferte e ritiri, dal trattamento delle sponsorizzazioni agli schemi applicativi dell'Iva, il vademecum fiscale (circolare 37/E) è frutto del tavolo tecnico avviato da oltre due anni tra l'Agenzia, la Figc e le Leghe nazionali professionistiche.
Per quanto riguarda gli ammortamenti dei "cartellini" (i costi di acquisizione dei diritti pluriennali dei calciatori), viene ammessa la possibilità di effettuarli non a quote costanti spalmandoli proporzionalmente sulla durata del contatto, ma in base al principio Oic 24, a quote decrescenti (in quanto «beni strumentali di durata limitata»), a patto che questo sistema sia utilizzato per l'intero parco calciatori e una volta adottato, non sia modificato, salvo situazioni eccezionali.


Per risolvere le dispute sorte in questi anni l'Agenzia riconosce inoltre che non sono imponibili per il calciatore professionista (lavoratore dipendente) il vitto e l'alloggio forniti gratuitamente dalla società in caso di ritiri pre-campionato e pre-partita, sia in casa sia in trasferta.
Al contrario, le spese sostenute dalla società, per esempio in caso di prima sistemazione dell'atleta a inizio stagione, sono a tutti gli effetti dei fringe benefit e quindi tassati in busta paga con l'aliquota massima.
Viceversa, non sono tali il vitto fornito in occasione di allenamenti fuori dal Comune identificato come normale sede di lavoro (che sarà quello indicato nel contratto individuale), i biglietti omaggio per la partita casalinga e i rimborsi spese percepiti dall'atleta minorenne per le spese sostenute in caso di provini.
Ancora sono redditi da lavoro dipendente i valori corrispondenti ai beni assegnati ai calciatori professionisti dagli sponsor, a meno che non siano contrattualmente previsti l'obbligo di utilizzarli e restituirli, così come sono fringe benfit i premi e le liberalità che gli sponsor corrispondono ai calciatori per meriti sportivi (lo sponsor dovrà operare le ritenute alla fonte e comunicare con la società sportiva per consentirle di effettuare correttamente i conguagli).
Le Entrate hanno poi chiarito il regime di deducibilità dall'Ires di alcune tipologie di costi societari: ad esempio, si può dedurre dal reddito l'intero costo del noleggio di un volo charter utilizzato per le trasferte (nel caso in cui sia effettuato con la formula “vuoto per pieno”, cioè quando viene pagato un corrispettivo fisso a prescindere dai posti occupati), ma solo parzialmente i costi di vitto e alloggio sostenuti per i ritiri degli atleti.
Un altro tema molto caldo era quello della definizione del momento in cui si concludono i contratti di trasferimento.
La circolare 37 precisa ai fini Iva che la cessione di contratto relativo alle prestazioni di un calciatore, tra una società italiana e una non residente, è una prestazione di servizi e l'operazione è effettuata al momento della sottoscrizione del contratto (senza che sia necessario attendere il transfer internazionale). Se a vendere è un club italiano è fuori dal campo Iva, ma la cessione effettuata da una società non residente nei confronti di una società italiana è territorialmente rilevante ed è previsto l'obbligo di autofattura (reverse charge).
Mentre per l'additional compesation, la clausola di integrazione del prezzo basata su una o più condizioni (dalle partite giocate al piazzamento in Champions) l'Iva si valuta alla chiusura della stagione. Sempre sul versante Iva, il regime di esenzione si estende oltre che ai premi di addestramento e formazione tecnica, anche a quelli di preparazione e alla carriera.

Fonte: Sole24Ore del 21.12.2013

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