giovedì 7 novembre 2013

Spesometro 2013...tra dubbi e incertezze




Tra le numerose incertezze e incoerenze che rendono problematica la gestione dello spesometro, è opportuno segnalarne una che, ad oggi, non ci sembra sia stata oggetto di specifici interventi della dottrina.
Ci si riferisce, in particolare, alla documentazione che l’intermediario o gli incaricati della trasmissione e le società del gruppo devono rilasciare al dichiarante e alla prova della presentazione della comunicazione da presentare nei prossimi giorni.
È bene segnalare che le istruzioni per la compilazione del modello polivalente prevedono che, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR n. 322/98, l’intermediario abilitato e le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, devono:



- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti; nell’impegno deve essere esplicitato se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. L’impegno a presentare la comunicazione, rilasciato in forma libera, dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario o dalla società del gruppo. Le istruzioni precisano che la data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione e all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della comunicazione. In relazione a tale obbligo è doveroso segnalare che, in realtà, nel modello di comunicazione polivalente, nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”, sono presenti i seguenti campi: Codice fiscale, Impegno a presentare in via telematica, Numero iscrizione albo dei CAF e Data dell’impegno. Non è previsto il campo destinato alla sottoscrizione del soggetto che assume l’impegno alla presentazione telematica. Dovrebbe trattarsi di una “dimenticanza” del modello o forse potrebbe trattarsi innovativamente di una maggiore libertà di scelta, nel senso di consentire al soggetto obbligato di apporre la personale sottoscrizione in una parte qualsiasi del modello;
- rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l’originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, “debitamente sottoscritta” dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Anche qui è da segnalare che le istruzioni al modello richiedono la sottoscrizione della comunicazione (“debitamente sottoscritta”) o forse la sola sottoscrizione del frontespizio, senza che nel modello sia stato previsto, come normalmente accade, un apposito spazio per la sottoscrizione del contribuente. Anche in questo caso valgono le precedenti considerazioni. La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione del modello e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo, previsto dall’art. 43 del DPR n. 600/73, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria;
- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del DPR n. 600/73, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione finanziaria in sede di controllo. In relazione a tale obbligo, è da segnalare che le istruzioni al modello, da una parte, richiedono all’intermediario abilitato e alle società del gruppo incaricate della trasmissione telematica di conservare la copia (integrale) delle comunicazioni trasmesse, e, dall’altra, “consentono” di rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, esclusivamente l’originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione, i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, con ciò creando non pochi problemi di ordine pratico negli studi professionali, in particolare nelle ipotesi di conservazione delle comunicazioni in forma cartacea.
La sensazione è che si sia persa, anche in questo caso, un’ulteriore occasione per ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti e dei professionisti che abitualmente li assistono.

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