Lunedì 4 febbraio 2013 scade il
primo termine per presentare la dichiarazione IMU. Dovranno presentarla tutti i
proprietari di immobili per i quali l'obbligo dichiarativo é sorto dal 1
gennaio al 5 novembre 2012 (data di pubblicazione del decreto 30 ottobre 2012).
Per quelli in relazione ai quali l'evento rilevante ai fini IMU si è verificato in un momento
successivo, invece resta il termine "mobile" e ordinario di 90 giorni.
L'obbligo dichiarativo IMU sorge
nei casi in cui sono intervenute modifiche rispetto alle dichiarazioni ICI già
presentate ed in genere quando le variazioni non sono conoscibili dal Comune.
La platea dei contribuenti coinvolti nell'operazione è dunque costituita da due
gruppi distinti, gli immobili che godono di riduzione dell'imposta e quelli per
i quali i Comuni non sono in possesso delle informazioni necessarie per
verificare il corretto adempimento.
Nelle istruzioni sono evidenziati
i casi per i quali la dichiarazione non va presentata. La situazione più
frequente é quella dell'abitazione
principale che non va quasi mai dichiarata, anche nel caso in cui si
abbia diritto alla maggiore detrazione di 50,00 euro per figli conviventi sotto
i 26 anni. Così come non vanno
dichiarate le pertinenze dell'abitazione principale. Eccezione è il caso di
coniugi non separati che hanno residenze diverse nello stesso Comune, che hanno
infatti l'obbligo di dichiarare l'abitazione che fruisce delle agevolazioni
prima casa.
Tuttavia la casistica delle
situazioni particolari è ampia e nello schema seguente si cercherà di
riassumere chi è obbligato alla dichiarazione IMU e chi invece no. Col colore rosso si evidenziano le situazioni nelle quali la dichiarazione va presentata, con il verde quelle nelle quali non va presentata e col colore giallo si identificano invece le situazioni nelle quali "dipende dai casi".
Abitazione principale
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La dichiarazione va presentata
se i coniugi risiendono in case diverse situate nello stesso Comune, rispetto
alla sola unità immobiliare che fruisce delle agevolazioni per abitazione
principale
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Pertinenze dell'abitazione principale
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La presentazione della
dichiarazione non é obbligatoria. Peraltro, potrebbe agevolare i compiti di
verifica del Comune
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Immobili dati in locazione o in affitto
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La dichiarazione va presentata
solo per i contratti registrati prima del 1 luglio 2010
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Immobili dati in uso gratuito ai parenti
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Se il Comune ha deliberato
l'applicazione di un'aliquota ridotta occorre attenersi alle condizioni e
alle modalità informative previste dall'ente, in genere alternative alal
dichiarazione ministeriale
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Immobili acquistati nel corso del 2012
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Non va presentata la
dichiarazione in quanto sono applicabili le procedure telematiche per il Mui
(modello unico informatico) in sede di rogito notarile
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Immobili rurali
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Fabbricati rurali strumentali
(con annotazione catastale) e immobili trasferiti dal catasto terreni a
quello urbano entro il 30 novembre 2012. La dichiarazione non va presentata
perché gli enti locali possono attingere tutte le informazioni dal portale
per i Comuni
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Immobili ereditati nel corso del 2012
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L'Agenzia delle Entrate riceve
la dichiarazione di successione e invia una copia al Comune nel cui territorio
si trovano gli immobili
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Immobili ristrutturati nel 2012
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La dichiarazione non va
presentata, anche se i lavori hanno comportato la variazione della rendita:
in questo caso, si tratta di atti catastali consultabili tramite il protale
per i Comuni del Territorio
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Immobili di interesse storico-artistico
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La dichiarazione va presentata
sia nel caso in cui si acquisti e sia nel caso in cui si perda il diritto
all'agevolazione
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Aree edificabili e terreni diventati edificabili nel
2012
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Scatta l'obbligo in quanto
l'informazione sul valore di mercato dell'area non è in catasto. La
dichiarazione non va presentata se il contribuente ha pagato l'IMU secondo i
valori fissati dal comune
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Fabbricati inagibili
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La dichiarazione va inviata
solo se si perde il diritto alla riduzione
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Immobile dell'anziano o disabile
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Immobili non locati di
proprietà di anziani o disabili che hanno preso la residenza in istituti di
ricovero o sanitari. Il Comune è a conoscenza del trasferimento della
residenza del soggetto in un istituto di ricovero
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Immobile di residente all'estero (AIRE)
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C'è l'obbligo solo se il Comune
ha assimilato l'immobile alla prima casa
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Ex casa coniugale assegnata al coniuge separato
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La dichiarazione va presentata
dall'ex coniuge assegnatario solo quando il Comune in cui si trova l'ex casa
coniugale non é né il Comune di celebrazione del matrimonio, né il suo Comune
di nascita
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Immobili d'impresa
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Immobili strumentali d'impresa,
immobili posseduti da soggetti ires e beni merce costruiti e rimasti
invenduti. C'è l'obbligo solo se il Comune ha deliberato un'aliquota ridotta
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Terreni agricoli
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Terreni (compresi gli incolti)
a aree fabbricabili (ancora a uso agricolo), possedute e condotte da
coltivatori diretti o IAP. La dichiarazione va presentata sia nel caso in cui
si acquista, sia in quello in cui si perde il relativo diritto
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Area edificabile pertinenziale al fabbricato
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La condizione di
pertinenzialità dell'area va evidenziata dal contribuente nella dichiarazione
(orientamento della Cassazione)
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Immobili "D" non censiti posseduti da imprese
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La dichiarazione va presentata
in presenza di spese incrementative rispetto al costo di acquisizione. Il
termine è 90 giorni dalla data di chiusura del periodo d'imposta in cui le
spese sono contabilizzate
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