La Cassazione, fornendo, con sentenza n. 11158/2013,
un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 26 (ex 23),
comma 1 del TUIR, nel solco del proprio prevalente indirizzo ispirato da
una precedente pronuncia della Corte Costituzionale, ha riaffermato che
la mancata percezione dei canoni, a causa della morosità del conduttore, non ne impedisce l’assoggettamento alle imposte sui redditi fintanto che non sia intervenuta la risoluzione del contratto
di locazione. La decisione dei giudici di legittimità merita di essere
segnalata perché consolida il proprio orientamento e rende tale
principio “diritto vivente”.
Il comma 1 dell’art. 26 del TUIR stabilisce – come è noto – che i redditi fondiari
concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito
complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di
proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto
previsto per l’imputazione del reddito agrario, per il periodo di
imposta in cui si è verificato il possesso di terreni e/o fabbricati. I redditi derivanti da contratti di locazione
di fabbricati abitativi, se non percepiti, non concorrono a formare il
reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale
di convalida di sfratto per morosità del conduttore,
mentre per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, come
da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito di imposta
di pari ammontare.





